Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1526/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) e da (CF: ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DAVIDE CAMPI
RICORRENTI contro
CP_
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI P.IVA_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia al Giudice Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, dalla
[...] per le asserite violazioni e per i titoli tutti di cui ai verbali unico di accertamento e Parte_1 notificazione n., dell' Controparte_2
Conseguentemente annulla ento ai rapporti controversi oggetto di causa, verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004612/DDL del 20/07/2023, dell'
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004668/DDL del Controparte_2
07/08/2023 Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione attiva di Parte_2 CP_
2) respingere il ricorso e le domande formulate dai ricorrenti e quindi confermare il credito per contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00 come quantificato con i verbali unici di accertamento e notificazione 2023004668 del 07.08.2023 e 2023004612 del 20.07.2023 o nella diversa misura accertanda;
CP_ 3) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore di .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
- l'omessa regolarizzazione del rapporto lavorativo di retribuito quale lavoratore autonomo Persona_1 ma ritenuto dagli agenti accertatori legato alla società da un rapporto di subordinazione;
- l'omesso versato dei contributi relativi alle somme erogate ad a titolo di rimborso spese, ritenute Parte_2 non documentate né giustificate e dunque ritenute assimilabili a retribuzione. Con i verbali impugnati, che riguardano il periodo dal febbraio 2022 al giugno 2023, sono stati calcolati contributi dovuti e non versati per la somma di € 8.119,00 (oltre somme aggiuntive, per un totale di € 9.978,84) quanto alla posizione di e € di 3.276,00 (oltre somme aggiuntive, per un totale di € 4.404,93) PE quanto ai contributi per i compensi a Parte_2
Gli opponenti sostengono:
- la nullità dei verbali per l'assoluta genericità delle contestazioni ascritte;
- la correttezza dell'inquadramento del sig. GI, in considerazione della piena autonomia riservata allo stesso nello svolgimento saltuario delle prestazioni di lavoro;
- l'effettività dei rimborsi riconosciuti alla sig.ra Pt_2
- l'insufficienza probatoria circa la responsabilità dei ricorrenti.
CP_ L' contesta l'ammissibilità del ricorso nonché la legittimazione attiva di e chiede, comunque, il Parte_2 rigetto nel merito di tutte le domande proposte dai ricorrenti, contestandone la fondatezza. Di seguito si affrontano, secondo ordine logico, le diverse questioni oggetto di lite, sin qui sintetizzate.
2. Ammissibilità del ricorso.
In via preliminare, è opportuno affrontare il tema dell'ammissibilità del ricorso, considerato che ai verbali impugnati, contenenti gli esiti dell'accertamento effettuato dall'Ispettorato del lavoro, non è, al momento, seguita alcuna ordinanza-ingiunzione. I verbali, in quanto atti endoprocedimentali, sono, infatti, privi di immediata efficacia esecutiva e parte resistente ne contesta la diretta impugnabilità. Tuttavia, nel caso di specie si deve ritenere sussistente l'interesse alla pronuncia in capo a che, in Pt_1 quanto società erogatrice di servizi per il sistema di rilevazione del superamento dei limiti di velocità (circostanza pacifica tra le parti e risultante da numerosi documenti, quali la visura C.C.I.A. depositata da parte resistente sub 3), ha quali contraenti gli enti pubblici, che richiedono il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per accedere alla contrattazione. La società ricorrente ha, dunque, interesse, concreto e attuale, a un accertamento negativo circa le contestate irregolarità contributive, al fine di evitare la preclusione al rilascio del DURC (v., al riguardo, Tribunale di Milano n. 3237/23 e Corte d'Appello di Napoli n. 4645/21).
3. Difetto di legittimazione attiva di Parte_2
ha proposto il ricorso dichiarando di agire quale amministratrice unica di Parte_2 Parte_1
e anche in proprio. Pur tenendo conto del contenuto dei verbali di accertamento impugnati, dai quali risulta che è Parte_2 indicata come responsabile aziendale e trasgreditrice, si deve comunque ritenere che la ricorrente sia priva di legittimazione ad agire rispetto alle domande formulate con il ricorso. È opportuno richiamare, in proposito, quanto indicato nella motivazione di S.U. Cass. 2951/2016: “...l'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio… Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi”. Nel caso che ci occupa i verbali di accertamento ispettivo sono inidonei a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva dell'amministratrice, e l'oggetto del giudizio riguarda esclusivamente contributi previdenziali (con accessori), al pagamento dei quali è tenuta unicamente la società opponente, che è una società di capitali. Ne deriva che le domande, proposte da parte ricorrente, di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto”, con conseguente annullamento dei verbali, vedono come legittimata attiva la sola società e non l'amministratrice della medesima.
Per questi motivi
deve essere accolta l'eccezione in esame e deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
4. Le censure sulla nullità dei verbali.
Come s'è accennato, parte ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e la nullità dei verbali, sostenendo la genericità delle contestazioni ascritte e la carente indicazione delle fonti di prova. Le censure in esame sono infondate. Va premesso che le doglianze paiono erroneamente formulate come se gli atti impugnati fossero ordinanze- ingiunzioni e non verbali. In ogni caso, i comportamenti attribuiti alla società nei verbali sono chiari e circostanziati e le fonti di prova su cui si fondano le contestazioni sono espressamente indicate nelle sezioni
“elencazioni delle fonti di prova” dei verbali di accertamento, dalle quali emerge un compendio probatorio vario CP_ ed esteso. Gli ispettori hanno, infatti, confrontato risultanze emerse dalle banche dati (PAV, trasmissione Uniemens, estratti contributivi) e la visura CCIA con i contratti di collaborazione, le fatture e i documenti sui compensi relativi alla posizione lavorativa e contributiva dei lavoratori impiegati e dell'amministrazione. Altresì, sono state acquisite le dichiarazioni scritte di e lavoratori che Testimone_1 Persona_1 hanno collaborato con la società, oltre che di e , rispettivamente legale Parte_2 Testimone_2 rappresentante e socio unico della società. Peraltro, a prescindere da ogni valutazione sull'operato degli ispettori, la controversia che ci occupa attiene all'esistenza e all'entità del credito contributivo e pertanto la decisione deve essere assunta sulla base del quadro probatorio che si è delineato in questo giudizio. Vengono, dunque, in rilievo i documenti depositati da entrambe le parti (compresi gli allegati ai verbali ispettivi depositati da parte resistente), nonché le prove orali assunte in corso di causa, ossia l'escussione dei testimoni e durante Persona_1 Testimone_2
l'udienza del 18 giugno 2024.
5. Il rapporto di lavoro intercorso con Persona_1
La contestazione riportata nel verbale di accertamento del 20 luglio 2023 attiene alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro dipendente di il quale è invece stato inquadrato Persona_1 come lavoratore autonomo da in forza di contratto di collaborazione sottoscritto il 3 Parte_1 marzo 2022 (doc. 7 di parte resistente). Parte ricorrente contesta la ricostruzione degli ispettori, insistendo sull'autenticità della natura autonoma del rapporto di lavoro, così come pattuita nel contratto stipulato. Sostiene che lavorasse in piena PE autonomia da casa e che la sua attività fosse meramente sporadica e non esclusiva, ritenendo che tali indici confermino l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione. Questa giudice ritiene, viceversa, che parte resistente abbia dimostrato la sussistenza della subordinazione, che si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali, di talché l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. La Suprema Corte ha, al riguardo, evidenziato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Cass. 2728/2010). Nel caso di specie, in sede ispettiva è emerso che a fronte di una retribuzione annua pattuita in € 18.000,00 lavorava a chiamata, secondo le direttive di , socio unico della società, Persona_1 Testimone_2 con il quale posizionava e faceva funzionare autovelox mobili. Così, infatti, si è espresso GI davanti agli ispettori: “Lavoro per la CDS dal febbraio 2022. Io vado con , con la sua macchina. Ci Testimone_2 spostiamo in diversi comuni (Motta IS, , Binasco e altri) dove posizioniamo un autovelox mobile, CP_2 mettiamo giù tutti gli strumenti e attendiamo sul posto l'orario che dobbiamo fare, si va dalle 4 alle 5 ore di postazione per volta. A volte si va anche la sera dalle 19.00 alle 24.00” (doc. 12 allegato alla comparsa di parte resistente). Gli spostamenti avvenivano sempre con la vettura di e sempre alla presenza di quest'ultimo (“Io da Tes_2 solo non sono mai, con me c'è sempre (…) Io vado tutte le volte che mi chiama, la media di Tes_2 Tes_2 chiamate è otto al mese, lui mi avvisa il giorno prima ed io devo essere disponibile, non mi sono mai rifiutato, ho bisogno di lavorare. Otto giorni è il minimo, posso lavorare anche più giorni”). GI ha espressamente escluso qualsiasi autonomia decisionale nel proprio lavoro, più volte rimarcando il ruolo direttivo di , di fatto riconoscendo in lui il proprio diretto ed esclusivo datore di lavoro (“Io Tes_2 lavoro solo con e mi attengo alle sue disposizioni, mi dice quando scaricare le foto, dove posizionare gli Tes_2 autovelox, le ore che devo fare e altro. Io non ho alcuna autonomia nel mi lavoro, sono sempre assolutamente affiancato a e seguo le sue direttive”). Tes_2 In senso analogo si è espresso, davanti agli ispettori, anche , che ha confermato come Testimone_2
GI si occupasse del posizionamento e del funzionamento dei dispositivi mentre egli e la compagna provvedevano, con l'ausilio di una società esterna, alle pratiche amministrative, ossia allo “scarico” delle fotografie e alla predisposizione dei verbali (doc. 11 di parte resistente). Queste affermazioni, sia di GI che di , sono dunque decisive, mentre non appare rilevante il Tes_2 fatto che i medesimi, sentiti come testimoni durante il giudizio, abbiano in parte ritratto quanto avevano affermato in sede ispettiva. Invero, deve in primo luogo osservarsi come secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, in quanto spontanee e raccolte nell'immediatezza del fatto, può essere attribuito maggior rilievo rispetto alle circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio. Così si è espressa da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza 24208/2020, secondo cui: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei patti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 1755/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio-, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” Nel caso che qui occupa, le ragioni addotte da per cercare di togliere valore al verbale redatto dagli Tes_2 ispettori sono poco plausibili, proprio per la sua posizione di socio totalitario della ricorrente;
appare dunque del tutto inverosimile che egli, come ha invece dichiarato durante la deposizione testimoniale, possa essersi
“spiegato male con gli ispettori” e non abbia “fatto ben attenzione a quanto verbalizzato quando” ha
“sottoscritto il verbale”. Se è poi vero che sentito come testimone, ha ridimensionato l'impegno lavorativo profuso, PE precisando di aver lavorato in presenza di solo 7/8 volte nell'arco di più diun anno, anziché Tes_2 mensilmente, egli ha comunque confermato di aver sempre affiancato nell'attività di Tes_2 posizionamento degli autovelox, anche perché privo di patente e dunque non in grado di raggiungere, da solo, i luoghi richiesti. Anche ha cercato di ridimensionare il ruolo di GI, dichiarando che quest'ultimo aveva Tes_2 partecipato al posizionamento degli autovelox solo 7/8 volte in tutta la durata del rapporto, al mero fine di apprendere il lavoro in vista del momento in cui avrebbe conseguito la patente, diversamente da quanto egli stesso aveva riferito agli Ispettori. Durante l'assunzione testimoniale ha così dichiarato: “talvolta PE veniva con me ad assistere alle rilevazioni, ma intendevo dire che è venuto 7/8 volte nel periodo di lavoro (circa un anno e mezzo) per vedere come funzionava l'autovelox, insieme a me, mentre di solito andavo io da solo (con un agente) a fare le rilevazioni. GI non ha mai avuto alcun contatto con gli agenti della polizia locale dei vari comuni (…) Quando GI veniva a fare delle “uscite” con me per gli autovelox non era in grado di fare il servizio;
era in preventivo che lui prendesse la patente di guida e poi gli avremmo fatto fare il lavoro in autonomia;
si era impegnato a prendere la patente e mi ha detto di essersi iscritto alla scuola guida ma, a quanto mi risulta, non ha ancora preso la patente”. A sua detta, dunque, il possesso della patente sarebbe stato un requisito chiesto a GI, tanto che il lavoratore lo avrebbe rassicurato, dicendogli di essersi iscritto a una scuola guida. Diversamente, ha negato categoricamente di essersi speso per conseguire la patente di guida su PE sollecito di , chiarendo peraltro di essersi iscritto al corso solo nel 2024, dunque una volta cessato il Tes_2 lavoro presso (“Il signor con la patente non c'entra nulla;
era stata una mia scelta non prenderla e Pt_1 Tes_2 mi sono iscritto solo ora perché mi serve in quanto ho problemi con mia mamma malata. Al momento del lavoro per CDS non avevo una previsione a breve termine di prendere la patente, ma andavo a vedere il lavoro per un “domani” in cui avessi avuto la patente”). Sebbene il tema della patente non sia di per sé rilevante al fine del decidere, la discrasia tra le due deposizioni è indice dell'inattendibilità delle stesse, che appaiono rese con l'evidente fine di ritrattare quanto dichiarato agli ispettori, senza tuttavia che i due testimoni siano stati in grado di prepararsi in modo sufficientemente preciso sulle dichiarazioni da rendere davanti a questa giudice. Del resto, l'inattendibilità di ben può Tes_2 derivare dal suo interesse (seppure di fatto e non rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c.) rispetto all'esito della lite, essendo egli socio unico della ricorrente;
anche GI può essere stato indotto a rendere dichiarazioni compiacenti rispetto alla società, forse perché deve ancora ottenere il saldo di quanto fatturato (egli ha dichiarato di non ricordare se avesse ricevuto tutto il compenso). Inoltre, secondo , C.D.S. avrebbe interrotto la collaborazione con a seguito delle Tes_2 PE dichiarazioni rese in fase ispettiva: “Non so spiegare perché abbia detto agli ispettori che veniva PE chiamato costantemente e secondo orari stabiliti per le rilevazioni. Dopo questa vicenda ho cessato la collaborazione con GI proprio perché ha rappresentato agli ispettori una situazione diversa da quella effettiva”. Diversamente, ha dichiarato di aver interrotto la collaborazione con C.D.S., nel 2023, PE spontaneamente (“Ho smesso di collaborare con CDS mi pare nel 2023 perché ho trovato un altro lavoro per tutto l'anno”). Anche in ordine alle prestazioni rese, con particolare riguardo allo sviluppo delle fotografie a casa, le deposizioni di e GI confliggono tra di loro, tanto che questa giudice ha proceduto al confronto, Tes_3 durante il quale GI, in evidente imbarazzo, ha cercato di correggere il tiro per adeguarsi a quanto dichiarato da (v. verbale dell'udienza del 18 giugno 2024). Tes_2
Inoltre, considerando che ha dichiarato agli ispettori di essersi occupato, insieme alla compagna e Tes_2 di una società pugliese, dello sviluppo delle fotografie e della preparazione dei verbali e considerando altresì che lo stesso non è stato in grado di riferire quanto lavorasse a casa per questi compiti (v. PE deposizione testimoniale), risulta inverosimile che a fronte di un compenso annuo di € 18.000,00, l'impegno richiesto a per l'assistenza all'utilizzo degli autovelox si sia attestato ad appena 7/8 interventi di PE nell'arco di quasi un anno e mezzo. In sintesi, quindi, tutte le incongruenze sopra richiamate minano irrimediabilmente la credibilità delle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni e inducono a ritenere, invece, dimostrato quanto riferito dai medesimi spontaneamente e in modo tra loro coerente in fase ispettiva, ove era ridotta la possibilità di condizionamenti esterni, proprio perché nell'immediatezza dei fatti. Da tali dichiarazioni rilasciate agli ispettori, secondo quanto si è accennato, emergono senza dubbio tutti gli elementi tipici della subordinazione. Peraltro, anche qualora fosse stato provato che svolgesse gran parte dell'attività presso il proprio PE domicilio (trasformazione in formato jpeg delle fotografie di controllo velocità, nonché inserimento dei moduli di comunicazione del conducente su apposito gestionale), non dovrebbe, per questa sola ragione, escludersi il vincolo della subordinazione, visto che in caso di attività produttiva resa all'esterno dell'azienda il vincolo di subordinazione può atteggiarsi nella forma di subordinazione allorché l'attività risulti organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa. Dalle dichiarazioni rese agli ispettori è, quindi, indubbio l'assoggettamento di GI all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare di Imbalzano, dovendosi escludere la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, che non era nella situazione di rifiutare eventuali lavori proposti, e neppure poteva agire di propria iniziativa. È altresì presente l'indice della continuità del rapporto di lavoro, protrattasi per ben più di un anno. Infine, va sottolineato che l'importo annuo è stato pattuito in misura fissa e dunque a prescindere dalle prestazioni effettivamente rese. Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto, si deve ritenere corretta la valutazione operata dall'istituto previdenziale in merito alla qualificazione del rapporto di cui si tratta come rapporto di lavoro subordinato.
6. Le somme imputate a rimborsi spese in favore di Parte_2
Alla luce del materiale probatorio acquisito al giudizio non solo parte ricorrente, che ne aveva l'onere (v., tra le altre, Cass. n. 16639/2014 e Cass. n. 6671/2012), non ha dimostrato, né durante l'accertamento ispettivo né in questo giudizio, che le somme erogate dal dicembre 2021 al dicembre 2022 (v. doc. 8 di parte resistente), all'amministratrice costituissero rimborsi di spese sostenute (e fossero quindi esenti da contribuzione), ma, anzi, vi sono precisi elementi di prova, gravi e concordanti, che impongono di ritenere provato che tali voci costituissero la retribuzione, che intendeva sottrarre all'imposizione contributiva. Pt_1
Va premesso che i confini del reddito imponibile a fini contributivi sono definiti attraverso il rimando, operato dall'art. 12 della L. n. 153/1969 (come modificato dal D. L.vo n. 314/1997), alle norme sul reddito imponibile a fini fiscali;
la norma in esame, prevedendo casi di esenzione, ha altresì cura di precisare che “L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa”. Esaminando, dunque, la normativa fiscale e premesso che l'art. 50, comma 1, lettera c-bis assimila i redditi percepiti dagli amministratori di società a quelli di lavoro dipendente, si rileva che l'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. “T.U.I.R.”), partendo da una definizione onnicomprensiva del reddito (“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”: primo comma dell'articolo in esame), disciplina nel dettaglio le singole esclusioni dall'imponibile così disponendo in ordine ai rimborsi spese: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito” (V comma del medesimo art. 51 del T.U.I.R.). I rimborsi spese consistono dunque nella restituzione, anche forfettaria, degli importi dei costi sostenuti personalmente dal dipendente o dall'amministratore per vitto, alloggio, viaggio e, affinché siano esenti dalla tassazione, devono essere ancorati a documenti giustificativi, quali fatture, ricevute e quietanze raccolti dalla società erogatrice ed è onere di chi vuole sottrarli alla base imponibile – fiscale e contributiva – provarne la natura e l'entità. Nel caso che ci occupa le note giustificative predisposte dall'amministratrice (doc. 8 di parte resistente) hanno un contenuto oltremodo generico, indicando sommariamente i comuni e i fornitori presso cui l'amministratrice avrebbe effettuato trasferte su base mensile, senza alcuna indicazione delle giornate in cui avrebbe effettuato quegli spostamenti. Inoltre, quanto attestato nei fogli giustificativi risulta contrastante con il fatto che Pt_2
a lavorato quale dipendente a tempo pieno per un'altra società, la EL HABIBA s.r.l. nel maggio 2022,
[...] mese compreso nei fogli giustificativi (v. denuncia del rapporto di lavoro risultante dal doc. 13 di parte resistente e dichiarazioni della stessa gli ispettori depositate, sempre da parte resistente, quale doc. Pt_2
10): non pare credibile che l'amministratrice di abbia potuto lavorare a tempo pieno quale dipendente e Pt_1 contestualmente essere impegnata per 26 giorni nelle trasferte sommariamente indicate nel prospetto, laddove si citano 11 diversi comuni nonché “fornitori vari”. Del resto, i ricorrenti nulla hanno dedotto né, men che meno, dimostrato, in merito alla compatibilità tra le diverse attività lavorative. Rispetto ai rimborsi spese che ha erogato in favore di da dicembre 2021 a dicembre 2022, Pt_1 Parte_2
è poi mancato, sia durante l'accertamento ispettivo sia in questo giudizio, qualunque riscontro esterno di adeguato valore probatorio. Per esempio, i ricorrenti avrebbe potuto e dovuto, ove i rimborsi fossero stati effettivi, dedurre prove testimoniali attraverso l'audizione degli impiegati dei comuni e dei fornitori visitati, a conferma degli accessi che si assumono essere stati svolti;
viceversa, i ricorrenti si sono limitati a dedurre un capitolo (cap. 6) privo di riferimenti temporali e sul quale ha deposto il solo testimone . Data Tes_2
l'inattendibilità del medesimo sopra evidenziata, quanto da lui riferito non può essere considerato sufficiente a confermare che siano stati compiuti i viaggi né, tanto meno, che essi abbiano avuto la frequenza e le destinazioni indicate nei prospetti. Del resto, la stessa amministratrice, in sede di ispezione, ha di fatto dichiarato di ricevere solo compensi sottoforma di rimborsi spese, così esprimendosi: “Sono l'amministratore unico della al Parte_1
01.12.2021; la società si occupa di gestire le procedure sanzionatorie avverso le violazioni del codice della strada per conto di alcuni comuni del pavese. Per questo incarico io ricevo solo un rimborso spese, ma non ricevo alcuna busta paga, questi soldi me li dà il sig. (socio unico della società e mio Testimone_2 compagno) in contanti e poi lo studio HI fa la certificazione unica che quest'anno ho ricevuto” e ha anche precisato che di “tutti gli aspetti operativi” si occupava il socio unico, con ciò di fatto mostrandosi estranea a qualsiasi attività della società e in particolare ai rapporti con i comuni (doc. 10 allegato alla comparsa). Pare infine opportuno rilevare che la somma per rimborsi spese non raramente superava - o comunque era prossima - a € 1.000,00 al mese: l'entità stessa dei pagamenti conferma come l'indicazione delle trasferte servisse a compensare l'amministratrice, evitando l'imposizione contributiva. Il quadro probatorio sin qui illustrato è univoco nel senso della natura fittizia della qualificazione dei pagamenti quali rimborsi forfettari ed è avvalorato dalla mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio Parte_2 libero alla prima udienza, sicché le somme erogate sottoforma di rimborsi devono essere comprese nel reddito imponibile a fini contributivi. Anche il profilo di censura all'operato degli ispettori ora in esame risulta infondato e devono, conseguentemente, essere respinte tutte le domande proposte da parte opponente.
7. Le spese di lite.
La totale soccombenza di parte ricorrente ne comporta la condanna alla refusione delle spese di lite a favore dell'istituto resistente. Le spese vengono liquidate in € 5.391,00 per compensi, tenendo conto del valore della causa e del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell' Sara Scolè. Controparte_3
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e da Parte_1 con ricorso depositato il 29 novembre 2023: Parte_2
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
2) respinge le domande proposte con il ricorso da Parte_1
3) condanna i ricorrenti in solido a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 5.391,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 5% dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro il termine di quaranta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 4 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani