Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1484 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Raffaela Arduo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'avv. Raffaela Arduo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.01.2025 il difensore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10.04.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 29.04.2019
e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 (recante n. cron.
311/2024), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al
Giudice relatore per l'udienza del 23.01.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza, con contestuale dichiarazione di acquiescenza, e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore rinviava al 24.4.25 per il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed all'esito riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 13.08.2024.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 311/2024) emessa in data 03.07.2024 e pubblicata il 22.07.2024 con attestazione del passaggio in giudicato del 2.4.25 entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato
2 di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Giugliano in Campania in Via San Francesco a Patria n. 39, unitamente ai mobili, arredi a favore di . Parte_2
3. Alcun mantenimento verrà corrisposto alla sig.ra perché economicamente Pt_2 autosufficiente;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Napoli (NA) il 29.04.2019 (atto n.7, Parte II, C.F._2
Serie A, Sezione P, anno 2019);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 23.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
3 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4