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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'Avv. Soggia Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Manzi CP_1
convenuta
Oggetto: fondo garanzia
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.4.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato per in amministrazione straordinaria e di non aver percepito il TFR, chiedeva condannarsi l' che non lo aveva riconosciuto in sede amministrativa, al pagamento della CP_1
somma di € 2799,79.
Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art.47 dpr 639 del 1970 essendo CP_1
decorsi più di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa al momento della proposizione del ricorso giudiziario.
Alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è inammissibile. Fondata è infatti l'eccezione di decadenza sollevata dall Invero, ai sensi CP_1
dell'art. 47, co. 3 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [tra le quali rientrano le controversie inerenti alla gestione del Fondo di Garanzia per il t.f.r.], l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma [data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione].Va tenuto in considerazione, poi, che dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di quello di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si ricava un termine complessivo di trecento giorni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato con domanda amministrativa.
Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso giudiziario ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per il t.f.r. è di un anno e trecento giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda amministrativa. Nel caso di specie il predetto termine di un anno e trecento giorni dalla domanda del 16.4.21 è spirato atteso che il ricorso giudiziale è stato proposto solo il 24.4.24, ossia oltre tre anni dopo. Non può trovare accoglimento la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente secondo la quale il dies a quo del termine per la proposizione del giudizio doveva coincidere non con la data di proposizione della domanda, bensì con la data di adozione del provvedimento di rigetto da parte dell' datato 29.3.23 (e, CP_1
pertanto, tardivo poiché adottato oltre il trecentesimo giorno dalla proposizione della domanda amministrativa). Infatti, come ben evidenziato dalla difesa dell' , anche attraverso riferimenti CP_3
alla giurisprudenza di legittimità, la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4, co. 1, del d.l. n. 384/ 1992, conv. con modif. in l.
n. 438/ 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e, dunque, […] la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata - nei sensi sopra precisati - la procedura contenziosa amministrativa non può incidere ne' il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, ne' l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (Cass., Sez. Un., n. 12718/2019). In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (sul punto, ex plurimis, Cass. Sez. VI – L, ord. 3990/2016; Cass. civ., sez. Lav., n. 28639/2018).
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. spese compensate
Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'Avv. Soggia Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Manzi CP_1
convenuta
Oggetto: fondo garanzia
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.4.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato per in amministrazione straordinaria e di non aver percepito il TFR, chiedeva condannarsi l' che non lo aveva riconosciuto in sede amministrativa, al pagamento della CP_1
somma di € 2799,79.
Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art.47 dpr 639 del 1970 essendo CP_1
decorsi più di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa al momento della proposizione del ricorso giudiziario.
Alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è inammissibile. Fondata è infatti l'eccezione di decadenza sollevata dall Invero, ai sensi CP_1
dell'art. 47, co. 3 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [tra le quali rientrano le controversie inerenti alla gestione del Fondo di Garanzia per il t.f.r.], l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma [data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione].Va tenuto in considerazione, poi, che dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di quello di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si ricava un termine complessivo di trecento giorni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato con domanda amministrativa.
Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso giudiziario ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per il t.f.r. è di un anno e trecento giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda amministrativa. Nel caso di specie il predetto termine di un anno e trecento giorni dalla domanda del 16.4.21 è spirato atteso che il ricorso giudiziale è stato proposto solo il 24.4.24, ossia oltre tre anni dopo. Non può trovare accoglimento la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente secondo la quale il dies a quo del termine per la proposizione del giudizio doveva coincidere non con la data di proposizione della domanda, bensì con la data di adozione del provvedimento di rigetto da parte dell' datato 29.3.23 (e, CP_1
pertanto, tardivo poiché adottato oltre il trecentesimo giorno dalla proposizione della domanda amministrativa). Infatti, come ben evidenziato dalla difesa dell' , anche attraverso riferimenti CP_3
alla giurisprudenza di legittimità, la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n.
639/1970, nel testo di cui all'art. 4, co. 1, del d.l. n. 384/ 1992, conv. con modif. in l.
n. 438/ 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e, dunque, […] la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata - nei sensi sopra precisati - la procedura contenziosa amministrativa non può incidere ne' il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, ne' l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (Cass., Sez. Un., n. 12718/2019). In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (sul punto, ex plurimis, Cass. Sez. VI – L, ord. 3990/2016; Cass. civ., sez. Lav., n. 28639/2018).
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. spese compensate
Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE