Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .G.N. 14157 e00 245 /0 3 /2000 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Consigliere Cron. 421द स Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Alberto SPANO' Consigliere rel. Ud.
6.11.02 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Donato FIGURELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR s.p.a in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Marco Bellora. elettivamente domiciliata in Roma alla via Donizzetti, n.1 presso l'avv. Carlo Capua, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
4432
contro
LA FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno 15, presso l'avv. Fabio Sprega, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Luna, in sostituzione dei precedenti difensori, giusta mandato a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - a l a t i s avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.6625 del 10.7.1999, R.G.R.G.769/98 o v Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Carlo Capua e Giovanni Malinconico per delega avv. De Luna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10.7.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da DI NC nei confronti di GE s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva in parte l'appello, escludendo la sussistenza della giusta causa, ritenendo solo la giustificatezza del licenziamento del dirigente e, conseguentemente, condannava la società al pagamento dell'indennità prevista dal contratto individuale per il licenziamento non per giusta causa. Osservava in motivazione che l'esame delle contestazioni e delle risultanze della prova non evidenziava addebiti di tale gravità da non consentire la prosecuzione neppure in via provvisoria del rapporto. Dei tre addebiti contestati, quello relativo alla critica dell'assunzione di personale durante un periodo di cassa integrazione era dalla prova testimoniale risultato insussistente, la questione della gestione del rapporto con la dipendente GN, se mostrava divergenze di vedute in ordine alla valutazione -2- dell'interesse aziendale, non evidenziava comportamenti di grave insubordinazione. Sussisteva, invece, un comportamento di violazione delle regole di cortesia e di moderazione critica nel qualificare l'amministratore delegato NN come “ragazzo viziato”, che tuttavia non produsse oggettivi turbamenti aziendali né sfociò in difetto di collaborazione. Avendo ritenuto giustificato il recesso, escludeva che spettasse l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dei dirigenti per il licenziamento ingiustificato. Spettava, invece, l'indennità, pari a due anni di retribuzione, prevista dal contratto individuale, rilevando che presupposto di essa era solo la mancanza di giusta causa del licenziamento. Riteneva, infine, che la pattuizione individuale sull'indennità, che stabiliva che essa era “comprensiva delle indennità previste dal contratto dei dirigenti”, con l'uso del plurale comprendesse quella supplementare e quella di preavviso, in quanto influenzate dalle modalità del recesso, ma non anche il trattamento di fine rapporto che spetta sempre. Propone ricorso per cassazione affidato due motivi la società AR, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo il DI, cui resiste con controricorso la AR. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE. I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. -3- Con i due motivi del ricorso principale, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 2 legge n.604 del 1966, 115 e 116 c.p.c., 1175 e 1375 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente censura la valutazione della gravità del comportamento addebitato, assumendo che il licenziamento per giusta causa era motivato dal complessivo comportamento del dirigente e non dai soli singoli episodi, presi in considerazione dalla Corte territoriale;
che l'accertamento non poteva limitarsi ai fatti oggetto della contestazione, non essendo il licenziamento del dirigente soggetto ai limiti di cui all'art. 7 della legge n.300 del 1970, ma doveva essere riferito al complessivo atteggiamento di mancata integrazione con i vertici aziendali, dal dimostrato disinteresse per le politiche aziendali e da atteggiamento di ostilità e contrasto con l'Amministratore delegato. Aggiungeva con il secondo motivo che non si era tenuto conto delle divergenze di vedute in ordine all'assunzione di personale durante una procedura di mobilità, della mancata collaborazione nella gestione del rapporto della dipendente GN e dell'atteggiamento destabilizzante tenuto dal DI nei confronti degli altri dirigenti e dell'amministratore delegato. Le censure sono infondate. Non sussiste violazione dell'art. 2119 c.c., che secondo la società fonderebbe il recesso, in quanto la Corte territoriale, avendo escluso in fatto la sussistenza della giusta causa, cioè di fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto -4- neppure in via provvisoria, ha escluso l'applicabilità della norma e ritenuto soltanto giustificato il licenziamento. In ordine alla motivazione che sorregge l'accertamento del giudice di merito si osserva che, avendo la società comunicando il licenziamento richiamato come motivazione la lettera di contestazione, il contenuto di questa esplicita quelli che secondo la società erano i motivi del recesso e non può censurarsi la Corte per essersi attenuta solo ad essi. La deduzione, che la prima parte della lettera di contestazione contenesse valutazioni e non fatti, non è censurabile sul piano logico. Infatti, la non integrazione del DI con i vertici aziendali è evidentemente un giudizio di relazione. Anche l'affermazione di un suo atteggiamento psicologico di ostilità e non collaborativo, essendo un fatto mentale non percepibile dall'esterno, si fonda su una valutazione di specifici comportamenti del soggetto, dai quali desumere la sussistenza di un certo atteggiamento psicologico. La conferma che i fatti che motivarono il licenziamento furono i tre episodi indicati dalla Corte di Appello è confermato dal secondo motivo che, nell'elencare i fatti che secondo la società lo avrebbero motivato, indica sotto le lettere A, B e C, i tre episodi di cui alla lettera di contestazione: critica alle assunzioni durante la cassa integrazione, questione Vagoni, comportamento di ostilità nei confronti dell'amministratore delegato. L'unico elemento ulteriore è costituito dalla mancata integrazione con gli altri dirigenti, cioè, come ha esattamente ritenuto il giudice di merito, da un giudizio. -5- : La Corte territoriale alla stregua delle risultanze della prova testimoniale dà una valutazione di non rilevanza dei primi due episodi, in quanto sarebbero espressione soltanto di una divergenza di vedute sugli interessi della società. La ricorrente, invece, lo qualifica come insubordinazione, ma non indica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le specifiche prove, né trascrive la deposizioni dei testi che fonderebbero tale diversa valutazione, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la rilevanza e fondatezza delle censure. In ordine, infine, alla valutazione della non integrazione della sua attività con i vertici aziendale, in relazione alla quale sono trascritte deposizioni, ed al comportamento denigratorio nei confronti dell'amministratore delegato si osserva che la Corte di Appello ha ritenuto che il primo fatto non costituisse inadempimento e che il secondo giustificò il recesso, ed, infatti, ha escluso la spettanza della indennità suppletiva, ma ha valutato che non fosse di tale gravità da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto. Si tratta di un apprezzamento di merito, fondato sul rilievo che le contestazioni riscontrate dalla prova attenevano solo al mancato rispetto di regole di cortesia, di moderazione critica e di rispetto umano, quindi su una motivazione che potrebbe anche non essere condivisa, ma, per quel che rileva in sede di legittimità, è immune da vizi logici e giuridici e pertanto non censurabile. -6- Con l'unico motivo del ricorso incidentale il DI deduce la violazione dell'art.2118 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nella interpretazione della clausola che stabiliva la spettanza di una indennità in caso licenziamento che non fosse per giusta causa, prospettando che il diritto al preavviso è fondato sulla legge e che la clausola del contratto individuale è riferita solo alla indennità supplementare, come è desumibile dal fatto che quella pattuita è di ventiquattro mensilità, mentre quella prevista dall'art. 19 del CCNL varia da 2 a 29 mensilità. La censura di violazione dell'art.2118 c.c. è infondata in quanto la misura della indennità convenzionale, essendo superiore a quella del preavviso, non lede il diritto fondato su norma inderogabile. La critica alla interpretazione data dal Tribunale alla clausola del contratto individuale prospetta una diversa interpretazione di esso, peraltro fondata su un argomento assai debole, ma non rende illogica quella adottata dalla Corte e si risolve in una censura di merito. Invero l'interpretazione adottata dal Tribunale è motivata principalmente su un rilievo di carattere letterale, quindi sul criterio primario di interpretazione anche dei contratti, desunto dall'uso nella pattuizione individuale del plurale riferito alle indennità, dal quale è stato logicamente desunto che quella pattuita è comprensiva di più indennità contrattuali. Escluso pacificamente che essa comprenda il T.f.r., l'indennità pattuita, secondo la Corte territoriale, doveva necessariamente comprendere le altre due indennità di fine rapporto previste dal contratto collettivo, e -7- 889°N 84-8-11 #DDIT VITEⱭ O IN ISNES IV OLLING O VSSVL VIDS INDO VⱭ I 'OLLSIDEN 10 'OTO 1 VISOLINI VE cioè l'indennità di preavviso e quella supplementare. Alla logica stringente della motivazione della sentenza il ricorrente contrappone opinabili valutazioni sulla misura dell'indennità, che non dimostrano la illogicità o contraddittorietà della motivazione e sono quindi inammissibili. Il rigetto di entrambi i ricorsi motiva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 novembre 2002 Il Consigliere est. Il PresidentPresidente CANCELLIERE tato in Cancelleria 99gi, XO GEN. 2003 ✓ CANCELLVERE - 8- - -