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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno nella persona del Dott. Lia Di Benedetto, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 96/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod., A
[...]
( ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa come in atti dagli Avv.ti Alfonso Morra e Giuseppe Lucibello ed elettivamente domiciliata come da pec;
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t.
CP_2
-la parte ricorrente con ricorso depositato in data 27/01/2025 ha chiesto l'indennizzo per irragionevole durata del processo:
-instaurato davanti al Tribunale di Vallo della Lucania dall'odierna ricorrente con ricorso depositato in data 15/12/2017 e definito con sentenza del 19/04/2024; RILEVATO CHE Come affermato dalla S.C.: “La L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, art. 55, comma 1, lett. c, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che unitamente al ricorso contenente la domanda di equa riparazione debba essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Il medesimo art. 3, comma 4 fa espresso richiamo di applicabilità dell'art. 640 c.p.c., commi 1 e 2, sicchè il presidente della corte d'appello, o il magistrato della corte a tal fine designato, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova;
ove il ricorrente non risponda all'invito, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato.” (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15498 del 2020);
1 -nel caso di specie, con precedente decreto del 24/02/2025, comunicato al difensore in data 25/02/2025, la parte ricorrente era stata invitata a depositare “la copia dei verbali del giudizio, nonché la copia della sentenza di primo grado”;
-all' uopo veniva assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento;
-tuttavia, tale invito di integrazione istruttoria è rimasto totalmente inadempiuto, non essendo stata depositata alcuna documentazione nel termine indicato;
-né la parte ha tantomeno formulato alcuna deduzione, come una richiesta di proroga del termine ovvero una giustificazione sulla mancata produzione dei documenti richiesti;
-la mancata produzione dei verbali delle udienze, nonché della sentenza che ha definito il giudizio, non consente una chiara valutazione dei vari profili contemplati dalla legge n. 89/2001 (es: richieste delle parti ed eventuali motivi di rinvio, temerarietà della lite, soccombenza integrale, limite di valore, ecc.);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere dott. Lia Di Benedetto, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, 01/04/2025.
IL CONSIGLIERE dott. Lia Di Benedetto
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