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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
SeIOne Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, SeIOne Seconda Civile, in funIOne di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenIOsi sotto il numero d'ordine n. 3136 dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enrico Cimmino, nel cui studio legale in Lecce (LE) alla via Oberdan n.
86 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE–
E
Avv. (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela De Mattia, presso il cui studio in Lecce alla via Oberdan n. 11 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTO–
All'udienza del 24.04.2025 celebrata con trattaIOne scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte
1 dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citaIOne in opposiIOne a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e depositato in data 07.04.2021, conveniva in giudiIO l'avv. Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria
istanza, ecceIOne e difesa, accogliere la presente opposiIOne per le ecceIOni
ed i motivi esposti e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto Ingiuntivo n.
228/2021, R.G. n. 405/2021 emesso, dall'intestato Tribunale in data 11/02/2021
e notificato in data 18/03/2021, siccome errato, ingiusto ed illegittimo oltre che
infondato; - condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. in favore della sig.ra , nella misura che il Tribunale adito Parte_1
vorrà quantificare in via equitativa;
Con vittoria di spese, compensi legali ed
accessori di legge”.
A fondamento delle proprie domande, la parte opponente deduceva in particolare:
- di aver apposto la propria sottoscriIOne in bianco al solo fine di consentire alla controparte di presentare presso l' una domanda per l'ottenimento della CP_2
pensione di reversibilità del defunto marito Persona_1
- che l'opposto, contravvenendo al relativo accordo di riempimento, riportava sul foglio una dichiaraIOne di ricogniIOne di debito in suo favore;
2 - che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto era inesistente e comunque spropositato rispetto all'attività difensiva effettivamente prestata nell'ambito del giudiIO di separaIOne personale (coniugi e Parte_1 Persona_1
.
[...]
Con comparsa, tempestivamente depositata il 27.05.2021, si costituiva l'avv.
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
ovvero di concedere la provvisoria esecuIOne del medesimo ex art. 648, comma
2, c.p.c. limitatamente alle somma non contestata pari ad € 7.882,00 (spese funerarie, eccetto l'importo di € 500,00 non riconosciuto e spese per assistenza legale); nel merito chiedeva il rigetto dell'opposiIOne con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudiIO da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuIOne del decreto monitorio opposto, in sede istruttoria venivano espletate prove per interpello e per testi e venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti.
All'udienza del 24.4.2025 svoltasi con trattaIOne scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1-In via preliminare deve essere rigettata l'ecceIOne di nullità del mandato difensivo, contenendo tale atto i dati sufficienti ad individuare la causa alla quale il mandato difensivo si riferisce.
3 2 – Con l'atto introduttivo del presente giudiIO sono state nel merito contestate le diverse ragioni di credito poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, ossia in particolare il credito di 3.000,00 euro relativo alle spese sostenute dall'opposto per le cure mediche di cui necessitava il proprio IO il di Persona_1
credito di euro 1.500,00 per spese conseguenti al decesso dello IO Persona_1
il credito per l'assistenza prestata dall'opposto in favore del proprio IO
[...]
nonché il credito di 4.500,00 euro (oltre accessori) per Persona_1
l'assistenza legale prestata dall'opposto nel giudiIO di separaIOne dei coniugi e Parte_1 Persona_1
L'opposiIOne è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto monitorio opposto.
In primo luogo, è opportuno premettere che in materia di documento sottoscritto in bianco, la giurisprudenza è unanime nell'affermare il principio in forza del quale, “qualora il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del
riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, ha l'onere di
provare la sua ecceIOne di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di
inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza
tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di
riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato
espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. n.
23401/2024).
Come emerge dalle risultanze dell'istruttoria espletata, Parte_1
rilasciava all'opposto un documento apponendo la propria sottoscriIOne in
4 bianco oggetto di espresso riconoscimento, al solo fine di consentire alla controparte la presentaIOne all' di una domanda per l'ottenimento della CP_2
pensione di reversibilità del marito da poco defunto;
tale Persona_1
contenuto del mandato ad scribendum, diversamente da quanto affermato dall'opposto, oltre ad essere ribadito dall'opponente in sede di interrogatorio formale, dichiarando che l'opposto “mi aveva indotto a firmare dicendomi che
si trattava di una pratica per farmi avere una pensione che poi io ho CP_2
ottenuto per il tramite di un altro difensore. Preciso che si trattava della
pensione di reversibilità del mio marito defunto”, veniva confermato dalle dichiaraIOni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 02.02.2024, ha Testimone_1
dichiarato che “il giorno del funerale di mio IO , al rientro Persona_1
dal funerale, mi ero recato presso l'abitaIOne di mia zia per le Parte_1
condoglianze. Nell'occasione vidi che mia zia […] sottoscrisse Parte_1
anche uno o due fogli in bianco, non ricordo esattamente, che dovevano servire
per l'ottenimento della pensione di reversibilità del marito su richiesta dell'avv.
. Controparte_1
In ordine alle specifiche ragioni di credito vantate dall'opposto e compendiate nel decreto ingiuntivo oggetto del presente giudiIO occorre evidenziare quanto segue.
Con riferimento alla prima voce di credito pari a € 3.000,00 asseritamente consegnata all'opponente per le cure mediche di cui necessitava Persona_1
la stessa non si ritiene sufficientemente provata;
infatti, da un lato,
[...]
5 all'epoca dei fatti l'opponente godeva di regolare pensione I.N.P.S. per l'attività
lavorativa prestata quale insegnante, con conseguente disponibilità economica tale da consentirle di far fronte alle quotidiane necessità della vita e, dall'altro lato, fruiva di esenIOne totale del ticket sanitario, con Persona_1
conseguente gratuità delle prestaIOni sanitarie e farmacologiche di cui necessitava;
circostanza peraltro confermata anche dal teste Testimone_2
medico chirurgo escusso all'udienza del 03.11.2023.
[...]
Si deve inoltre osservare che eventuali spese comunque spontaneamente sostenute in merito dall'opposto devono essere considerate quali adempimento di obbligaIOne naturale ex art. 2034, attesi in particolare i rapporti di parentela esistenti tra le parti, e quindi non ripetibili.
Quanto al credito pari a € 3.000,00 relativo alla fattura per spese funerarie di la costante giurisprudenza ha affermato che nel giudiIO di Persona_1
opposiIOne a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta, attore sostanziale,
secondo i principi generali in tema di distribuIOne dell'onere probatorio in giudiIO, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi contestati posti a fondamento della propria pretesa, non potendo la fatture costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse.
Orbene, nel caso di specie la parte opposta non ha adempiuto a tale onere,
limitandosi alla produIOne della sola fattura senza fornire alcuna prova in ordine all'effettivo pagamento delle spese funerarie.
I testi escussi in merito e hanno inoltre Testimone_3 Testimone_1
dichiarato che disse a mia zia che per il funerale era Controparte_1
6 sufficiente che gli consegnasse 500 euro in contanti, consegna che avvenne alla
mia presenza ed alla presenza di , , Testimone_1 Tes_4 Testimone_5
ed altre persone che non ricordo”.
Ad analoghe conclusioni occorre giungere quanto al credito di € 30.000,00 per l'asserita attività di assistenza quotidiana prestata dall'odierno opposto in favore del defunto IO È stata, infatti, acquisita la prova che Persona_1
pur essendo stato dichiarato invalido nel 2010, era autonomo Persona_1
ed autosufficiente ad ecceIOne dell'ultimo mese di vita, guidando l'auto e andando autonomamente in bicicletta” (testi e Testimone_3 Tes_1
.
[...]
A diverse conclusioni si deve giungere con riguardo al residuo credito per l'attività di assistenza legale prestata nell'ambito del giudiIO di separaIOne
personale di e iscritto al n.5734/12 R.G. del Parte_1 Persona_1
Tribunale di Lecce.
In merito occorre osservare che la relativa attività professionale, svolta fino alla prima udienza con intervenuta separaIOne consensuale dei coniugi, non è stata contestata in giudiIO da parte dell'opponente e deve pertanto considerarsi pacifica tra le parti processuali.
Tenuto conto che l'attività professionale si presume onerosa anche in presenza di rapporti di parentela tra il professionista e l'assistito, l'opponente deve corrispondere alla controparte processuale il compenso per l'attività difensiva svolta in suo favore nel giudiIO di separaIOne personale;
compenso che in applicaIOne dei parametri medi delle tariffe professionali ratione temporis
7 vigenti (DM n. 140/2012) deve essere liquidato in euro 4000,00 (comprensivo del rimborso forfettario), oltre oneri accessori.
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposiIOne proposta, con revoca del decreto monitorio opposto e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma pari a euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. in ragione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposiIOne
con limitato riconoscimento delle complessive pretese avanzate in sede monitoria.
L'accoglimento parziale dell'opposiIOne esclude la possibilità di ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata a carico della parte opposta ex art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funIOne di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, ecceIOne o deduIOne, definitivamente decidendo sull'opposiIOne proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
228/2021 emesso da codesto Tribunale l'11.02.2021, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposiIOne e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma pari a euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
8 3) compensa in modo integrale le spese del presente giudiIO tra le parti processuali.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicaIOne delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 24.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaboraIOne del dott. Valentino Pirelli, funIOnario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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