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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Valentina
Schilirò;
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. quali eredi di CP_2 C.F._2 Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Giuseppe Sciacca;
Appellati
E CONTRO
(cod. fisc. ) nella qualità di Controparte_3 C.F._4
erede di (C.F. ), rappresentato e Persona_1 C.F._3
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Marzano;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.327/2024, pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Catania, sez. lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sul ricorso proposto da quale tutore di Persona_1 CP_1
( ) nei confronti dell' così statuiva “In C.F._1 Pt_1
accoglimento del ricorso, dichiara insussistente il diritto dell' alla Pt_1
ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, dichiara illegittime le eventuali trattenute pensionistiche finora effettuate;
Condanna l' alla restituzione degli Pt_1
eventuali importi finora trattenuti;
Condanna inoltre l' al pagamento, in Pt_1
favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario”.
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, l proponeva appello avverso Pt_1
detta sentenza, censurandola per i motivi da intendersi qui ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, e nella qualità CP_1 Controparte_2
di eredi di eccepivano preliminarmente l'inammissibilità Persona_1
dell'appello per tardività e in subordine chiedevano il rigetto dell'impugnazione nel merito. Identica eccezione preliminare era sollevata da , che Controparte_3
si costituiva con altro difensore, pe resistere al gravame.
La causa, dopo la prima udienza del 5.11.2024 era rinviata per consentire agli appellati di dare idonea prova della notifica telematica ed era poi decisa all'esito dell'udienza 7 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta dei soli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Poiché gli appellati, costituiti quali eredi di , hanno Persona_1
dimostrato che la sentenza oggetto del presente gravame, era stata notificata dal difensore della de cuius al procuratore costituito dell'ente appellante, a mezzo pec, in data 27.2.2024, il termine perentorio di 30 giorni, di cui all'art. 325 c.p.c. era già ampiamente decorso alla data di deposito del ricorso in appello (12.6.2024).
La sentenza di primo grado è quindi passata in giudicato prima del deposito dell'atto di appello che, per quanto sopra esposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa
(da € 5.201,00 a 26.000,00) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (DM 147/2022), con distrazione in favore dei difensori degli appellati, che ne hanno fatto richiesta.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre CPA e IVA e rimborso spese generali
(15%), con distrazione di € 2000,00 in favore dell'avv. Giuseppe Sciacca e di €
1000,00 in favore dell'avv. Giuseppe Marzano;
- dichiara che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 7/01/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese