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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1182/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: ato a BOLOGNA (BO) il 24/07/1990 (C.F. con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. ANDREA CAPPELLI e dell'Avv. VALERIA ASTOLFI
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIANFRANCO BARTOLELLI e dell'Avv. ALESSANDRO LETTA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione del regime di Parte_1 affidamento del figlio minore , nato l'[...] dalla relazione con di Per_1 Controparte_1 collocarlo presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, già di sua proprietà esclusiva, di disporre CTU volta a valutare le reali capacità genitoriali delle parti;
di disporre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
1 Spiegava che la si era rivolta a un centro antiviolenza, sebbene non ve ne fosse alcuna CP_1 necessità, al solo scopo di allontanarlo dal figlio;
rappresentava che invece era lei a tenere comportamenti inadeguati con il bambino: gridava, lo insultava e lo costringeva a lavarsi ripetutamente e con aggressività, come emergerebbe dalle registrazioni effettuate.
Si costituiva la quale contestando le avverse doglianze, insisteva per l'affidamento Controparte_1 super-esclusivo di a proprio favore, per la collocazione del minore presso di sé e per la Per_1 conseguente assegnazione della casa familiare di proprietà di infine chiedeva di porre a Pt_1 carico di l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di Pt_1 Per_1
€. 400,00 o del minore o maggiore importo che sarà deciso secondo equità.
Esponeva la resistente che la conflittualità era andata crescendo, che la situazione era insostenibile e che aveva avuto paura, vista l'indole violenta del padre, e pertanto, si era vista costretta a lasciare la casa familiare ed andare in struttura protetta con il figlio minore, dove è rimasta alcuni mesi, fino al rientro a Rimini.
In corso di causa veniva presentata dal ricorrente un'istanza cautelare con la quale chiedeva, stante il collocamento della in struttura protetta unitamente al figlio minore , che venisse CP_1 Per_1 adottato un provvedimento atto a consentire al padre di poter vedere e tenere con sé il figlio in attesa dell'emissione dei provvedimenti definitivi.
Il Giudice in via indifferibile disponeva l'affidamento del minore al SS territorialmente competente, incaricandolo di uno strettissimo monitoraggio della condizione di vita del minore e di curare la consegna del minore ai nonni paterni, per consentire le visite del padre, a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, sempre alla presenza dei nonni, o presso la loro casa;
disponeva ctu sulla capacità genitoriale di entrambe le parti;
nella medesima udienza, in attesa della ctu, emergeva tra le parti la possibilità di un accordo nel senso che il minore restasse collocato insieme alla madre in un immobile messo a disposizione dal padre, vicino alla casa coniugale, ferma la strettissima vigilanza del SS affidatario e anche della famiglia paterna che lo avrebbe visto tutti i pomeriggi, dall'uscita dall'asilo fino alle 19, o 19,30 (verificandone le condizioni) oltre a fine settimana alternati con il pernottamento, fino alla domenica sera, questi solo alla presenza dei nonni;
poneva sempre in via provvisoria a carico del padre, la somma di euro 400,00.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, la relazione di coppia e quella di , ha Per_1 evidenziato delle criticità in capo ad entrambe le parti in relazione alla capacità di impartire e far rispettare le regole, al mancato riconoscimento delle criticità nel comportamento del figlio, alla scarsa attenzione alla socializzazione per il minore (padre), all'eccessiva concentrazione sul rimprovero invece che sull'insegnamento in relazione alle intemperanze del figlio, e alla difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni del figlio e difficoltà a gestire i comportamenti negativi di (madre). Dalla ctu, Per_1 così come dalle relazioni dei SS incaricati, emerge una persistente elevata conflittualità tra le parti che non consente l'attivazione di un dialogo costruttivo, collaborazione ed una piena e consapevole bigenitorialità.
Le criticità riscontrate in entrambi i genitori e l'esasperata conflittualità del loro rapporto che rende concretamente impraticabile l'affido condiviso del figlio, suggeriscono di mantenerne l'affido al Servizio sociale, come indicato anche dal ctu.
Quanto alla collocazione del minore appare più tutelante la collocazione – suggerita dal ctu - presso il padre, il quale ha mostrato di sapersi sintonizzare sui bisogni del bambino, infondendogli sicurezza.
2 Dalla lettura della CTU emerge, infatti, che il padre è il genitore verso cui mostra un Per_1 attaccamento prevalente, egli viene descritto come empatico verso il figlio ed i suoi bisogni, incoraggiante, in grado di fornire risposte equilibrate e adeguate dunque un padre accessibile, capace di accudimento di scambio, di supporto emotivo ed in grado di trasmettere affetto e calore con gesti e parole.
In capo alla madre, invece, il ctu riscontra delle difficoltà di relazione con il figlio, un bisogno di aiuto che emerge dai racconti, oltre al timore della stessa di scoprire o di ammettere le difficoltà che riscontra. Sebbene ella sia capace di trasmettere affetto e calore al figlio con gesti e parole, il ctu rileva come non sempre riesca a porsi in sintonia con i bisogni del figlio, specialmente di fronte alle sue manifestazioni di rabbia e rifiuto verso le quali lei vorrebbe fare di più e meglio, non riuscendo a rispondere in maniera equilibrata ai comportamenti negativi del figlio.
Il minore, dunque, rimarrà collocato presso il padre, al quale va assegnata la casa familiare di sua proprietà.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra madre e figlio, la madre potrà vedere e tenere presso di sé nella settimana A il venerdì, il Per_1 sabato, la domenica e un giorno infrasettimanale;
nella settimana B due giorni con pernotto. La madre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste delle parti ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Orbene, tenendo conto della considerevole disparità tra le parti: il padre che gode di un impiego stabile, dal quale ritrae uno stipendio di quasi 3.500,00 euro mensili su dodici mensilità, può contare sull'appoggio di una stabile famiglia di origine e risulta proprietario di immobili;
la madre che solo recentemente ha trovato un'occupazione e dovrà sostenere spese alloggiative;
considerati i tempi di permanenza quasi paritari del minore con entrambi i genitori, appare opportuno porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore da versare alla madre, in relazione al tempo che il minore trascorrerà con lei, per la somma mensile di euro 350,00 mensili ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
Le spese straordinarie graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
3 Dispone l'affidamento di ai SS, che proseguiranno nell'attività di monitoraggio anche con Per_1
l'organizzazione di accessi a sorpresa e le relazioni semestrali al GT;
Colloca il minore presso il padre cui conseguentemente assegna la casa familiare sita in Rimini;
Invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità che il SS avrà cura di organizzare;
Invita i SS affidatari a valutare l'opportunità di attivare un percorso di sostegno psicologico per al fine di elaborare il vissuto e di favorire un corretto sviluppo emotivo e psico-fisico; Per_1
Dispone che la madre potrà vedere e tenere presso di sé nella settimana A il venerdì, sabato, Per_1 domenica e un giorno infrasettimanale;
nella settimana B due giorni con pernotto. La madre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 madre, per i tempi di permanenza del minore con lei, la somma mensile di euro 350,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
le spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna graveranno sulle parti in pari misura;
Spese compensate
Pone le spese di ctu, già liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1182/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: ato a BOLOGNA (BO) il 24/07/1990 (C.F. con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. ANDREA CAPPELLI e dell'Avv. VALERIA ASTOLFI
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIANFRANCO BARTOLELLI e dell'Avv. ALESSANDRO LETTA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione del regime di Parte_1 affidamento del figlio minore , nato l'[...] dalla relazione con di Per_1 Controparte_1 collocarlo presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, già di sua proprietà esclusiva, di disporre CTU volta a valutare le reali capacità genitoriali delle parti;
di disporre a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
1 Spiegava che la si era rivolta a un centro antiviolenza, sebbene non ve ne fosse alcuna CP_1 necessità, al solo scopo di allontanarlo dal figlio;
rappresentava che invece era lei a tenere comportamenti inadeguati con il bambino: gridava, lo insultava e lo costringeva a lavarsi ripetutamente e con aggressività, come emergerebbe dalle registrazioni effettuate.
Si costituiva la quale contestando le avverse doglianze, insisteva per l'affidamento Controparte_1 super-esclusivo di a proprio favore, per la collocazione del minore presso di sé e per la Per_1 conseguente assegnazione della casa familiare di proprietà di infine chiedeva di porre a Pt_1 carico di l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di Pt_1 Per_1
€. 400,00 o del minore o maggiore importo che sarà deciso secondo equità.
Esponeva la resistente che la conflittualità era andata crescendo, che la situazione era insostenibile e che aveva avuto paura, vista l'indole violenta del padre, e pertanto, si era vista costretta a lasciare la casa familiare ed andare in struttura protetta con il figlio minore, dove è rimasta alcuni mesi, fino al rientro a Rimini.
In corso di causa veniva presentata dal ricorrente un'istanza cautelare con la quale chiedeva, stante il collocamento della in struttura protetta unitamente al figlio minore , che venisse CP_1 Per_1 adottato un provvedimento atto a consentire al padre di poter vedere e tenere con sé il figlio in attesa dell'emissione dei provvedimenti definitivi.
Il Giudice in via indifferibile disponeva l'affidamento del minore al SS territorialmente competente, incaricandolo di uno strettissimo monitoraggio della condizione di vita del minore e di curare la consegna del minore ai nonni paterni, per consentire le visite del padre, a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, sempre alla presenza dei nonni, o presso la loro casa;
disponeva ctu sulla capacità genitoriale di entrambe le parti;
nella medesima udienza, in attesa della ctu, emergeva tra le parti la possibilità di un accordo nel senso che il minore restasse collocato insieme alla madre in un immobile messo a disposizione dal padre, vicino alla casa coniugale, ferma la strettissima vigilanza del SS affidatario e anche della famiglia paterna che lo avrebbe visto tutti i pomeriggi, dall'uscita dall'asilo fino alle 19, o 19,30 (verificandone le condizioni) oltre a fine settimana alternati con il pernottamento, fino alla domenica sera, questi solo alla presenza dei nonni;
poneva sempre in via provvisoria a carico del padre, la somma di euro 400,00.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, la relazione di coppia e quella di , ha Per_1 evidenziato delle criticità in capo ad entrambe le parti in relazione alla capacità di impartire e far rispettare le regole, al mancato riconoscimento delle criticità nel comportamento del figlio, alla scarsa attenzione alla socializzazione per il minore (padre), all'eccessiva concentrazione sul rimprovero invece che sull'insegnamento in relazione alle intemperanze del figlio, e alla difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni del figlio e difficoltà a gestire i comportamenti negativi di (madre). Dalla ctu, Per_1 così come dalle relazioni dei SS incaricati, emerge una persistente elevata conflittualità tra le parti che non consente l'attivazione di un dialogo costruttivo, collaborazione ed una piena e consapevole bigenitorialità.
Le criticità riscontrate in entrambi i genitori e l'esasperata conflittualità del loro rapporto che rende concretamente impraticabile l'affido condiviso del figlio, suggeriscono di mantenerne l'affido al Servizio sociale, come indicato anche dal ctu.
Quanto alla collocazione del minore appare più tutelante la collocazione – suggerita dal ctu - presso il padre, il quale ha mostrato di sapersi sintonizzare sui bisogni del bambino, infondendogli sicurezza.
2 Dalla lettura della CTU emerge, infatti, che il padre è il genitore verso cui mostra un Per_1 attaccamento prevalente, egli viene descritto come empatico verso il figlio ed i suoi bisogni, incoraggiante, in grado di fornire risposte equilibrate e adeguate dunque un padre accessibile, capace di accudimento di scambio, di supporto emotivo ed in grado di trasmettere affetto e calore con gesti e parole.
In capo alla madre, invece, il ctu riscontra delle difficoltà di relazione con il figlio, un bisogno di aiuto che emerge dai racconti, oltre al timore della stessa di scoprire o di ammettere le difficoltà che riscontra. Sebbene ella sia capace di trasmettere affetto e calore al figlio con gesti e parole, il ctu rileva come non sempre riesca a porsi in sintonia con i bisogni del figlio, specialmente di fronte alle sue manifestazioni di rabbia e rifiuto verso le quali lei vorrebbe fare di più e meglio, non riuscendo a rispondere in maniera equilibrata ai comportamenti negativi del figlio.
Il minore, dunque, rimarrà collocato presso il padre, al quale va assegnata la casa familiare di sua proprietà.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra madre e figlio, la madre potrà vedere e tenere presso di sé nella settimana A il venerdì, il Per_1 sabato, la domenica e un giorno infrasettimanale;
nella settimana B due giorni con pernotto. La madre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste delle parti ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Orbene, tenendo conto della considerevole disparità tra le parti: il padre che gode di un impiego stabile, dal quale ritrae uno stipendio di quasi 3.500,00 euro mensili su dodici mensilità, può contare sull'appoggio di una stabile famiglia di origine e risulta proprietario di immobili;
la madre che solo recentemente ha trovato un'occupazione e dovrà sostenere spese alloggiative;
considerati i tempi di permanenza quasi paritari del minore con entrambi i genitori, appare opportuno porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore da versare alla madre, in relazione al tempo che il minore trascorrerà con lei, per la somma mensile di euro 350,00 mensili ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
Le spese straordinarie graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
3 Dispone l'affidamento di ai SS, che proseguiranno nell'attività di monitoraggio anche con Per_1
l'organizzazione di accessi a sorpresa e le relazioni semestrali al GT;
Colloca il minore presso il padre cui conseguentemente assegna la casa familiare sita in Rimini;
Invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità che il SS avrà cura di organizzare;
Invita i SS affidatari a valutare l'opportunità di attivare un percorso di sostegno psicologico per al fine di elaborare il vissuto e di favorire un corretto sviluppo emotivo e psico-fisico; Per_1
Dispone che la madre potrà vedere e tenere presso di sé nella settimana A il venerdì, sabato, Per_1 domenica e un giorno infrasettimanale;
nella settimana B due giorni con pernotto. La madre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 madre, per i tempi di permanenza del minore con lei, la somma mensile di euro 350,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
le spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna graveranno sulle parti in pari misura;
Spese compensate
Pone le spese di ctu, già liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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