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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 792/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8094/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7469 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3702/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8094 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 7469, per Tasi per l'annualità di imposta 2017, emesso a suo carico dal Comune di
Roma Capitale.
Con tempestive controdeduzioni si è costituito in giudizio il Comune di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa riguarda il diritto all'esenzione della Tasi per l'annualità 2017, ai sensi dell'art. 13 c. 2 D.L. 201/2011 e dall'art. 2 c. 4 D.L. 102/13, reclamato dalla società appellante sul presupposto che si tratta di immobili per alloggio sociale.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso considerando non provato il diritto all'esenzione atteso che, nei correlativi contratti di locazione, non viene riportata la convenzione stipulata con Roma Capitale, né la dichiarazione della Regione Lazio dalla quale avrebbe dovuto risultare che il conduttore è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario del corrispondente alloggio.
L'appellante insiste nel dedurre anche in appello il diritto all'esenzione sopra richiamato.
L'appello è infondato.
Al riguardo occorre ricordare che grava sul contribuente offrire in giudizio la prova dell'esistenza delle condizioni previste dalla legge per godere dell'esenzione richiesta.
Sul punto – per come correttamente rilevato dal primo giudice – occorre ribadire che la società appellante non ha provato di possedere i requisiti per accedere all'agevolazione richiesta, poiché nei contratti di locazione depositati, peraltro relativi ad una piccola parte degli immobili per cui chiede l'esenzione, non vi
è alcun riferimento alla sopra richiamata convenzione stipulata con Roma Capitale né all'attestazione della Regione da cui deve risultare che il soggetto, facente parte di una graduatoria, è titolare dei requisiti che necessari per essere assegnatario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 792/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8094/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7469 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3702/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8094 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 7469, per Tasi per l'annualità di imposta 2017, emesso a suo carico dal Comune di
Roma Capitale.
Con tempestive controdeduzioni si è costituito in giudizio il Comune di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa riguarda il diritto all'esenzione della Tasi per l'annualità 2017, ai sensi dell'art. 13 c. 2 D.L. 201/2011 e dall'art. 2 c. 4 D.L. 102/13, reclamato dalla società appellante sul presupposto che si tratta di immobili per alloggio sociale.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso considerando non provato il diritto all'esenzione atteso che, nei correlativi contratti di locazione, non viene riportata la convenzione stipulata con Roma Capitale, né la dichiarazione della Regione Lazio dalla quale avrebbe dovuto risultare che il conduttore è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario del corrispondente alloggio.
L'appellante insiste nel dedurre anche in appello il diritto all'esenzione sopra richiamato.
L'appello è infondato.
Al riguardo occorre ricordare che grava sul contribuente offrire in giudizio la prova dell'esistenza delle condizioni previste dalla legge per godere dell'esenzione richiesta.
Sul punto – per come correttamente rilevato dal primo giudice – occorre ribadire che la società appellante non ha provato di possedere i requisiti per accedere all'agevolazione richiesta, poiché nei contratti di locazione depositati, peraltro relativi ad una piccola parte degli immobili per cui chiede l'esenzione, non vi
è alcun riferimento alla sopra richiamata convenzione stipulata con Roma Capitale né all'attestazione della Regione da cui deve risultare che il soggetto, facente parte di una graduatoria, è titolare dei requisiti che necessari per essere assegnatario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 500,00 oltre accessori.