TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 591/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Scordia (CT), via P.ssa Piemonte n. 32, presso lo studio professionale dell'avv. Rocco Cannizzo ( , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
opponenti
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via G.B.
Impallomeni, presso lo studio professionale degli avv.ti Orazio Arena
( e Pietro Arena Email_2
( , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Email_3
opposta
E
P.IVA. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 27, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresenta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Barbaro ( e Andrea Aloi Email_4
, giusta procura in atti;
Email_5 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte intervenuta ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.4.2014, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2014 emesso dall'intestato Tribunale il
19.02.2014, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principiale e quale fideiussore, la somma di € 31.531,24 a titolo di saldo debito del rapporto di conto corrente n.
403763 intrattenuto con la Controparte_3
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno eccepito l'applicazione di interessi usurari,
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, in ragione della dedotta mala fede in contrahendo della banca convenuta.
Gli opponenti hanno, inoltre, allegato che il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe di fatto sostanziato in un'apertura di credito in conto corrente con la conseguenza che, in assenza di idonea convenzione, gli interessi pretesi dalla opposta non sarebbero dovuti.
Alla luce delle spiegate eccezioni, gli opponenti hanno dunque chiesto di “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto” e in via subordinata, di accertare la minor somma dovuta, previa consulenza tecnica d'ufficio all'uopo richiesta, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 19.06.2014, si è costituita in giudizio la Controparte_1
, la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della
[...] notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
e, nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto in parte generico e in parte smentito dalla documentazione prodotta in sede monitoria e integrata nella presente sede. La opposta ha inoltre rivendicato la CP_1
correttezza e la conformità a buona fede del proprio operato.
Con ordinanza del 16.10.2015, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con provvedimento del
03.09.2018, è stata poi revocata la suddetta ordinanza, nella parte in cui il precedente istruttore aveva dichiarato la tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del 24.10.2019, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la Controparte_2 quale cessionaria della – in precedenza intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale
[...] Controparte_4 cessionaria della – subentrando in toto nella Controparte_3
posizione processuale di Controparte_4
La causa – istruita mediante produzione documentale ed assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
Prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
*********
Tanto precisato, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte opponente – in seno alle note d'udienza depositate il 25.3.2021 – in ordine al difetto di legittimazione ad agire di
Controparte_2
Giova in proposito ricordare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questo Giudice ritiene di aderire, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n. 17944 del 2023; cfr. anche Cass. n. 31188 del
2017; Cass. n. 17110 del 2019; Tribunale Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha contestato l'esistenza della cessione del credito, ma soltanto, genericamente, la carenza di prova della titolarità del rapporto in questione – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto la Gazzetta Ufficiale n. 111 del 22.9.2018, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993, in cui la odierna opposta ha reso noto di aver acquistato da i crediti – indicati nell'elenco allegato al contratto di Controparte_4
cessione – “per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 28 febbraio
2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro quali crediti individuabili in blocco” sulla base dei criteri meglio specificati in seno alla Gazzetta stessa (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di . Controparte_2
In base a tale avviso di cessione è ben possibile stabilire con certezza che tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito di cui si tratta. Ed infatti, nell'avviso di cessione de quo si legge che sono oggetto di cessione:
a) “i crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell'avviso di cessione dei Crediti Originari pubblicato nel
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 118 del 13 ottobre 2015”, avviso, quest'ultimo, pure prodotto in atti e dal quale si evince che il credito de quo era stato oggetto di tale precedente cessione ex art. 58, comma 2, del
D. Lgs. n. 385 del 1993, intervenuta tra e Controparte_1 [...] circostanza questa oltretutto incontestata (cfr. documentazione prodotta in CP_4 allegato alla comparsa di costituzione di ); CP_4
b) “crediti che alla data del 28 febbraio 2018: i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti del Cedente o suoi danti causa;
o ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione, domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti deceduti senza eredi;
c) crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d) alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio Pythagoras”
Come si vede, il credito controverso possiede caratteristiche conformi alle indicazioni contenute negli avvisi di cessione sopra menzionati, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'epoca di insorgenza, sia alla sua qualificazione come credito in sofferenza, sia alle ulteriori caratteristiche ivi indicate (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione di
). Controparte_1
Alla luce di quanto sin qui rilevato deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito controverso in capo a e dunque la legittimazione ad agire della stessa. Controparte_2
*********
Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono ininfluenti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e dalle difese del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis, Cass., n.15026 del 2005; Cass., n. 15186 del 2003; Cass., n. 6663del
2002).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta, tra l'altro, dei seguenti documenti: lettera di apertura di conto corrente n. 7/403763/49 del 16.01.2004; lettera fideiussoria a firma della Sig.ra del 18.06.2008; certificazione ex art. 50 t.u.b. Parte_2
della situazione debitoria al 26.06.2013; e, nel presente giudizio di opposizione, ha altresì prodotto tutti gli estratti conto dall'instaurazione del rapporto alla chiusura dello stesso, avvenuta con lettera di diffida e messa in mora, revoca affidamento e chiusura del 29.06.2013 (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio e alla comparsa di costituzione di Controparte_1
).
[...]
A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha invero contestato la sussistenza del rapporto negoziale né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Deve in primo luogo essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione secondo cui il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe sostanziato in un'apertura di credito in conto corrente e non invece in un deposito di conto corrente, con la conseguenza che, in assenza di idonea convenzione, gli interessi pretesi dalla opposta non sarebbero dovuti.
È sufficiente in proposito osservare che – come dedotto e documentato da parte opposta, ed oltretutto incontestato dagli opponenti – il credito azionato origina dal contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dall'odierno attore, di cui è parte integrante il 'prospetto condizioni economiche', pure sottoscritto dalle parti, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei tassi di interesse applicati al conto corrente (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio).
È parimenti infondata l'eccezione relativa al preteso superamento del tasso soglia di usura
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni sul punto, essendo piuttosto tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 3869 del 2019).
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere che i predetti decreti siano acquisibili d'ufficio,
l'esercizio di siffatto potere officioso è comunque subordinato alla compiuta allegazione della violazione, nei termini sopra prospettati.
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo all'uopo prodotto soltanto: i decreti ministeriali relativi al solo periodo
01.10.2006 – 31.12.2006; un prospetto di sintesi denominato “soglie di usura”, di non chiara provenienza e non riconducibile, nemmeno in astratto, a fonti legislative o para legislative utilizzabili ai fine del decidere;
una bozza di relazione tecnica, neppure debitamente sottoscritta dal consulente, ed oltretutto elaborata in difformità ai criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità, come già rilevato dal precedente istruttore.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, si osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso de quo – art. 25, comma 3 D.lgs. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 T.U.B., come attuata dalla delibera CICR 09.02.2000 – essa deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima reciprocità nel conteggio degli interessi debitori e creditori,
e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, la chiara pattuizione della capitalizzazione degli interessi, a credito e a debito, con pari periodicità trimestrale, rende pacificamente valida la clausola contrattuale e gli interessi in tal modo calcolati (cfr. art. 4 delle “Disposizioni particolari” e “Prospetto condizioni economiche” allegati al contratto di conto corrente, in atti).
Deve infine rilevarsi la assoluta genericità dell'eccezione di inefficacia della fideiussione prestata da , in ragione della dedotta mala fede in contrahendo della Banca opposta. Parte_2
Parte opponente si è infatti limitata ad allegare che la creditrice avrebbe applicato ai rapporti un costo superiore rispetto a quello pattuito, senza tuttavia fornire adeguato riscontro probatorio a tale deduzione, ma affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u. inammissibile poiché di carattere esplorativo.
Alla luce delle ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta deve quindi essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 76/2014 emesso dall'intestato Tribunale il
19.02.2014. *********
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al il canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore della parte opposta, spese che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti ai minimi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 76/2014 reso da questo Tribunale in data 19.02.2014;
- DICHIARA la definitiva esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo;
- CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore della opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltagirone, il 18.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Scordia (CT), via P.ssa Piemonte n. 32, presso lo studio professionale dell'avv. Rocco Cannizzo ( , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
opponenti
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via G.B.
Impallomeni, presso lo studio professionale degli avv.ti Orazio Arena
( e Pietro Arena Email_2
( , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Email_3
opposta
E
P.IVA. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 27, presso lo studio professionale dell'avv. Nadia Barone, rappresenta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Barbaro ( e Andrea Aloi Email_4
, giusta procura in atti;
Email_5 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.04.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte intervenuta ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.4.2014, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2014 emesso dall'intestato Tribunale il
19.02.2014, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principiale e quale fideiussore, la somma di € 31.531,24 a titolo di saldo debito del rapporto di conto corrente n.
403763 intrattenuto con la Controparte_3
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno eccepito l'applicazione di interessi usurari,
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata, in ragione della dedotta mala fede in contrahendo della banca convenuta.
Gli opponenti hanno, inoltre, allegato che il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe di fatto sostanziato in un'apertura di credito in conto corrente con la conseguenza che, in assenza di idonea convenzione, gli interessi pretesi dalla opposta non sarebbero dovuti.
Alla luce delle spiegate eccezioni, gli opponenti hanno dunque chiesto di “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto” e in via subordinata, di accertare la minor somma dovuta, previa consulenza tecnica d'ufficio all'uopo richiesta, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 19.06.2014, si è costituita in giudizio la Controparte_1
, la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della
[...] notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
e, nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto in parte generico e in parte smentito dalla documentazione prodotta in sede monitoria e integrata nella presente sede. La opposta ha inoltre rivendicato la CP_1
correttezza e la conformità a buona fede del proprio operato.
Con ordinanza del 16.10.2015, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con provvedimento del
03.09.2018, è stata poi revocata la suddetta ordinanza, nella parte in cui il precedente istruttore aveva dichiarato la tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del 24.10.2019, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la Controparte_2 quale cessionaria della – in precedenza intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale
[...] Controparte_4 cessionaria della – subentrando in toto nella Controparte_3
posizione processuale di Controparte_4
La causa – istruita mediante produzione documentale ed assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
Prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
*********
Tanto precisato, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte opponente – in seno alle note d'udienza depositate il 25.3.2021 – in ordine al difetto di legittimazione ad agire di
Controparte_2
Giova in proposito ricordare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui questo Giudice ritiene di aderire, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n. 17944 del 2023; cfr. anche Cass. n. 31188 del
2017; Cass. n. 17110 del 2019; Tribunale Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha contestato l'esistenza della cessione del credito, ma soltanto, genericamente, la carenza di prova della titolarità del rapporto in questione – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto la Gazzetta Ufficiale n. 111 del 22.9.2018, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993, in cui la odierna opposta ha reso noto di aver acquistato da i crediti – indicati nell'elenco allegato al contratto di Controparte_4
cessione – “per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 28 febbraio
2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro quali crediti individuabili in blocco” sulla base dei criteri meglio specificati in seno alla Gazzetta stessa (cfr. documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di . Controparte_2
In base a tale avviso di cessione è ben possibile stabilire con certezza che tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito di cui si tratta. Ed infatti, nell'avviso di cessione de quo si legge che sono oggetto di cessione:
a) “i crediti rispondenti ai medesimi criteri indicati, in relazione a ciascun relativo Cedente Originario, nell'avviso di cessione dei Crediti Originari pubblicato nel
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda,
n. 118 del 13 ottobre 2015”, avviso, quest'ultimo, pure prodotto in atti e dal quale si evince che il credito de quo era stato oggetto di tale precedente cessione ex art. 58, comma 2, del
D. Lgs. n. 385 del 1993, intervenuta tra e Controparte_1 [...] circostanza questa oltretutto incontestata (cfr. documentazione prodotta in CP_4 allegato alla comparsa di costituzione di ); CP_4
b) “crediti che alla data del 28 febbraio 2018: i)non erano oggetto di procedimenti penali nei confronti del Cedente o suoi danti causa;
o ii)non erano oggetto di giudizi civili nei confronti del Cedente o suoi danti causa, promossi dai Debitori Ceduti
o terzi, che non costituiscano procedimenti di opposizione, domande riconvenzionali, impugnazioni, appelli, ricorsi e reclami di qualsiasi tipo o, ancora, altri procedimenti volti
a contestare le azioni esecutive o di recupero avviate dal Cedente o suoi danti causa;
iii)non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti deceduti senza eredi;
c) crediti nei confronti di soggetti verso i quali la Cedente non vanta altri crediti garantiti da ipoteca;
d) alla data del 12 settembre 2018, non risultavano essere vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio Pythagoras”
Come si vede, il credito controverso possiede caratteristiche conformi alle indicazioni contenute negli avvisi di cessione sopra menzionati, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'epoca di insorgenza, sia alla sua qualificazione come credito in sofferenza, sia alle ulteriori caratteristiche ivi indicate (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione di
). Controparte_1
Alla luce di quanto sin qui rilevato deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito controverso in capo a e dunque la legittimazione ad agire della stessa. Controparte_2
*********
Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono ininfluenti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e dalle difese del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis, Cass., n.15026 del 2005; Cass., n. 15186 del 2003; Cass., n. 6663del
2002).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta, tra l'altro, dei seguenti documenti: lettera di apertura di conto corrente n. 7/403763/49 del 16.01.2004; lettera fideiussoria a firma della Sig.ra del 18.06.2008; certificazione ex art. 50 t.u.b. Parte_2
della situazione debitoria al 26.06.2013; e, nel presente giudizio di opposizione, ha altresì prodotto tutti gli estratti conto dall'instaurazione del rapporto alla chiusura dello stesso, avvenuta con lettera di diffida e messa in mora, revoca affidamento e chiusura del 29.06.2013 (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio e alla comparsa di costituzione di Controparte_1
).
[...]
A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha invero contestato la sussistenza del rapporto negoziale né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Deve in primo luogo essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione secondo cui il rapporto intercorso tra le parti si sarebbe sostanziato in un'apertura di credito in conto corrente e non invece in un deposito di conto corrente, con la conseguenza che, in assenza di idonea convenzione, gli interessi pretesi dalla opposta non sarebbero dovuti.
È sufficiente in proposito osservare che – come dedotto e documentato da parte opposta, ed oltretutto incontestato dagli opponenti – il credito azionato origina dal contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dall'odierno attore, di cui è parte integrante il 'prospetto condizioni economiche', pure sottoscritto dalle parti, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei tassi di interesse applicati al conto corrente (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio).
È parimenti infondata l'eccezione relativa al preteso superamento del tasso soglia di usura
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni sul punto, essendo piuttosto tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -,
l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 3869 del 2019).
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere che i predetti decreti siano acquisibili d'ufficio,
l'esercizio di siffatto potere officioso è comunque subordinato alla compiuta allegazione della violazione, nei termini sopra prospettati.
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo all'uopo prodotto soltanto: i decreti ministeriali relativi al solo periodo
01.10.2006 – 31.12.2006; un prospetto di sintesi denominato “soglie di usura”, di non chiara provenienza e non riconducibile, nemmeno in astratto, a fonti legislative o para legislative utilizzabili ai fine del decidere;
una bozza di relazione tecnica, neppure debitamente sottoscritta dal consulente, ed oltretutto elaborata in difformità ai criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità, come già rilevato dal precedente istruttore.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, si osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso de quo – art. 25, comma 3 D.lgs. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 T.U.B., come attuata dalla delibera CICR 09.02.2000 – essa deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima reciprocità nel conteggio degli interessi debitori e creditori,
e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, la chiara pattuizione della capitalizzazione degli interessi, a credito e a debito, con pari periodicità trimestrale, rende pacificamente valida la clausola contrattuale e gli interessi in tal modo calcolati (cfr. art. 4 delle “Disposizioni particolari” e “Prospetto condizioni economiche” allegati al contratto di conto corrente, in atti).
Deve infine rilevarsi la assoluta genericità dell'eccezione di inefficacia della fideiussione prestata da , in ragione della dedotta mala fede in contrahendo della Banca opposta. Parte_2
Parte opponente si è infatti limitata ad allegare che la creditrice avrebbe applicato ai rapporti un costo superiore rispetto a quello pattuito, senza tuttavia fornire adeguato riscontro probatorio a tale deduzione, ma affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u. inammissibile poiché di carattere esplorativo.
Alla luce delle ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta deve quindi essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 76/2014 emesso dall'intestato Tribunale il
19.02.2014. *********
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al il canone della soccombenza, sì che e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore della parte opposta, spese che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti ai minimi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 76/2014 reso da questo Tribunale in data 19.02.2014;
- DICHIARA la definitiva esecutorietà del medesimo decreto ingiuntivo;
- CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore della opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltagirone, il 18.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore