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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro Francesco – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4144 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 601/2023 pronunciata in data 6.3.2023 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Regardi e Roberto
Pulcino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Benevento alla Via F.
Flora, 31
appellanti
E
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Mario Itro e dall'Avv. Antonio Scarlato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Benevento alla Via Carlo da Tocco, n. 11 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato come in atti, proponeva opposizione Parte_1
avverso il precetto con cui aveva intimato il pagamento di € Controparte_1
6.968,71, oltre spese di precetto, per la contribuzione nella misura del 30% alle spese universitarie dei figli come statuito dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. resa dal Tribunale di Benevento nel procedimento avente R.G.A.C. n. 2493/2019.
Costituitosi in giudizio, l'opposto eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, trattandosi nella specie di spese universitarie prevedibili per le quali l'ordinanza presidenziale rappresentava titolo esecutivo, e contestava la sussistenza di un credito in capo all'opponente, non rientrando le spese del mutuo tra quelle straordinarie e avendo l'ordinanza presidenziale già considerato tali esborsi nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Benevento, in data 6.3.2023, definiva il giudizio pronunciando la sentenza n. 4144/2023 con cui, ritenuta l'infondatezza tanto dei motivi di opposizione quanto dell'eccezione di compensazione, rigettava la domanda e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
27.9.2023, invocandone la parziale riforma quanto al rigetto Parte_1
dell'eccezione di compensazione.
Radicato il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1 frapposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Designato il C.I., all'esito dell'udienza del 18.1.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.352 c.p.c. con concessione dei termini ivi indicati.
All'esito di detta udienza il C.I. riservava la decisione della causa al Collegio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Occorre premettere che la regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla
L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare) e tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le "cause" o i
"procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n.
12". Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è
2 stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni cd. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni cd. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), nonchè per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12) e per le controversie distributive (cfr. Cass.
S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n.
1801/10, Cass. 19269/2015).
La pendenza di ognuno di questi giudizi determina il protrarsi dell'esecuzione e procrastina la realizzazione dei crediti in esso fatti valere e, di conseguenza, sfuggono alla sospensione feriale dei termini processuali.
Quindi, l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014).
Ciò posto l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 27.9.2023 mentre la sentenza è stata pronunciata in data
6.3.2023 e, quindi, oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. di sei mesi ed escludendosi dal relativo computo, per le ragioni innanzi indicate, il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini.
Va, poi, precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. S.U. n. 6983/05, n. 12781/06, n. 12993/06, n. 23907/09, n. 11666/15).
3 Attenendo alla formazione del giudicato e alla correlata verifica che spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione (cfr. anche Cass. S.U. n. 16/2000), quest'ultimo non incorre nel vizio di ultrapetizione se, pur in mancanza di eccezione di parte, dichiara l'inammissibilità del gravame per inosservanza dei termini ad impugnare.
Non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di questione che la parte deve considerare nel proporre l'impugnazione. Invero, l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini: la tardività del gravame non configura cioè quello "sviluppo inatteso" per il quale è necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante assegnazione di un termine ad hoc per memorie difensive (specificamente, Cass. 18/11/2019, n. 29803 e
Cass. 19/7/2023 n.21467).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 601/2023 pronunciata in data 6.3.2023 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato che si liquidano complessivamente in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
4 Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 23 gennaio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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