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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16443/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 3 maggio 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Missaglia ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...] (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. Laura Hoesch e Marta Monaci ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'
[...]
, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTEZIOSO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E RASSEGNATE ALL'UDIENZA Parte_1 Controparte_1
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
pagina 1 di 11 Per_
“1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre in Milano, via Raffaello ANzio n. 22;
2) le decisioni più importanti (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute) per i figli saranno assunte congiuntamente dai genitori mentre saranno assunte disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, previo accordo con la madre e, comunque: - a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
– il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì, con accompagnamento a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (dalla mattina del primo giorno di sospensione scolastica, ore 9.15, al 30 dicembre, ore 20) e il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 20 alla ripresa delle lezioni scolastiche, con accompagnamento
a scuola); - vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre e in alternanza alla 'settimana bianca'/carnevale, con possibilità di diverso accordo, nell'interesse dei figli;
– a settimane alterne nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, precisamente dal 31 luglio ore 18 al 16 agosto ore 20 e dal 16 agosto ore 18 al 31 agosto ore 20 (a giugno e settembre si applicherà la regolamentazione ordinaria) - i c.d. ponti verranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana ad essi collegati.
Nei periodi di sospensione scolastica i prelievi del padre avverranno presso la casa della madre alle ore 9.15, salvo casi di comprovata diversa necessità e salvo quanto sopra, nel dettaglio, meglio specificato;
4) ciascun genitore, indipendentemente dalla competenza in merito alla giornata con i figli, potrà partecipare alle attività ludiche, sportive, culturali degli stessi;
Per_
5) i genitori confermano il supporto in essere dei bambini (Dott.ssa per e Dott.ssa Persona_3
[...] per , sotto la supervisione del Dott. Per_4 Per_2 Persona_5
6) con decorrenza dal novembre 2024, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro. Dal novembre 2024, cesserà, quindi, il versamento dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto dal signor alla signora per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli.
Il padre terrà a proprio carico per i figli nella misura del 100%, le spese indicate nelle Linee Guida adottate dal
Tribunale di Milano il 14.11.2017 e qui testualmente riportata (fatta eccezione per le spese per la baby sitter che resta a carico del genitore che se ne avvale):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
pagina 2 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese scolastiche, il padre continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il costo del
Collegio AN RL (retta, libri, gite scolastiche, mensa) che i figli oggi frequentano e che entrambi continueranno a frequentare fino al termine della 'scuola media', salvo diverse concordi decisioni dei genitori.
L'assegno Unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Signora Pt_1
7) i genitori si impegnano a consentire il rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli nonché di ogni documento valido per il loro espatrio;
pagina 3 di 11 8) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e che nessun contributo (assegno di mantenimento/assegno divorzile) è da riconoscersi dall'uno all'altro;
10) spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F.;
11) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio, dichiarando anche in via
transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessa all'intercorso matrimonio, ivi compreso l'adempimento degli accordi di separazione e dell'ordinanza presidenziale 4.10.2022 nel presente giudizio.”
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti provvisori, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice istruttore.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 maggio 2022, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Roma in data 10 giugno 2016 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Roma al N. 262 dell'anno 2016 - Parte I Serie 04) con dalla cui unione sono Controparte_1 nati i figli (in data 2 dicembre 2013) e in data 26 giugno 2015), dal quale si era separata Per_1 Per_2 con verbale di separazione consensuale del 10 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
26 giugno 2021, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione paterna ivi indicati, l'aumento del contributo per il mantenimento indiretto dei figli rispetto a quanto previsto in separazione consensuale o la conferma del contributo di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status; Controparte_1 chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ai genitori, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la madre, mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza con la divisione del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2021 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse;
all'esito, le parti dichiaravano di poter raggiungere un accordo meramente provvisorio a chiusura della fase presidenziale in attesa di verificare l'esito del percorso di mediazione/supporto alla genitorialità che le parti si impegnavano ad intraprendere, chiedendo pertanto unitamente ai rispettivi difensori che il Presidente recepisse nell'ordinanza le seguenti condizioni condivise:
1) CONFERMA INTEGRALE delle condizioni del verbale di separazione consensuale sottoscritto in data
10.06.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26.06.2021, con l'inserimento nelle settimana in cui il weekend non è di spettanza del padre - oltre al mercoledì mattina già previsto con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì – anche del secondo giorno infrasettimanale in modo che il padre prenderà i figli il mercoledì mattina e li riporterà a scuola o a casa della madre (se non c'è scuola) il venerdì
pagina 4 di 11 mattina nonché durante i weekend alternanti già previsti il padre prenderà i bambini il venerdì mattina e li riporterà il lunedì mattina a scuola o a casa della madre (se non c'è scuola);
2) LE PARTI si impegnano a rivolgersi presso un centro specializzato sul territorio individuato di comune accordo (dott.ssa o Centro ARP) e ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che li Per_6 aiuti a dirimere una conflittualità ancora presente ed a gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità
aprendo un canale di comunicazione più collaborativo;
Gli stessi chiedono pertanto oltre al recepimento dell'accordo nell'ordinanza presidenziale che venga fissata udienza di prima comparizione anche per verificare l'esito del percorso di supporto che le parti si sono impegnate ad intraprendere e conseguentemente per verificare se le parti siano in grado di superare il conflitto ancora presente, fatte salve le domande inizialmente avanzate rispettivamente dalle parti.”
Il Presidente F.F., dato atto, stante la richiesta delle parti e le condizioni condivise dalle parti medesime, a chiusura della fase presidenziale, recepiva ex art. 4, comma 8 l. 898/70 e segg. mod quali provvedimenti provvisori ed urgenti l'accordo raggiunto e sopra riportato, da intendersi integralmente richiamato.
Nominava, quindi, giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 23 febbraio
2023.
A tale udienza, dopo discussione, i procuratori delle parti si riportavano alle istanze e conclusioni già formulate in atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte resistente richiedendo altresì anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice rimetteva, pertanto, la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 1 marzo 2023, veniva pronunciata sentenza parziale N. 1800/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023 di scioglimento del matrimonio civile tra le parti. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, assegnando i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., riservando poi al giudice istruttore la decisione sui mezzi istruttori alla scadenza dei termini.
Con ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c., il Giudice, esaminate le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali per testi e per interpello come dedotte e formulate dalla parte resistente CP_1
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità,
[...] in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, irrilevanti e in parte anche dal contenuto valutativo;
RITENUTO che l' istanza di CTU sulle capacità genitoriali delle parti pure richiesta da entrambe le parti alla luce del materiale probatorio già acquisito e delle risultanze agli atti, appare per come formulata superflua e dal contenuto esplorativo;
pagina 5 di 11 OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 c.p.c. avanzate dalle parti per come formulate
appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
3) NON AMMETTE la CTU richiesta dalle parti per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 10 gennaio 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2021 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
5)NON AMMETTE le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. per quanto in motivazione;
6) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 6 MARZO 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative della presente controversia nell'interesse dei figli minori ”
Con successivi decreti rispettivamente del 3 gennaio 2024, 9 febbraio 2024, 3 giugno 2024 e 16 ottobre 2024 il
Giudice Istruttore, viste le reiterate istanze congiunte dei difensori di entrambe le parti di differimento del termine concesso per il deposito della documentazione economica e per l'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la pendenza di serie trattative nel tempo sempre più avanzate se pur ancora da perfezionare, differiva i termini man mano concessi, fino all'ultimo provvedimento con cui veniva fissata udienza per la pagina 6 di 11 precisazione delle conclusioni, auspicabilmente congiunte, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.cp. da effettuarsi entro il 19 dicembre 2024 (ore 10,00).
Con provvedimento in atti del 19 dicembre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni congiunte sopra riportate con richiesta di assunzione immediata della causa in decisione, rimetteva la causa subito al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di divorzio e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime oltre che in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo delle parti, peraltro non avendo mai messo in discussione l'affido condivido, rendendo l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 1 marzo 2023, sentenza N. 1800/2023 non definitiva di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra in Roma in data 10 giugno 2016 (iscritto Parte_1 Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Roma al N. 262 dell'anno 2016 - Parte I Serie 04), pubblicata in data 8 marzo 2023.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente, deve essere osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
All'esito del procedimento, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti in punto di responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma dell'affido condiviso dei figli pagina 7 di 11 minori (in data 2 dicembre 2013) e (in data 26 giugno 2015) ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione paterna come attualmente attuata.
Le parti, nonostante una iniziale situazione di conflitto, sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e ad assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse dei minori e riuscendo a consolidare una sufficientemente aperta e serena comunicazione, ciò anche grazie ai supporti di carattere psicologico intrapresi, come anche dimostrato dal raggiungimento di un accordo completo.
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale, prendendo anche apprezzabilmente atto del pieno accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte, con la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre vissuto presso l'abitazione di Milano, via Raffaello ANzio n. 22 e con la regolamentazione della frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguata a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra i figli e il padre.
Il Tribunale auspica che le parti possano aver posto da parte il loro conflitto iniziale e che continuino con serietà
e responsabilità a mantenere il supporto in essere dei bambini come da impegno dalle medesime formalizzato Per_ (Dott.ssa per e Dott.ssa per , sotto la supervisione del Dott. Persona_3 Persona_4 Per_2
avviando ogni altro supporto necessario ed utile per gestire in modo sempre sereno e condiviso la Persona_5 genitorialità mantenendo un canale di comunicazione collaborativo, anche al fine di evitare che emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzione da parte di questo Tribunale. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Mantenimento dei figli. Ulteriori statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, in particolare al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite che qui si richiamano, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori pattuizioni negoziali può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Spese di lite
pagina 8 di 11 Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate, dando atto della rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F ;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, dando atto che è stata già emessa da questo Tribunale, in data 1 marzo 2023, sentenza non definitiva N. 1800/2023 di scioglimento del matrimonio civile, pubblicata in data 8 marzo 2023,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide;
1) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (in data 2 dicembre 2013) e (in data 26 giugno 2015) Per_1 Per_2 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Milano, via Raffaello ANzio n. 22; le decisioni più importanti (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute) per i figli saranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre saranno assunte disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, previo accordo con la madre e, comunque: - a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
– il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì, con accompagnamento a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (dalla mattina del primo giorno di sospensione scolastica, ore 9.15, al 30 dicembre, ore 20) e il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 20 alla ripresa delle lezioni scolastiche, con accompagnamento a scuola); - vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre e in alternanza alla 'settimana bianca'/carnevale, con possibilità di diverso accordo, nell'interesse dei figli;
– a settimane alterne nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, precisamente dal 31 luglio ore 18 al 16 agosto ore 20 e dal 16 agosto ore 18 al 31 agosto ore 20 (a giugno e settembre si applicherà la regolamentazione ordinaria) - i c.d. ponti verranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana ad essi collegati.
Nei periodi di sospensione scolastica i prelievi del padre avverranno presso la casa della madre alle ore 9.15, salvo casi di comprovata diversa necessità e salvo quanto sopra, nel dettaglio, meglio specificato;
3) DA' ATTO che le parti hanno concordato che ciascun genitore, indipendentemente dalla competenza in merito alla giornata con i figli potrà partecipare alle attività ludiche, sportive, culturali degli stessi;
Per_
4) DA' ATTO che i genitori hanno confermato il supporto in essere dei bambini (Dott.ssa per Persona_3
e Dott.ssa per , sotto la supervisione del Dott. Persona_4 Per_2 Persona_5
5) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, con decorrenza dal novembre 2024, che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro. Dal novembre
2024, cesserà, quindi, come da accordo, il versamento dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto dal signor alla signora per il mantenimento dei figli. CP_1 Pt_1
pagina 9 di 11 6) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre terrà a proprio carico per i figli nella misura del 100%, le spese indicate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano il 14.11.2017 e qui testualmente riportata (fatta eccezione per le spese per la baby sitter che resta a carico del genitore che se ne avvale):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese scolastiche, il padre continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il costo del
Collegio AN RL (retta, libri, gite scolastiche, mensa) che i figli oggi frequentano e che entrambi continueranno a frequentare fino al termine della 'scuola media', salvo diverse concordi decisioni dei genitori.
7) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'assegno Unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla
Signora Pt_1
8) DA' ATTO che i genitori si impegnano a consentire il rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli nonché di ogni documento valido per il loro espatrio;
9) PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e che nessun contributo (assegno di mantenimento/assegno divorzile) è da riconoscersi dall'uno all'altro;
10) PRENDE ATTO che con l'adempimento di quanto previsto nelle conclusioni congiunte, le parti dichiarano di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio, dichiarando anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessa all'intercorso matrimonio, ivi compreso l'adempimento degli accordi di separazione e dell'ordinanza presidenziale 4.10.2022 nel presente giudizio.
11) COMPENSA le spese legali con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F..
SENTENZA, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST. DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 3 maggio 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Missaglia ed elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...] (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. Laura Hoesch e Marta Monaci ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'
[...]
, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTEZIOSO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E RASSEGNATE ALL'UDIENZA Parte_1 Controparte_1
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
pagina 1 di 11 Per_
“1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre in Milano, via Raffaello ANzio n. 22;
2) le decisioni più importanti (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute) per i figli saranno assunte congiuntamente dai genitori mentre saranno assunte disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, previo accordo con la madre e, comunque: - a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
– il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì, con accompagnamento a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (dalla mattina del primo giorno di sospensione scolastica, ore 9.15, al 30 dicembre, ore 20) e il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 20 alla ripresa delle lezioni scolastiche, con accompagnamento
a scuola); - vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre e in alternanza alla 'settimana bianca'/carnevale, con possibilità di diverso accordo, nell'interesse dei figli;
– a settimane alterne nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, precisamente dal 31 luglio ore 18 al 16 agosto ore 20 e dal 16 agosto ore 18 al 31 agosto ore 20 (a giugno e settembre si applicherà la regolamentazione ordinaria) - i c.d. ponti verranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana ad essi collegati.
Nei periodi di sospensione scolastica i prelievi del padre avverranno presso la casa della madre alle ore 9.15, salvo casi di comprovata diversa necessità e salvo quanto sopra, nel dettaglio, meglio specificato;
4) ciascun genitore, indipendentemente dalla competenza in merito alla giornata con i figli, potrà partecipare alle attività ludiche, sportive, culturali degli stessi;
Per_
5) i genitori confermano il supporto in essere dei bambini (Dott.ssa per e Dott.ssa Persona_3
[...] per , sotto la supervisione del Dott. Per_4 Per_2 Persona_5
6) con decorrenza dal novembre 2024, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro. Dal novembre 2024, cesserà, quindi, il versamento dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto dal signor alla signora per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli.
Il padre terrà a proprio carico per i figli nella misura del 100%, le spese indicate nelle Linee Guida adottate dal
Tribunale di Milano il 14.11.2017 e qui testualmente riportata (fatta eccezione per le spese per la baby sitter che resta a carico del genitore che se ne avvale):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
pagina 2 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese scolastiche, il padre continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il costo del
Collegio AN RL (retta, libri, gite scolastiche, mensa) che i figli oggi frequentano e che entrambi continueranno a frequentare fino al termine della 'scuola media', salvo diverse concordi decisioni dei genitori.
L'assegno Unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Signora Pt_1
7) i genitori si impegnano a consentire il rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli nonché di ogni documento valido per il loro espatrio;
pagina 3 di 11 8) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e che nessun contributo (assegno di mantenimento/assegno divorzile) è da riconoscersi dall'uno all'altro;
10) spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F.;
11) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio, dichiarando anche in via
transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessa all'intercorso matrimonio, ivi compreso l'adempimento degli accordi di separazione e dell'ordinanza presidenziale 4.10.2022 nel presente giudizio.”
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti provvisori, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice istruttore.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 maggio 2022, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Roma in data 10 giugno 2016 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Roma al N. 262 dell'anno 2016 - Parte I Serie 04) con dalla cui unione sono Controparte_1 nati i figli (in data 2 dicembre 2013) e in data 26 giugno 2015), dal quale si era separata Per_1 Per_2 con verbale di separazione consensuale del 10 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
26 giugno 2021, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione paterna ivi indicati, l'aumento del contributo per il mantenimento indiretto dei figli rispetto a quanto previsto in separazione consensuale o la conferma del contributo di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status; Controparte_1 chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ai genitori, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la madre, mantenimento diretto dei figli minori da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza con la divisione del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2021 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse;
all'esito, le parti dichiaravano di poter raggiungere un accordo meramente provvisorio a chiusura della fase presidenziale in attesa di verificare l'esito del percorso di mediazione/supporto alla genitorialità che le parti si impegnavano ad intraprendere, chiedendo pertanto unitamente ai rispettivi difensori che il Presidente recepisse nell'ordinanza le seguenti condizioni condivise:
1) CONFERMA INTEGRALE delle condizioni del verbale di separazione consensuale sottoscritto in data
10.06.2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26.06.2021, con l'inserimento nelle settimana in cui il weekend non è di spettanza del padre - oltre al mercoledì mattina già previsto con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì – anche del secondo giorno infrasettimanale in modo che il padre prenderà i figli il mercoledì mattina e li riporterà a scuola o a casa della madre (se non c'è scuola) il venerdì
pagina 4 di 11 mattina nonché durante i weekend alternanti già previsti il padre prenderà i bambini il venerdì mattina e li riporterà il lunedì mattina a scuola o a casa della madre (se non c'è scuola);
2) LE PARTI si impegnano a rivolgersi presso un centro specializzato sul territorio individuato di comune accordo (dott.ssa o Centro ARP) e ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che li Per_6 aiuti a dirimere una conflittualità ancora presente ed a gestire in modo più sereno e condiviso la genitorialità
aprendo un canale di comunicazione più collaborativo;
Gli stessi chiedono pertanto oltre al recepimento dell'accordo nell'ordinanza presidenziale che venga fissata udienza di prima comparizione anche per verificare l'esito del percorso di supporto che le parti si sono impegnate ad intraprendere e conseguentemente per verificare se le parti siano in grado di superare il conflitto ancora presente, fatte salve le domande inizialmente avanzate rispettivamente dalle parti.”
Il Presidente F.F., dato atto, stante la richiesta delle parti e le condizioni condivise dalle parti medesime, a chiusura della fase presidenziale, recepiva ex art. 4, comma 8 l. 898/70 e segg. mod quali provvedimenti provvisori ed urgenti l'accordo raggiunto e sopra riportato, da intendersi integralmente richiamato.
Nominava, quindi, giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 23 febbraio
2023.
A tale udienza, dopo discussione, i procuratori delle parti si riportavano alle istanze e conclusioni già formulate in atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte resistente richiedendo altresì anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il Giudice rimetteva, pertanto, la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 1 marzo 2023, veniva pronunciata sentenza parziale N. 1800/2023 pubblicata in data 8 marzo 2023 di scioglimento del matrimonio civile tra le parti. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, assegnando i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., riservando poi al giudice istruttore la decisione sui mezzi istruttori alla scadenza dei termini.
Con ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c., il Giudice, esaminate le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti, così provvedeva:
“RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali per testi e per interpello come dedotte e formulate dalla parte resistente CP_1
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità,
[...] in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, irrilevanti e in parte anche dal contenuto valutativo;
RITENUTO che l' istanza di CTU sulle capacità genitoriali delle parti pure richiesta da entrambe le parti alla luce del materiale probatorio già acquisito e delle risultanze agli atti, appare per come formulata superflua e dal contenuto esplorativo;
pagina 5 di 11 OSSERVATO altresì che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata come meglio specificato in dispositivo;
RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 c.p.c. avanzate dalle parti per come formulate
appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
3) NON AMMETTE la CTU richiesta dalle parti per quanto in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 10 gennaio 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare:
- tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2023;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2021 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116
c.p.c..
5)NON AMMETTE le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. per quanto in motivazione;
6) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 6 MARZO 2024.
INVITA le parti a tentare seriamente di trovare soluzioni conciliative della presente controversia nell'interesse dei figli minori ”
Con successivi decreti rispettivamente del 3 gennaio 2024, 9 febbraio 2024, 3 giugno 2024 e 16 ottobre 2024 il
Giudice Istruttore, viste le reiterate istanze congiunte dei difensori di entrambe le parti di differimento del termine concesso per il deposito della documentazione economica e per l'udienza di precisazione delle conclusioni, stante la pendenza di serie trattative nel tempo sempre più avanzate se pur ancora da perfezionare, differiva i termini man mano concessi, fino all'ultimo provvedimento con cui veniva fissata udienza per la pagina 6 di 11 precisazione delle conclusioni, auspicabilmente congiunte, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.cp. da effettuarsi entro il 19 dicembre 2024 (ore 10,00).
Con provvedimento in atti del 19 dicembre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni congiunte sopra riportate con richiesta di assunzione immediata della causa in decisione, rimetteva la causa subito al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo altresì le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di divorzio e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime oltre che in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo delle parti, peraltro non avendo mai messo in discussione l'affido condivido, rendendo l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 1 marzo 2023, sentenza N. 1800/2023 non definitiva di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra in Roma in data 10 giugno 2016 (iscritto Parte_1 Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Roma al N. 262 dell'anno 2016 - Parte I Serie 04), pubblicata in data 8 marzo 2023.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente, deve essere osservato in diritto, che il Legislatore privilegia la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è pertanto necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
All'esito del procedimento, le parti hanno concluso, in sede di precisazione delle conclusioni congiunte, con domande convergenti in punto di responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma dell'affido condiviso dei figli pagina 7 di 11 minori (in data 2 dicembre 2013) e (in data 26 giugno 2015) ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione paterna come attualmente attuata.
Le parti, nonostante una iniziale situazione di conflitto, sono riuscite apprezzabilmente nel tempo a esercitare con maggiore efficacia ed effettività i poteri e ad assolvere con impegno ai doveri nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale, mantenendo una collaborazione reciproca nell'esclusivo interesse dei minori e riuscendo a consolidare una sufficientemente aperta e serena comunicazione, ciò anche grazie ai supporti di carattere psicologico intrapresi, come anche dimostrato dal raggiungimento di un accordo completo.
All'esito del giudizio quindi e considerati gli elementi di valutazione acquisiti sulla coppia genitoriale, prendendo anche apprezzabilmente atto del pieno accordo da parte dei genitori che ancora di più mostra lo sforzo e l'impegno ad assumere un ruolo genitoriale maggiormente collaborativo e sereno, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le conclusioni congiunte, con la conferma dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre vissuto presso l'abitazione di Milano, via Raffaello ANzio n. 22 e con la regolamentazione della frequentazione oggetto di accordo del tutto adeguata a far mantenere un rapporto stabile ed equilibrato tra i figli e il padre.
Il Tribunale auspica che le parti possano aver posto da parte il loro conflitto iniziale e che continuino con serietà
e responsabilità a mantenere il supporto in essere dei bambini come da impegno dalle medesime formalizzato Per_ (Dott.ssa per e Dott.ssa per , sotto la supervisione del Dott. Persona_3 Persona_4 Per_2
avviando ogni altro supporto necessario ed utile per gestire in modo sempre sereno e condiviso la Persona_5 genitorialità mantenendo un canale di comunicazione collaborativo, anche al fine di evitare che emergano in futuro situazioni meritevoli di attenzione da parte di questo Tribunale. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Mantenimento dei figli. Ulteriori statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, in particolare al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite che qui si richiamano, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte anche con riferimento alle ulteriori pattuizioni negoziali può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Spese di lite
pagina 8 di 11 Stante l'accordo tra le parti, le spese devono dichiararsi interamente compensate, dando atto della rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F ;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, dando atto che è stata già emessa da questo Tribunale, in data 1 marzo 2023, sentenza non definitiva N. 1800/2023 di scioglimento del matrimonio civile, pubblicata in data 8 marzo 2023,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide;
1) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (in data 2 dicembre 2013) e (in data 26 giugno 2015) Per_1 Per_2 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Milano, via Raffaello ANzio n. 22; le decisioni più importanti (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute) per i figli saranno assunte congiuntamente dai genitori, mentre saranno assunte disgiuntamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
2) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera, previo accordo con la madre e, comunque: - a fine settimane alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
– il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì, con accompagnamento a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo (dalla mattina del primo giorno di sospensione scolastica, ore 9.15, al 30 dicembre, ore 20) e il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 20 alla ripresa delle lezioni scolastiche, con accompagnamento a scuola); - vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre e in alternanza alla 'settimana bianca'/carnevale, con possibilità di diverso accordo, nell'interesse dei figli;
– a settimane alterne nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, precisamente dal 31 luglio ore 18 al 16 agosto ore 20 e dal 16 agosto ore 18 al 31 agosto ore 20 (a giugno e settembre si applicherà la regolamentazione ordinaria) - i c.d. ponti verranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana ad essi collegati.
Nei periodi di sospensione scolastica i prelievi del padre avverranno presso la casa della madre alle ore 9.15, salvo casi di comprovata diversa necessità e salvo quanto sopra, nel dettaglio, meglio specificato;
3) DA' ATTO che le parti hanno concordato che ciascun genitore, indipendentemente dalla competenza in merito alla giornata con i figli potrà partecipare alle attività ludiche, sportive, culturali degli stessi;
Per_
4) DA' ATTO che i genitori hanno confermato il supporto in essere dei bambini (Dott.ssa per Persona_3
e Dott.ssa per , sotto la supervisione del Dott. Persona_4 Per_2 Persona_5
5) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, con decorrenza dal novembre 2024, che i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro. Dal novembre
2024, cesserà, quindi, come da accordo, il versamento dell'assegno di mantenimento mensile corrisposto dal signor alla signora per il mantenimento dei figli. CP_1 Pt_1
pagina 9 di 11 6) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre terrà a proprio carico per i figli nella misura del 100%, le spese indicate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano il 14.11.2017 e qui testualmente riportata (fatta eccezione per le spese per la baby sitter che resta a carico del genitore che se ne avvale):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 10 di 11 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese scolastiche, il padre continuerà a tenere a proprio esclusivo carico il costo del
Collegio AN RL (retta, libri, gite scolastiche, mensa) che i figli oggi frequentano e che entrambi continueranno a frequentare fino al termine della 'scuola media', salvo diverse concordi decisioni dei genitori.
7) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'assegno Unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla
Signora Pt_1
8) DA' ATTO che i genitori si impegnano a consentire il rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli nonché di ogni documento valido per il loro espatrio;
9) PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e che nessun contributo (assegno di mantenimento/assegno divorzile) è da riconoscersi dall'uno all'altro;
10) PRENDE ATTO che con l'adempimento di quanto previsto nelle conclusioni congiunte, le parti dichiarano di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio, dichiarando anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessa all'intercorso matrimonio, ivi compreso l'adempimento degli accordi di separazione e dell'ordinanza presidenziale 4.10.2022 nel presente giudizio.
11) COMPENSA le spese legali con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F..
SENTENZA, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST. DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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