TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE IMMIGRAZIONE
In persona del giudice dott.ssa Loredana Giglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 392/24 R.G., promosso da:
nato a [...] – MG (Brasile) il 23/10/1948; Parte_1
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_1 27/04/1947;
nata a [...] – MG (Brasile) il 29/10/1976; Controparte_2
nata a [...] – MG (Brasile) il 14/08/1981; Controparte_3
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/09/2003; Controparte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_5 09/12/1958;
nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/07/1982; Controparte_7
nata a [...] – RJ (Brasile) il Controparte_8 22/08/2014, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_7
e ;
[...] Persona_1
nata a [...] – MG (Brasile) il 09/06/1985; Controparte_9
nata a [...] – MG (Brasile) il 30/12/2015, minorenne, Parte_2 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...] ; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 25/05/2014, minorenne, Persona_3 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...] ; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 19/02/1952; Controparte_10 nata a [...] – MG (Brasile) il 01/10/1996; Controparte_11 nato a [...] – MG (Brasile) il 26/04/1965; Controparte_12 nata a [...]çuí – MG (Brasile) il Parte_3 09/11/2015, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_12 e
[...] Controparte_13 nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_14 31/05/2014, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_12 e
[...] Controparte_13 Controparte_12 nato a [...] – MG (Brasile) il 29/11/1948; Controparte_15 nata a [...] – MG (Brasile) il 05/11/1951; Controparte_16 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_17 02/06/1976;
pagina 1 di 10 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_18 14/06/1979;
nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974; Controparte_19
nato a [...] – MG (Brasile) il 18/07/2011, minorenne, Parte_4 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_19 [...] ; Persona_4
nata a [...] – MG (Brasile) il 05/02/2010, minorenne, Persona_5 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_19 [...] ; Persona_4 tutti residenti in Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Jesolo (VE), via Mameli n. 16 Ricorrente contro
(C.F. in persona del ministro pro tempore, Controparte_20 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. ) e ope P.IVA_2 legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA Resistente Con l'intervento del pubblico ministero c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto accertarsi la loro cittadinanza italiana iure sanguinis per i ricorrenti in epigrafe e per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della loro cittadinanza. A sostegno della domanda hanno esposto di essere tutti discendenti in linea retta del sig.
[...] cittadino italiano, nato il [...] a [...] - PG) – Italia, emigrato in Per_6 Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. In particolare hanno dedotto che :
- il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Persona_6 Parte_5
- dall'unione del sig. con la sig.ra è nata la sig.ra Persona_6 Parte_5 [...]
a Santo Antonio de Padua – RJ (Brasile) il 17/07/1901; Per_7
- in data 28/07/1918 ( in realtà in data 20.7.1918 come riportato nel certificato allegato) la sig.ra si è unita in matrimonio col sig. a UY – MG (Brasile); Persona_7 Persona_8
- dall'unione della sig.ra con il sig. sono nati due figli: il sig. Persona_7 Persona_8
(in data 01/09/1919 a UY – MG, Brasile – e la sig.ra Persona_9 Persona_10 (in data 10/12/1920, a UY – MG, Brasile);
[...]
-in data 06/03/1948, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Persona_9 [...]
a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_6
pagina 2 di 10 -dall'unione del sig. con la sig.ra sono nati quattro figli: Persona_9 Parte_6 il sig. (nato a [...] – MG, Brasile, il 29/11/1948 ( Controparte_15 ricorrente), il sig. (nato a [...] – MG, Brasile il Controparte_10 19/02/1952); la sig.ra ( nata a [...] – MG, Brasile il Controparte_5 09/12/1958) ; (nato a [...] – MG, Brasile il Controparte_12 26/04/1965);
-in data 17/09/1974, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_15 [...]
(nata a [...] – MG, Brasile il 9.11.1951); Persona_11
- dall'unione del sig. con la sig.ra Controparte_15 Parte_7 (nome assunto in seguito al matrimonio), sono nati due figli : il sig. Controparte_21 (nato a [...] – MG, Brasile, il 02/06/1976 e il sig.
[...] Controparte_22
(nato a [...] – MG, Brasile, il 14/06/1979) ;
[...]
- in data 15/09/2012 il sig. si è unito in matrimonio con la Controparte_21 sig.ra a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_8
- in data 28/06/2012 il sig. si è unito in matrimonio con la Controparte_22 sig.ra a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_9
-in data 09/07/1995 ( la data corretta, in realtà, indicata nel certificato di matrimonio è 9/06/1995), il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_10 Controparte_23 a Belo Horizonte – MG (Brasile);
- dall'unione del sig. con la sig.ra nasceva Controparte_10 Controparte_23 una figlia, la sig.ra (nata a [...] – MG Brasile, il giorno Controparte_11
01/10/1996).
In data 26/10/1979 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_5
a Belo Horizonte – MG (Brasile); Controparte_24 Dall'unione della sig.ra con il sig. Parte_10 CP_24
nascevano tre figlie : la sig.ra , (nata a [...] – MG,
[...] Controparte_7 Brasile, il 15/07/1982 ; , (nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_9 09/06/1985; , ( nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
- in data 21/03/2011 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_7
a Rio de Janeiro- RJ Brasile;
CP_19 Persona_1
- dall'unione della sig.ra con il sig. Controparte_7 Persona_1
è nata una figlia, la sig.ra , (nata a [...]
[...] Controparte_8 Janeiro – RJ, Brasile, il 22/08/2014 );
- in data 18/06/2010 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_9 [...]
a Belo Horizonte – MG Brasile. Persona_2 dall'unione della sig.ra con il sig. , sono CP_9 Controparte_9 Persona_2 nati due figli : , (nato a [...] – MG, Brasile, il 25/05/2014 Persona_12 e la sig.ra , (nata a [...] – MG, Brasile, il 30/12/2015) ; Parte_2
- in data 09/04/1999 si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_12 [...] a Belo Horizonte – MG (Brasile); Controparte_25 Dall'unione del sig. con la sig.ra sono nate due Controparte_12 Controparte_13 figlie: la sig.ra (nata a [...]çuí – MG, il Parte_3
pagina 3 di 10 09/11/2015 ( relativamente alla quale deve però darsi atto che nel certificato di nascita allegato risulta la diversa data del 9.11.2005 ) la sig.ra (nata a [...] – MG, Brasile, il 31/05/2014 ; Controparte_14
-in data 08/11/1947, la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Persona_10 CP_26
, a Belo Horizonte – MG, Brasile;
[...] Dall'unione della sig.ra EL VI ER con il sig. è nato un figlio, il sig. Controparte_26
, in data 23/10/1948, a Nova Lima – MG, Brasile;
Parte_1
-in data 17/07/1972, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, (nata a [...] – MG, Brasile Nova Limma – MG (Brasile); CP_27
- dall'unione del sig. con la sig.ra sono Parte_1 Controparte_1 nati tre figli: , (nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974 ; Controparte_19 [...]
, (nata a [...] – MG, Brasile, il 29/10/1976 ; , ( Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] – MG, Brasile, il 14/08/1981);
-in data 16/05/2008 il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_19 [...]
a Belo Horizonte – MG Brasile;
Persona_4
-dall'unione del sig. con la sig.ra sono nati due Persona_13 Persona_4 figli: , (nata a [...] – MG, Brasile, il 05/02/2010 ); Persona_5 Parte_4
(nato a [...] – MG, Brasile, il 18/07/2011)
[...]
-in data 17/10/2002 la sig.ra si è unita a in matrimonio con il sig. Controparte_2 [...]
, a Nova Lima – MG Brasile;
Controparte_28 dall'unione della sig.ra con il sig. è nata Controparte_2 Controparte_28 la figlia , (nata a [...] – MG, Brasile, il 15/09/2003. Controparte_4 CP_28
I ricorrenti hanno quindi dedotto di avere acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti dell'avo cittadino italiano Persona_6 Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna, ovverosia in capo alla sig.ra figlia (femmina) dell'avo italiano, che comportava Persona_7 interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis secondo la Legge n.555/1912, i ricorrenti hanno invocato le sentenze della Corte Cost. (sent. n.87/1975 e n. 30/1983 della Corte Cost.) con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. E' stata inoltre richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009 ed i seguenti principi di diritto:
-lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
- la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
pagina 4 di 10 - la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948,non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
- il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912. Parte ricorrente ha, inoltre, rappresentato che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via amministrativa può avvenire anche nel caso della trasmissione (della cittadinanza stessa) per via materna solo per i figli nati dopo il 01/01/1948, data di entrata in vigore della Costituzione, motivo per cui nel caso di specie sussiste la necessità di accertamento in sede giurisdizionale. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che, in via Controparte_20 preliminare, ha dedotto che “ le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non hanno segnalato per il momento la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa “ . Ha eccepito che i ricorrenti hanno omesso di inoltrare l'istanza in via amministrativa al competente ed ha chiesto che il procedimento sia riunito con il procedimento iscritto al Pt_11 RG 5175/2023, in quanto relativo a domanda diretta all'accertamento della cittadinanza per discendenza dal medesimo avo italiano Persona_6 Ha dedotto l'inammissibilità delle domande proposte da e da Controparte_16
in qualità di coniugi di cittadino italiano e chiesto in via preliminare Controparte_27 che sia dichiarata l'inammissibilità delle domande di tutti i ricorrenti per difetto di interesse ad agire in assenza della previa instaurazione del procedimento in via amministrativa. Nel merito ha chiesto che il giudice proceda accerti l'esistenza di cause di perdita della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta.
2.La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017. La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
3. In via preliminare va rigettata l'istanza di riunione formulata dal resistente Controparte_20 del presente procedimento al procedimento iscritto al nr. 5175/2023 RG ( pendente avanti ad altro giudice) non trovandosi le cause nello stato stato ed apparendo la riunione ( trattandosi di connessione c.d. impropria ) contraria ad esigenze di economia dei giudizi.
4. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda di accertamento della cittadinanza “ iure sanguinis” sollevata dal resistente . In via generale si osserva Controparte_20 pagina 5 di 10 che è del tutto legittimo il ricorso all'accertamento giudiziale nei casi di superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa- nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) o comunque in tempi ragionevoli. La prova dell'impossibilità di fatto di ottenere in tempo ragionevole un provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita in quanto costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano ormai anche i 10 anni. A fronte di tale situazione può dunque ritenersi che ( cfr. sul punto tra le altre Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 ) che “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si osserva inoltre che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito ( cfr. ordinanza Tribunale di Roma del 25.2.2020 ) la disciplina normativa sulla cittadinanza non impone la previa presentazione della domanda in sede amministrativa o la conclusione del procedimento amministrativo quali presupposti o condizioni per introdurre la domanda in sede giudiziale. Applicando tali criteri al caso di specie ne consegue che i ricorrenti
, , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_9 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Parte_2 Persona_3 Controparte_10
[...] Controparte_11 Controparte_12
Parte_3 Controparte_14
[...] Controparte_15 Controparte_17
,
[...] Controparte_18 Controparte_19
, pur non avendo dimostrato di aver adito Parte_4 Persona_5 l'autorità amministrativa prima di proporre l'azione dinnanzi al Tribunale hanno interesse attuale e concreto all'accertamento giurisdizionale richiesto.
Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione ad agire, delle ricorrenti ( moglie del sig. Controparte_1 Parte_1
) e ( moglie del sig.
[...] Controparte_16 Controparte_15
. Il riconoscimento dello “ status” richiede il previo accertamento in capo ai coniugi della
[...] cittadinanza italiana che costituisce oggetto del presente provvedimento. Si ricorda, con riferimento all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, che è attualmente regolata dall'art. 5 e segg.ti della l. 91/1992 . La norma richiamata ( art. 5 co.1° ) prevede che : “ 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al co.1° 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. “. Ne deriva che solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento con provvedimento definitivo della cittadinanza italiana iure sanguinis a beneficio dei coniugi le ricorrenti potranno proporre domanda di riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio nelle forme e secondo la procedura di cui all'art. 7 legge 91/1992 sicchè allo stato deve ritenersi la carenza di interesse ad agire nel presente procedimento il cui oggetto “ tipico” è l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis dei coniugi e dei figli quali discendenti da avo italiano.
pagina 6 di 10 4. Passando alla valutazione di merito delle domande va chiarito che non trova applicazione, nel caso di specie, la disciplina dettata dal DL 36/2025 e relativa legge di conversione ma, bensì, le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda giurisdizionale, anteriori rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina.
L'ordinamento giuridico italiano prevede quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), criterio rimasto praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 (art. 4 e 7), secondo un impianto ereditato prima dall'art. 1 l. n. 555 del 1912 e poi dalla l. n. 91 del 1992 che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile). La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) è intervenuta dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana. Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite, poi, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009). Alla luce del riportato excursus, risulta dunque irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, che ricorre nel caso di specie, se la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno. Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate applicabili “ ratione temporis” la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice pagina 7 di 10 prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317). Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva. Quanto al riparto dell'onere della prova, nella disciplina applicabile al caso di specie, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
5. Tanto premesso si osserva che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le immutazioni dei nominativi contenute negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, dette immutazioni sono state tutte rettificate presso i registri di stato civile esteri, ragion per cui l'identità dei vari soggetti resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi. Non sussiste in altre parole incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti. Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano Persona_6 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla sig.ra che l'ha trasmessa a Persona_7 sua volta al sig. e alla sig.ra iure Persona_9 Persona_10 sanguinis. l'ha trasmessa a sua volta a Persona_9 Controparte_15
Controparte_10 Controparte_5
,
[...] Controparte_12 l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_15 Controparte_17
e
[...] Controparte_18 UA RA NI BER l'ha trasmessa a sua volta - Controparte_11
[...]
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_5 [...]
, , . Controparte_7 Controparte_9 Controparte_6
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_7 Controparte_8
.
[...]
l'ha trasmessa a sua volta a e a Controparte_9 Persona_3
. Parte_2
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_12 [...] e . Parte_3 Controparte_14
l'ha trasmessa a sua volta a . Persona_10 Parte_1
l'ha trasmessa a sua volta a , Parte_1 Controparte_19
, . Controparte_2 Controparte_3
l'ha trasmessa a sua volta a . Controparte_19 Parte_4
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
Ne consegue, dunque, che è provata la discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano iure sanguinis , che non sono stati eccepiti o dedotti dal Ministero resistente specifici fatti interruttivi.
pagina 8 di 10 Le spese di lite possono essere dichiarata integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della condotta processuale del resistente che non si è opposto, nel merito, CP_20 all'accoglimento ( peraltro parziale) della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede :
1) dichiara che i sigg.ri nato a [...] – MG (Brasile) il 23/10/1948; Parte_1
nata a [...] – MG (Brasile) il 29/10/1976; Controparte_2
nata a [...] – MG (Brasile) il 14/08/1981; Controparte_3
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/09/2003; Controparte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_5
09/12/1958;
nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/07/1982; Controparte_7
nata a [...] – RJ (Brasile) il Controparte_8
22/08/2014;
nata a [...] – MG (Brasile) il 09/06/1985; Controparte_9
nata a [...] – MG (Brasile) il 30/12/2015, minorenne, Parte_2 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...]
; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 25/05/2014; Persona_3 nato a [...] – MG (Brasile) il 19/02/1952; Controparte_10 nata a [...] – MG (Brasile) il 01/10/1996; Controparte_11 nato a [...] – MG (Brasile) il 26/04/1965; Controparte_12 nata a [...]çuí – MG (Brasile) il Parte_3
09/11/2015; nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_14
31/05/2014; nato a [...] – MG (Brasile) il 29/11/1948; Controparte_15 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_17
02/06/1976; nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_18
14/06/1979;
pagina 9 di 10 nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974; Controparte_19
nato a [...] – MG (Brasile) il 18/07/2011; Parte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il 05/02/2010, Persona_5 sono cittadini italiani.
2)Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_20 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara inammissibili le domande di nata a [...] Controparte_16 Horizonte – MG (Brasile) il 05/11/1951 e di Controparte_1 nata a [...] – MG (Brasile) il 27/04/1947 per le ragioni indicate in motivazione
Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al PM
Perugia, 13.10.2025 Il Giudice
pagina 10 di 10
In persona del giudice dott.ssa Loredana Giglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 392/24 R.G., promosso da:
nato a [...] – MG (Brasile) il 23/10/1948; Parte_1
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_1 27/04/1947;
nata a [...] – MG (Brasile) il 29/10/1976; Controparte_2
nata a [...] – MG (Brasile) il 14/08/1981; Controparte_3
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/09/2003; Controparte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_5 09/12/1958;
nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/07/1982; Controparte_7
nata a [...] – RJ (Brasile) il Controparte_8 22/08/2014, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_7
e ;
[...] Persona_1
nata a [...] – MG (Brasile) il 09/06/1985; Controparte_9
nata a [...] – MG (Brasile) il 30/12/2015, minorenne, Parte_2 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...] ; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 25/05/2014, minorenne, Persona_3 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...] ; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 19/02/1952; Controparte_10 nata a [...] – MG (Brasile) il 01/10/1996; Controparte_11 nato a [...] – MG (Brasile) il 26/04/1965; Controparte_12 nata a [...]çuí – MG (Brasile) il Parte_3 09/11/2015, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_12 e
[...] Controparte_13 nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_14 31/05/2014, minorenne, rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori Controparte_12 e
[...] Controparte_13 Controparte_12 nato a [...] – MG (Brasile) il 29/11/1948; Controparte_15 nata a [...] – MG (Brasile) il 05/11/1951; Controparte_16 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_17 02/06/1976;
pagina 1 di 10 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_18 14/06/1979;
nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974; Controparte_19
nato a [...] – MG (Brasile) il 18/07/2011, minorenne, Parte_4 rappresentato ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_19 [...] ; Persona_4
nata a [...] – MG (Brasile) il 05/02/2010, minorenne, Persona_5 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_19 [...] ; Persona_4 tutti residenti in Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Jesolo (VE), via Mameli n. 16 Ricorrente contro
(C.F. in persona del ministro pro tempore, Controparte_20 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. ) e ope P.IVA_2 legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA Resistente Con l'intervento del pubblico ministero c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto accertarsi la loro cittadinanza italiana iure sanguinis per i ricorrenti in epigrafe e per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della loro cittadinanza. A sostegno della domanda hanno esposto di essere tutti discendenti in linea retta del sig.
[...] cittadino italiano, nato il [...] a [...] - PG) – Italia, emigrato in Per_6 Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. In particolare hanno dedotto che :
- il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Persona_6 Parte_5
- dall'unione del sig. con la sig.ra è nata la sig.ra Persona_6 Parte_5 [...]
a Santo Antonio de Padua – RJ (Brasile) il 17/07/1901; Per_7
- in data 28/07/1918 ( in realtà in data 20.7.1918 come riportato nel certificato allegato) la sig.ra si è unita in matrimonio col sig. a UY – MG (Brasile); Persona_7 Persona_8
- dall'unione della sig.ra con il sig. sono nati due figli: il sig. Persona_7 Persona_8
(in data 01/09/1919 a UY – MG, Brasile – e la sig.ra Persona_9 Persona_10 (in data 10/12/1920, a UY – MG, Brasile);
[...]
-in data 06/03/1948, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Persona_9 [...]
a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_6
pagina 2 di 10 -dall'unione del sig. con la sig.ra sono nati quattro figli: Persona_9 Parte_6 il sig. (nato a [...] – MG, Brasile, il 29/11/1948 ( Controparte_15 ricorrente), il sig. (nato a [...] – MG, Brasile il Controparte_10 19/02/1952); la sig.ra ( nata a [...] – MG, Brasile il Controparte_5 09/12/1958) ; (nato a [...] – MG, Brasile il Controparte_12 26/04/1965);
-in data 17/09/1974, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_15 [...]
(nata a [...] – MG, Brasile il 9.11.1951); Persona_11
- dall'unione del sig. con la sig.ra Controparte_15 Parte_7 (nome assunto in seguito al matrimonio), sono nati due figli : il sig. Controparte_21 (nato a [...] – MG, Brasile, il 02/06/1976 e il sig.
[...] Controparte_22
(nato a [...] – MG, Brasile, il 14/06/1979) ;
[...]
- in data 15/09/2012 il sig. si è unito in matrimonio con la Controparte_21 sig.ra a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_8
- in data 28/06/2012 il sig. si è unito in matrimonio con la Controparte_22 sig.ra a Belo Horizonte – MG (Brasile); Parte_9
-in data 09/07/1995 ( la data corretta, in realtà, indicata nel certificato di matrimonio è 9/06/1995), il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_10 Controparte_23 a Belo Horizonte – MG (Brasile);
- dall'unione del sig. con la sig.ra nasceva Controparte_10 Controparte_23 una figlia, la sig.ra (nata a [...] – MG Brasile, il giorno Controparte_11
01/10/1996).
In data 26/10/1979 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_5
a Belo Horizonte – MG (Brasile); Controparte_24 Dall'unione della sig.ra con il sig. Parte_10 CP_24
nascevano tre figlie : la sig.ra , (nata a [...] – MG,
[...] Controparte_7 Brasile, il 15/07/1982 ; , (nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_9 09/06/1985; , ( nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
- in data 21/03/2011 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_7
a Rio de Janeiro- RJ Brasile;
CP_19 Persona_1
- dall'unione della sig.ra con il sig. Controparte_7 Persona_1
è nata una figlia, la sig.ra , (nata a [...]
[...] Controparte_8 Janeiro – RJ, Brasile, il 22/08/2014 );
- in data 18/06/2010 la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Controparte_9 [...]
a Belo Horizonte – MG Brasile. Persona_2 dall'unione della sig.ra con il sig. , sono CP_9 Controparte_9 Persona_2 nati due figli : , (nato a [...] – MG, Brasile, il 25/05/2014 Persona_12 e la sig.ra , (nata a [...] – MG, Brasile, il 30/12/2015) ; Parte_2
- in data 09/04/1999 si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_12 [...] a Belo Horizonte – MG (Brasile); Controparte_25 Dall'unione del sig. con la sig.ra sono nate due Controparte_12 Controparte_13 figlie: la sig.ra (nata a [...]çuí – MG, il Parte_3
pagina 3 di 10 09/11/2015 ( relativamente alla quale deve però darsi atto che nel certificato di nascita allegato risulta la diversa data del 9.11.2005 ) la sig.ra (nata a [...] – MG, Brasile, il 31/05/2014 ; Controparte_14
-in data 08/11/1947, la sig.ra si è unita in matrimonio con il sig. Persona_10 CP_26
, a Belo Horizonte – MG, Brasile;
[...] Dall'unione della sig.ra EL VI ER con il sig. è nato un figlio, il sig. Controparte_26
, in data 23/10/1948, a Nova Lima – MG, Brasile;
Parte_1
-in data 17/07/1972, il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, (nata a [...] – MG, Brasile Nova Limma – MG (Brasile); CP_27
- dall'unione del sig. con la sig.ra sono Parte_1 Controparte_1 nati tre figli: , (nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974 ; Controparte_19 [...]
, (nata a [...] – MG, Brasile, il 29/10/1976 ; , ( Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] – MG, Brasile, il 14/08/1981);
-in data 16/05/2008 il sig. si è unito in matrimonio con la sig.ra Controparte_19 [...]
a Belo Horizonte – MG Brasile;
Persona_4
-dall'unione del sig. con la sig.ra sono nati due Persona_13 Persona_4 figli: , (nata a [...] – MG, Brasile, il 05/02/2010 ); Persona_5 Parte_4
(nato a [...] – MG, Brasile, il 18/07/2011)
[...]
-in data 17/10/2002 la sig.ra si è unita a in matrimonio con il sig. Controparte_2 [...]
, a Nova Lima – MG Brasile;
Controparte_28 dall'unione della sig.ra con il sig. è nata Controparte_2 Controparte_28 la figlia , (nata a [...] – MG, Brasile, il 15/09/2003. Controparte_4 CP_28
I ricorrenti hanno quindi dedotto di avere acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti dell'avo cittadino italiano Persona_6 Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della discendenza per linea materna, ovverosia in capo alla sig.ra figlia (femmina) dell'avo italiano, che comportava Persona_7 interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis secondo la Legge n.555/1912, i ricorrenti hanno invocato le sentenze della Corte Cost. (sent. n.87/1975 e n. 30/1983 della Corte Cost.) con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. E' stata inoltre richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009 ed i seguenti principi di diritto:
-lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
- la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
pagina 4 di 10 - la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948,non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
- il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912. Parte ricorrente ha, inoltre, rappresentato che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via amministrativa può avvenire anche nel caso della trasmissione (della cittadinanza stessa) per via materna solo per i figli nati dopo il 01/01/1948, data di entrata in vigore della Costituzione, motivo per cui nel caso di specie sussiste la necessità di accertamento in sede giurisdizionale. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che, in via Controparte_20 preliminare, ha dedotto che “ le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non hanno segnalato per il momento la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa “ . Ha eccepito che i ricorrenti hanno omesso di inoltrare l'istanza in via amministrativa al competente ed ha chiesto che il procedimento sia riunito con il procedimento iscritto al Pt_11 RG 5175/2023, in quanto relativo a domanda diretta all'accertamento della cittadinanza per discendenza dal medesimo avo italiano Persona_6 Ha dedotto l'inammissibilità delle domande proposte da e da Controparte_16
in qualità di coniugi di cittadino italiano e chiesto in via preliminare Controparte_27 che sia dichiarata l'inammissibilità delle domande di tutti i ricorrenti per difetto di interesse ad agire in assenza della previa instaurazione del procedimento in via amministrativa. Nel merito ha chiesto che il giudice proceda accerti l'esistenza di cause di perdita della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti e dei loro ascendenti. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta.
2.La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017. La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
3. In via preliminare va rigettata l'istanza di riunione formulata dal resistente Controparte_20 del presente procedimento al procedimento iscritto al nr. 5175/2023 RG ( pendente avanti ad altro giudice) non trovandosi le cause nello stato stato ed apparendo la riunione ( trattandosi di connessione c.d. impropria ) contraria ad esigenze di economia dei giudizi.
4. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda di accertamento della cittadinanza “ iure sanguinis” sollevata dal resistente . In via generale si osserva Controparte_20 pagina 5 di 10 che è del tutto legittimo il ricorso all'accertamento giudiziale nei casi di superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa- nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) o comunque in tempi ragionevoli. La prova dell'impossibilità di fatto di ottenere in tempo ragionevole un provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita in quanto costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano ormai anche i 10 anni. A fronte di tale situazione può dunque ritenersi che ( cfr. sul punto tra le altre Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 ) che “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. Si osserva inoltre che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito ( cfr. ordinanza Tribunale di Roma del 25.2.2020 ) la disciplina normativa sulla cittadinanza non impone la previa presentazione della domanda in sede amministrativa o la conclusione del procedimento amministrativo quali presupposti o condizioni per introdurre la domanda in sede giudiziale. Applicando tali criteri al caso di specie ne consegue che i ricorrenti
, , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_9 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Parte_2 Persona_3 Controparte_10
[...] Controparte_11 Controparte_12
Parte_3 Controparte_14
[...] Controparte_15 Controparte_17
,
[...] Controparte_18 Controparte_19
, pur non avendo dimostrato di aver adito Parte_4 Persona_5 l'autorità amministrativa prima di proporre l'azione dinnanzi al Tribunale hanno interesse attuale e concreto all'accertamento giurisdizionale richiesto.
Va invece dichiarata l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione ad agire, delle ricorrenti ( moglie del sig. Controparte_1 Parte_1
) e ( moglie del sig.
[...] Controparte_16 Controparte_15
. Il riconoscimento dello “ status” richiede il previo accertamento in capo ai coniugi della
[...] cittadinanza italiana che costituisce oggetto del presente provvedimento. Si ricorda, con riferimento all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, che è attualmente regolata dall'art. 5 e segg.ti della l. 91/1992 . La norma richiamata ( art. 5 co.1° ) prevede che : “ 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al co.1° 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. “. Ne deriva che solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento con provvedimento definitivo della cittadinanza italiana iure sanguinis a beneficio dei coniugi le ricorrenti potranno proporre domanda di riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio nelle forme e secondo la procedura di cui all'art. 7 legge 91/1992 sicchè allo stato deve ritenersi la carenza di interesse ad agire nel presente procedimento il cui oggetto “ tipico” è l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis dei coniugi e dei figli quali discendenti da avo italiano.
pagina 6 di 10 4. Passando alla valutazione di merito delle domande va chiarito che non trova applicazione, nel caso di specie, la disciplina dettata dal DL 36/2025 e relativa legge di conversione ma, bensì, le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda giurisdizionale, anteriori rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina.
L'ordinamento giuridico italiano prevede quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), criterio rimasto praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 (art. 4 e 7), secondo un impianto ereditato prima dall'art. 1 l. n. 555 del 1912 e poi dalla l. n. 91 del 1992 che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile). La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) è intervenuta dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana. Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana. Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite, poi, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009). Alla luce del riportato excursus, risulta dunque irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, che ricorre nel caso di specie, se la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno. Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate applicabili “ ratione temporis” la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice pagina 7 di 10 prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317). Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva. Quanto al riparto dell'onere della prova, nella disciplina applicabile al caso di specie, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
5. Tanto premesso si osserva che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le immutazioni dei nominativi contenute negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, dette immutazioni sono state tutte rettificate presso i registri di stato civile esteri, ragion per cui l'identità dei vari soggetti resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi. Non sussiste in altre parole incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti. Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano Persona_6 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla sig.ra che l'ha trasmessa a Persona_7 sua volta al sig. e alla sig.ra iure Persona_9 Persona_10 sanguinis. l'ha trasmessa a sua volta a Persona_9 Controparte_15
Controparte_10 Controparte_5
,
[...] Controparte_12 l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_15 Controparte_17
e
[...] Controparte_18 UA RA NI BER l'ha trasmessa a sua volta - Controparte_11
[...]
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_5 [...]
, , . Controparte_7 Controparte_9 Controparte_6
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_7 Controparte_8
.
[...]
l'ha trasmessa a sua volta a e a Controparte_9 Persona_3
. Parte_2
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_12 [...] e . Parte_3 Controparte_14
l'ha trasmessa a sua volta a . Persona_10 Parte_1
l'ha trasmessa a sua volta a , Parte_1 Controparte_19
, . Controparte_2 Controparte_3
l'ha trasmessa a sua volta a . Controparte_19 Parte_4
l'ha trasmessa a sua volta a Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
Ne consegue, dunque, che è provata la discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano iure sanguinis , che non sono stati eccepiti o dedotti dal Ministero resistente specifici fatti interruttivi.
pagina 8 di 10 Le spese di lite possono essere dichiarata integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della condotta processuale del resistente che non si è opposto, nel merito, CP_20 all'accoglimento ( peraltro parziale) della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede :
1) dichiara che i sigg.ri nato a [...] – MG (Brasile) il 23/10/1948; Parte_1
nata a [...] – MG (Brasile) il 29/10/1976; Controparte_2
nata a [...] – MG (Brasile) il 14/08/1981; Controparte_3
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/09/2003; Controparte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_5
09/12/1958;
nata a [...] – MG (Brasile) il 08/02/1997; Controparte_6
nata a [...] – MG (Brasile) il 15/07/1982; Controparte_7
nata a [...] – RJ (Brasile) il Controparte_8
22/08/2014;
nata a [...] – MG (Brasile) il 09/06/1985; Controparte_9
nata a [...] – MG (Brasile) il 30/12/2015, minorenne, Parte_2 rappresentata ex lege in giudizio dai suoi genitori e Controparte_9 [...]
; Persona_2
nato a [...] – MG (Brasile) il 25/05/2014; Persona_3 nato a [...] – MG (Brasile) il 19/02/1952; Controparte_10 nata a [...] – MG (Brasile) il 01/10/1996; Controparte_11 nato a [...] – MG (Brasile) il 26/04/1965; Controparte_12 nata a [...]çuí – MG (Brasile) il Parte_3
09/11/2015; nata a [...] – MG (Brasile) il Controparte_14
31/05/2014; nato a [...] – MG (Brasile) il 29/11/1948; Controparte_15 nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_17
02/06/1976; nato a [...] – MG (Brasile) il Controparte_18
14/06/1979;
pagina 9 di 10 nato a [...] – SP (Brasile) il 01/04/1974; Controparte_19
nato a [...] – MG (Brasile) il 18/07/2011; Parte_4
nata a [...] – MG (Brasile) il 05/02/2010, Persona_5 sono cittadini italiani.
2)Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_20 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara inammissibili le domande di nata a [...] Controparte_16 Horizonte – MG (Brasile) il 05/11/1951 e di Controparte_1 nata a [...] – MG (Brasile) il 27/04/1947 per le ragioni indicate in motivazione
Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al PM
Perugia, 13.10.2025 Il Giudice
pagina 10 di 10