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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. RM AR, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 11/2025 promossa da
, nato il [...] ad [...], Pittsburgh – Pennsylvania Parte_1
(USA);
, nata il [...] in [...], Boulder County, Colorado (USA); Persona_1
, nato il [...] in [...], Missouri (U.S.A), in proprio e nella Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A);
nata il [...] in [...], Louisiana (U.S.A), in proprio e nella Parte_3 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. De Fazi Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 60, giusta procura in atti
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27 novembre 2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31 dicembre 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponevano di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di
[...]
, nato a [...], il [...], sposato con - nata pur'essa in Per_3 CP_2
Casteltermini il 16 gennaio 1878 - in data 29 agosto 1895, i quali emigravano negli Stati Uniti;
da tale unione, nasceva, il 28 febbraio 1913, nello stato del Missouri, . Persona_4
Per inciso, precisavano i ricorrenti che decedeva il 26 dicembre 1942 nel Persona_3
Missouri, senza essersi mai naturalizzato cittadino americano.
si univa in matrimonio con il 2 settembre del 1934. Da tale unione, Persona_4 Persona_5 nasceva, a St. Louis-Missouri, il 13 ottobre 1942. Persona_6
sposava il 22 giugno 1968 nel Missouri. Da tale unione, Persona_6 Persona_7 nascevano il 16 luglio 1970 e il 21 agosto 1972. Parte_2 Parte_1
si univa in matrimonio con in data 28 agosto 2004 a Boulder Parte_2 Parte_3
– Colorado. Da tale unione, nascevano il 28 ottobre 2006 e Persona_1 Persona_2
il 28 gennaio 2010.
[...]
Gli odierni ricorrenti riferivano, quindi, di non essere riusciti ad aver un appuntamento per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa e, pertanto, adivano questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo status di cittadini italiani jure sanguinis.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_3 precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. ///
I ricorrenti non hanno provato – al di là di dichiarazione labiale - di aver precedentemente presentato domanda in via amministrativa.
Rilevato ciò e considerato il carattere documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nato il [...] ad [...], Pittsburgh – Pennsylvania Parte_1
(USA);
- , nata il [...] in [...], Boulder County, Colorado (USA); Persona_1
- , nato il [...] in [...], Missouri (U.S.A), in proprio e nella Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A);
- nata il [...] in [...], Louisiana (U.S.A), in proprio e nella Parte_3 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A)
Sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Palermo, lì 23 dicembre 2025
IL G.O.P.
RM AR
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. RM AR, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 11/2025 promossa da
, nato il [...] ad [...], Pittsburgh – Pennsylvania Parte_1
(USA);
, nata il [...] in [...], Boulder County, Colorado (USA); Persona_1
, nato il [...] in [...], Missouri (U.S.A), in proprio e nella Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A);
nata il [...] in [...], Louisiana (U.S.A), in proprio e nella Parte_3 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. De Fazi Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 60, giusta procura in atti
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27 novembre 2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31 dicembre 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponevano di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di
[...]
, nato a [...], il [...], sposato con - nata pur'essa in Per_3 CP_2
Casteltermini il 16 gennaio 1878 - in data 29 agosto 1895, i quali emigravano negli Stati Uniti;
da tale unione, nasceva, il 28 febbraio 1913, nello stato del Missouri, . Persona_4
Per inciso, precisavano i ricorrenti che decedeva il 26 dicembre 1942 nel Persona_3
Missouri, senza essersi mai naturalizzato cittadino americano.
si univa in matrimonio con il 2 settembre del 1934. Da tale unione, Persona_4 Persona_5 nasceva, a St. Louis-Missouri, il 13 ottobre 1942. Persona_6
sposava il 22 giugno 1968 nel Missouri. Da tale unione, Persona_6 Persona_7 nascevano il 16 luglio 1970 e il 21 agosto 1972. Parte_2 Parte_1
si univa in matrimonio con in data 28 agosto 2004 a Boulder Parte_2 Parte_3
– Colorado. Da tale unione, nascevano il 28 ottobre 2006 e Persona_1 Persona_2
il 28 gennaio 2010.
[...]
Gli odierni ricorrenti riferivano, quindi, di non essere riusciti ad aver un appuntamento per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa e, pertanto, adivano questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo status di cittadini italiani jure sanguinis.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_3 precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. ///
I ricorrenti non hanno provato – al di là di dichiarazione labiale - di aver precedentemente presentato domanda in via amministrativa.
Rilevato ciò e considerato il carattere documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nato il [...] ad [...], Pittsburgh – Pennsylvania Parte_1
(USA);
- , nata il [...] in [...], Boulder County, Colorado (USA); Persona_1
- , nato il [...] in [...], Missouri (U.S.A), in proprio e nella Parte_2 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A);
- nata il [...] in [...], Louisiana (U.S.A), in proprio e nella Parte_3 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nato il 28 Persona_2 gennaio 2010 a Boulder, Colorado (U.S.A)
Sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Palermo, lì 23 dicembre 2025
IL G.O.P.
RM AR