Art. 1.
Il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
L'edificio sara' costruito su terreno che il Fondo massa e' autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.
Il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
L'edificio sara' costruito su terreno che il Fondo massa e' autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.