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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 92/2023 R.G.
Promossa dal
con sede in Cagliari (Partita I.V.A. n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Davide Valeriano Bonifacio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
Ricorrente opponente
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C.F._1
BE TA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Convenuto opposto
E in contraddittorio con il in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_2 di procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Andrea Casu, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura comunale
Terzo chiamato
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2023 il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 577/2022, emesso in data 2.12.2022, mediante il quale, su ricorso del signor , gli era stato ingiunto in solido con il Controparte_1 CP_2 il pagamento della somma di euro 4.197,00, oltre rivalutazione monetaria e
[...]
pagina 1 interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, ed oltre le spese legali del procedimento monitorio.
Come indicato nel ricorso per ingiunzione, il lavoratore ha richiesto il CP_1 pagamento di quanto a lui dovuto a titolo di retribuzioni per tredicesima mensilità 2021
e per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022. La domanda è stata dispiegata in via monitoria sia nei confronti del , quale datore di lavoro, sia nei Parte_1 confronti del quale stazione appaltante, tenuta al pagamento ex art. Controparte_2
1676 c.c..
A fondamento dell'opposizione il ha invocato la responsabilità del Parte_1 [...]
di cui ha richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa, in ragione CP_2 dei ritardi posti in essere dall'Ente nel pagamento dei corrispettivi dell'appalto, osservando come tale situazione avesse inevitabilmente comportato, a sua volta, in capo all'appaltatore, ritardi nel pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti.
Il ha altresì vantato dei crediti nei confronti del Parte_1 Controparte_2 solidalmente obbligato ex art. 1676 c.c., in ragione dell'utilizzo esclusivo del magazzino dell'EXMA, dei consumi energetici addebitati al per la Parte_1 climatizzazione della sala, del mancato utilizzo della stessa e del conseguente debito dell'Amministrazione a sostanziale titolo di canone di concessione, nonché a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo degli impianti a causa della mancata manutenzione straordinaria da parte dell'Ente.
Il ha quindi concluso affinché il Tribunale, previa autorizzazione alla Parte_1 chiamata in causa del quale “soggetto passivo solidale del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto”, volesse:
- revocare l'avverso decreto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa pretesa;
- condannare il al pagamento delle retribuzioni o, in via Controparte_2 subordinata, degli accessori conseguenti al ritardato pagamento delle retribuzioni;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato le avverse argomentazioni difensive.
Ha in particolare osservato come il opponente non avesse mosso alcuna Parte_1 contestazione in merito alla spettanza e all'entità del proprio credito di natura retributiva.
3. Autorizzata la chiamata in causa, il costituitosi in giudizio, ha Controparte_2 contestato le difese di parte opponente.
Per quanto concerneva, in particolare, gli asseriti crediti che il aveva inteso Parte_1 far valere ai fini dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., il ha rilevato che CP_2
pagina 2 l'invocata disposizione di legge prevede l'azione diretta del lavoratore nei limiti del debito esistente al momento della domanda, osservando altresì come gli asseriti crediti del nei suoi confronti fossero privi di qualunque prova o allegazione. Parte_1
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In corso di causa, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, ad opera del di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo, a titolo di Controparte_2 capitale e di spese del procedimento monitorio.
Nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, tutte le parti hanno quindi dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, parte opponente ed il ne hanno richiesto la compensazione, mentre il lavoratore opposto Controparte_2 ha richiesto la condanna dell'opponente alla rifusione delle stesse, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
*******
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il
[...] provveduto al pagamento della somma ingiunta. CP_2
Per effetto del siffatto pagamento, si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti in relazione all'oggetto della causa, costituito dalle pretese creditorie fatte valere dal lavoratore, così determinando la caducazione dell'interesse delle parti stesse ad agire e a contraddire.
6. Si deve quindi procedere al regolamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, si osserva a tal fine che l'opposizione non sarebbe stata accolta.
Il lavoratore opposto ha prodotto, fin dalla fase monitoria, le buste paga emesse dal opponente, dalle quali risulta il complessivo credito azionato. Parte_1
A fronte di ciò, il datore di lavoro opponente, obbligato al pagamento delle retribuzioni, nulla ha inteso eccepire al riguardo.
Per quanto concerne la chiamata in causa del si osserva che parte Controparte_2 opponente non poteva pretendere di essere esentata e/o manlevata dall'obbligo di pagamento delle retribuzioni, al quale è tenuta in ragione della sua qualità di datore di lavoro.
Del resto, è noto che l'azione diretta che il lavoratore, quale ausiliare dell'appaltatore, ha ai sensi dell'art. 1676 c.c. nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro appaltatore, nei limiti del corrispettivo spettantegli, è indipendente da quella che egli ha nei confronti di quest'ultimo.
pagina 3 Ed infatti, la responsabilità del committente è pur sempre sussidiaria, ragion per cui non viene meno quella del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, ovvero il datore di lavoro.
Pertanto, in virtù della ravvisata soccombenza virtuale, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti del lavoratore opposto.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia trattata e del valore della causa (cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel caso di specie tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa unicamente in base alle produzioni curate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compenso di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.11.2025.
Il giudice dott. Andrea Bernardino
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