Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 febbraio 1980
Art. 2.
Il Ministro della sanita', entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 ; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1980
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