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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.06.25 ha emesso la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex art.700 c.p.c., iscritto al n. 2068 del RGAC dell'anno 2025, proposto da
[...]
, cod. fisc. (rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Cipresso) nei Pt_1 C.F._1 confronti di , con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14, P. IVA in persona del suo Procuratore, (rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Gustavo Birio), nonché di con sede legale in Trento (TN), Via Adriano Controparte_3
Olivetti n. 7, P. IVA , in persona del procuratore speciale dott.ssa P.IVA_2 Controparte_4
(rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Selvino)
OSSERVA E CP_5
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 18.03.25, deduceva: a) di essere Parte_1 titolare di partita IVA n. , nonché proprietario di autoveicolo MERCEDES BENZ P.IVA_3
VITO targato EZ 829 NB;
b) di essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio pubblico da piazza TAXI n. 04 rilasciata dal Comune di Maiori in data 14/12/2022 c) che, cionondimeno, a seguito di personali verifiche, veniva a conoscenza della iscrizione sull'indicato veicolo molteplici fermi amministrativi e precisamente: - atto amministrativo R.P. E168690K del 15/03/2019 data atto
07/03/2019 importo a concorren za € 1.581,63; - atto amministrativo Controparte_1
R.P. 0924373S del 11/11/2019 data atto 11/11/2019 importo a Controparte_1 concorrenza € 983,08; - atto amministrativo R.P. J905828X del 25/08/2022 provvedimento di fermo amministrativo 20210002058700671204 020 concessionaria Regione Campania CP_3 importo a concorrenza € 457,06; - atto amministrativo R.P. P128331J del 28/12/2022 provvedimento di fermo amministrativo 20210002060800680713515 CP_3 concessionaria Regione Campania importo a conco rrenza € 901,23; - atto amministrativo R.P.
L236397S del 14/09/2023 provvedimento di fermo amministrativo 20220002088040888102414
concessionaria Regione Campania importo a concorrenza € 184,78; che tanto CP_3 violava il disposto dell'art. 86 comma 2 del DPR n. 602/73 (così come novellato dall'art. 52 comma
1, lettera M bis) del D.L. n. 69/2013, poiché detta autovettura era, ictu oculi, strumentale alla propria attività lavorativa;
d) che sussisteva, del pari, un pregiudizio imminente e irreparabile in considerazione del fatto che il ricorrente non potesse svolgere la propria attività lavorativa, con aggravamento delle proprie condizioni economiche non essendo possessore di ulteriore mezzo.
Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “ordinare immediatamente, la sospensione e/o comunque cancellazione e/o la immediata revoca dei fermi amministrativi così come apposti sul veicolo MERCEDES CP_6 targato EZ 829 NB, adibito ad autovettura per trasporto di persone -uso di terzi servizio di piazza di proprietà del ricorrente per i motivi indicati in premessa;
- dare comunque ogni altro provvedimento ritenuto giusto ed opportuno in conseguenza della domanda proposta - con vittoria di spese e competenze di causa”.
1.1. Rigettata, con provvedimento del 19.03.25, la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, con comparsa del 17.05.25 si costituiva in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 la quale puntualizzava, preliminarmente, la insussistenza d el periculum in mora ai fini della proposizione del ricorso ex art. 700 cpc, essendo stati ritualmente notificati i prodromici atti esattoriali (giammai impugnati), divenuti titolo esecutivo di irritrattabilmente accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato dall'Ente. Nel merito ed in ordine alla dedotta strumentalità del mezzo minacciato dalla impugnata misura afflittiva, puntualizzava come, in virtù del richiamato l'art. 86 comma 2 DPR 602/1973, il ricorrente avesse l'obbligo, entro 3 0 giorni dalla ricezione dei preavvisi di fermo amministrativo, di comunicarle la strumentalità del bene e di fornire riprova della stessa, nel concreto non assolto.
Tanto premesso , in persona del l.r.p.t., chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1
“rigettare il ricorso, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente procedimento”.
Con comparsa del 2.06.25 si costituiva altresì la quale ribadiva la inammissibilità Controparte_3 della domanda cautelare atteso che, in virtù del richiamato l'art. 86 comma 2 DPR 602/1973, il ricorrente avesse l'obbligo, entro 30 giorni dalla ricezione dei preavvisi di fermo amministrativo, di comunicarle la strumentalità del bene e di fornire riprova della stessa, nel concreto non assolto.
Puntualizzava, ancora, la mancata impugnazione sia dei vari preavvisi di fermo ritualmente comunicati a parte attorea nonché delle comunicazioni di avvenuta iscrizione d egli stessi, versando al fascicolo telematico riprova documentale.
Soggiungeva di essersi prontamente attivata in data 7.04.2025, invitando il ricorrente a fornire la documentazione necessaria alla revoca del fermo al fine di procedere alla revoca per bene strumentale. Pertanto, instava affinché il Tribunale volesse : “ in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare inammissibile il ricorso proposto ex art. 700 cpc per i motivi di cui al capo 1 del presente atto. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale e preliminare in rito, Voglia: Dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti della per cessata CP_3 materia del contendere e per carenza di interesse ex art. 100 Cpc avendo la revocato CP_3 i tre fermi iscritti sul veicolo del ricorrente. Con compensazione delle spese tra il ricorrente e la
, in quanto la si è prontamente attivata per revocare i fermi non CP_3 CP_3 appena ha ricevuto la notifica del ricorso e del decreto e du nque non appena è venuta a conoscenza che il fermo è stato iscritto su bene strumentale all'attività svolta”.
1.2. Alla prima udienza del 4.06.25 il procedimento era discusso globalmente e riservato per la decisione.
2. In via preliminare si rileva come non possa procedersi a declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi accordo delle parti in ordine alla revoca del gravato fermo amministrativo ed avendo la resistente documentato solo il comunica to invito alla trasmissione della necessaria documentazione ai fini di detta revoca (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta . Controparte_3
Venendo pertanto al merito, il ricorrente, in buona sostanza, assume la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo iscritto dal Concessionario della riscossione sul veicolo di sua proprietà giacché lo stesso risulta strumentale alla praticata att ività lavorativa (taxi).
2.1. La questione sottoposta all'esame del Tribunale prende, dunque, le mosse dall'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo di veicolo privato adottato dalla società. Va, pertanto, premesso il quadro normativo esistente in subiecta materia, risultando, infatti, in tale contesto, estremamente opportuno delineare i limiti di operatività del la misura.
Al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui va effettuata l'impugnativa avverso il fermo amministrativo, nonché sul giudice competente a conoscerne, le SS.UU. della Cassazione
(ordinanza n. 15354 del 22.7.2015) hanno escluso che l'iscr izione ipotecaria ed il fermo amministrativo costituiscano atti dell'espropriazione forzata (quindi vere e proprie misure esecutive), configurandole piuttosto in termini di procedure alternative alla stessa esecuzione forzata. La pronuncia delle SS.UU. del la Cassazione (che ha integrato e parzialmente modificato quanto dalla S.C. affermato con la sentenza n. 7.5.2015, n. 9246), costituisce dunque una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo, come già dell'ipoteca. Secondo la S.C., la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 c.p.c., per il quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e dell'art. 50 d.P.R. n. 602 de l 1973, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Il fermo, che temporalmente, al pari dell'ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, è atto discrezionale dell'agente della riscossione, nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva;
la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento;
non sono stabiliti termini alla sua durata.
La questione della natura giuridica del fermo di beni mobili registrati è piuttosto rilevante qualora l'impugnazione appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, ove si configuri il fermo come atto preordinato alla esecuzione o come atto esecutivo, al fine di ascrivere l'opposizione, rispettivamente, al primo o al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., oppure al primo o al secondo comma dell'art. 617 c.p.c. La Cassazione a SS.UU., con la pronuncia in esame, accede dunque alla configurazione del fermo (e del preavviso di fermo), come dell'ipoteca, come atti né esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva. In ragione di tale ricostruzione,
l'impugnativa delle misure deve avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. La relativa iniziativa giudiziaria si configura pertanto come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, azione in relazione alla quale il giudice adito sarà chiamato a conoscere sia della misura coercitiva che del merito della pretesa creditoria (“il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”).
In conclusione, il fermo non è, come sembra invero più giusto ritenere anche in relazione alla collocazione "topografica" di tale atto nel sistema normativo, un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzio ne forzata vera e propria", con la conseguenza che non siano esperibili altri strumenti di impugnazione.
Per quanto sopra argomentato e dedotto sulla scorta della richiamata giurisprudenza, deve ammettersi la proponibilità di un autonomo ricorso d'urgenza, come è quello odierno, sussistendo la natura residuale che lo caratterizza (giacché non risulta esperibi le la azione di opposizione alla esecuzione) e non potendo dirsi utilizzabile la misure cautelare tipica a tutela della situazione soggettiva in relazione alla quale si minaccia un pregiudizio (ovvero quella cristallizzata dall'art. 624 c.p.c.). A detta soluzione si addiviene, accedendo alla maggioritaria giurisprudenza di merito, la quale ha spesso ritenuto quale rimedio il ricorso al provvedimento di urgenza di cui all' art. 700
c.p.c., connesso strumentalmente all'azione ordinaria risarcitoria (Trib. Caltanissetta, 12-02-2004;
Trib. Vibo Valentia, 12-01-2004; Trib. Torino, 16-07-2004; Trib. Bari 17-03-2003) ed ha ammesso che nei confronti del provvedimento di fermo, come di preavviso di fermo, possa essere emesso un ordine di sospensione, ravvisando il “periculum” nel pregiudizio connesso alla limitazione del movimento del debitore (Tribunale Roma, sez. fer., 08/08/2006) nonché alla impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenzi ali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all'esercizio della professione.
Tanto chiarito in punto di ammissibilità, ma anche in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza richieste dal rimedio praticato, si osserva come, a sostegno della propria domanda, il ricorrente abbia dedotto l'illegittimità dell' impugnato provvedim ento per violazione dell'art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602/73, essendo stati eseguiti su bene strumentale, vale a dire su un autoveicolo costituente bene indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa. Al riguardo, evidenziava di svolgere l'attività di “trasporto di persone – uso di terzi servizio di piazza”, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti, e rimarcava ch e l'utilizzo dell'autoveicolo oggetto dei provvedimenti di fermo amministrativo era assolutamente imprescindibile ai fini del suo espletamento.
Detta doglianza è sorretta da valide e appropriate argomentazioni. Osserva in proposito il decidente che l'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera m), del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, pe r quanto di interesse nella presente sede, dispone: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. Orbene, dalla chiara e inequivoca formulazione di cui al capoverso, ultima parte, dell'art. 86 cit. è dato evincere che, una volta ricevuta la comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, il contribuente, nel termine di trenta giorni, può fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. un autoveicolo) oggetto di futuro provvedimento di fermo è strumentale all'attività di i mpresa o professionale esercitata.
Nella vicenda in esame, non risulta che l'istante, a seguito della notifica del preavviso di fermo, abbia comunicato e dimostrato al concessionario per la riscossione la strumentalità del bene oggetto del vincolo reale. Tale mancato adempimento, tuttavia, se può assumere rilevanza ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, non preclude l'accertamento nella presente sede della natura strumentale del veicolo summenzionato ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa. Ed infatti, non
è condivisibile la tesi sostenuta da , secondo cui il debitore, nel termine di 30 giorni, CP_7 avrebbe dovuto dimostrare all'agente della riscossione la strumentalità del bene. Al riguardo, deve osservarsi che ciò che può caducare il provvedimento in via amministrati va, evidentemente può costituire anche un motivo d'impugnazione in sede giudiziale, non essendo, peraltro, normativamente prevista alcuna sanzione per l'ipotesi in cui sia lasciato decorrere il predetto termine di 30 giorni. Unicamente, la circostanza che il ricorrente non abbia, nel suddetto termine, dimostrato all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione, può incidere sulla ripartizione delle spese di lite, comportandone la compensazione tra le parti. Infatti, è presumibile che, se avesse dimostrato la Parte_2 strumentalità alla sua professione del veicolo sottoposto al fermo, l'Agente della riscossione avrebbe disposto l'annullamento del provvedimento in via di autotutela, senza necessità del presente procedimento.
Giova, altresì, tenersi conto del fatto che, a differenza del vincolo di impignorabilità previsto dall'art. 515, comma 3, c.p.c. (norma che statuisce l'impignorabilità relativa dei beni indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mest iere del debitore), al fine di realizzare l'inassoggettabilità a fermo del bene mobile strumentale non è necessaria una vera e propria indispensabilità all'esercizio dell'attività di impresa o professionale del debitore, ma la sola
'strumentalità' rispetto ad essa, con conseguente realizzazione di tale requisito in tutti i casi in cui il bene oggetto di fermo risulti effettivamente utilizzato, in modo non sporadico od occasionale, nell'attività professionale e lavorativa del debitore
Al riguardo, deve concludersi che abbia allegato documentazione certamente idonea Parte_1
a comprovare lo stretto rapporto di correlazione esistente tra l'autoveicolo ad uso speciale, di marca
VITO targato EZ 829 NB, e l'attività svolta di 'trasporto di persone – uso di CP_8 terzi servizio di piazza', ossia, come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e non contestato dalle controparti, di taxi. Si vedano, in particolare, la vis ura PRA relativa al predetto veicolo, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, nonché il rinnovo, in data 14.02.23, di licenza per l'esercizio del servizio pubblico da piazza TAXI n. 4/2011, chiaramente riferita al veicolo in parola.
In difetto di qualsiasi allegazione che possa indurre a ritenere diversamente in ordine al presupposto della strumentalità del bene, ne consegue che tale vettura non possa essere soggetta a fermo amministrativo, ai sensi della disposizione normativa indica ta. Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, l'accoglimento del ricorso proposto dall' cui consegue la sospensione del fermo amministrativo così come apposta sul veicolo
MERCEDES VITO targato EZ 829 NB di proprietà del ricorrente. CP_6
Al lume della giurisprudenza ondivaga riscontrabile in punto di ammissibilità della domanda spiegata e non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione al concessionario per la riscossione, in epoca anteriore all'instaurazione della presente controversia, d ella natura strumentale del bene oggetto di fermo amministrativo, nonché del pronto invio della richiesta di trasmissione documentazione ai fini della revoca del provvedimento di fermo, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione civile, sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'art. 700 c.p.c. così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, sospende la efficacia del fermo Parte_1 amministrativo apposto sul veicolo MERCEDES BENZ VITO targato EZ 829 NB di proprietà del ricorrente;
2). Compensa integralmente le spese tra le parti di causa. Si comunichi.
Salerno, 9.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Pecoraro