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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4182/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il dì 21/08/1978 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Di C.F._1
Maggio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._2
Corsaro, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 6 Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente a Pedara in data 5.06.2004 - trascritto in detto Comune al n.17, parte 2, serie A, anno 2004) – è nato in data [...] il figlio e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla Per_1
grave violazione da parte del marito dei doveri nascenti dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso il padre, ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di € 100,00.
Si è costituito in giudizio , il quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto della pronuncia di addebito nei suoi confronti, e di porre a carico della ricorrente l'onere di versargli, a titolo di mantenimento per un assegno di € 200,00 mensili, oltre il 50% Per_1
delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 6.06.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, nulla opponendo quest'ultimo.
Con ordinanza emessa in data 14.06.2023 - preso atto che nelle more del giudizio era divenuto maggiorenne, seppur Persona_2
pagina 2 di 6 non economicamente autonomo- veniva posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi
[...]
, senza addebito alcuno, avendo la ricorrente rinunziato alla Pt_2 relativa domanda all'udienza di prima comparizione del 6.06.2023.
Quanto alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che convivente con il padre, non ha ancora Per_1 raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuto da poco maggiorenne, nel corso del presente giudizio, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al pagina 3 di 6 mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza
l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della
Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
pagina 4 di 6 nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni delle parti in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da si presume che questi, in ragione della giovanissima età in Per_1
quanto da poco divenuto maggiorenne e dell'obiettiva difficoltà di inserimento nell'attuale mercato del lavoro, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, circostanza che non può essere a lui addebitata, non avendo egli fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di una stabile occupazione.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico della ricorrente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura di € 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (entrambe le parti sono prive di stabile attività lavorativa e il resistente è titolare di pensione di invalidità), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte non avendo le parti prodotto alcuna documentazione reddituale.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età del figlio e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Nulla deve essere disposto in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, atteso che non sono state formulate domande sul punto.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della prevalenza della domanda di status e in difetto di una situazione di vera soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
4182/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto a Pedara il 5.06.2004 e Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 17, Parte
2 Serie A anno 2004;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
per il mantenimento di ntro il giorno 5 di Controparte_1 Per_1 ogni mese, un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4182/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il dì 21/08/1978 (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Di C.F._1
Maggio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria C.F._2
Corsaro, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 6 Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente a Pedara in data 5.06.2004 - trascritto in detto Comune al n.17, parte 2, serie A, anno 2004) – è nato in data [...] il figlio e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla Per_1
grave violazione da parte del marito dei doveri nascenti dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso il padre, ponendo a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di € 100,00.
Si è costituito in giudizio , il quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto della pronuncia di addebito nei suoi confronti, e di porre a carico della ricorrente l'onere di versargli, a titolo di mantenimento per un assegno di € 200,00 mensili, oltre il 50% Per_1
delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione del 6.06.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione nei confronti del marito, nulla opponendo quest'ultimo.
Con ordinanza emessa in data 14.06.2023 - preso atto che nelle more del giudizio era divenuto maggiorenne, seppur Persona_2
pagina 2 di 6 non economicamente autonomo- veniva posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi
[...]
, senza addebito alcuno, avendo la ricorrente rinunziato alla Pt_2 relativa domanda all'udienza di prima comparizione del 6.06.2023.
Quanto alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio, il figlio è divenuto maggiorenne, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che convivente con il padre, non ha ancora Per_1 raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuto da poco maggiorenne, nel corso del presente giudizio, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al pagina 3 di 6 mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza
l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della
Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
pagina 4 di 6 nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni delle parti in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da si presume che questi, in ragione della giovanissima età in Per_1
quanto da poco divenuto maggiorenne e dell'obiettiva difficoltà di inserimento nell'attuale mercato del lavoro, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, circostanza che non può essere a lui addebitata, non avendo egli fruito di un sufficiente arco temporale, dal completamento del percorso di studi, per la ricerca di una stabile occupazione.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico della ricorrente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura di € 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (entrambe le parti sono prive di stabile attività lavorativa e il resistente è titolare di pensione di invalidità), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte non avendo le parti prodotto alcuna documentazione reddituale.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età del figlio e delle crescenti esigenze legate al suo sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Nulla deve essere disposto in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, atteso che non sono state formulate domande sul punto.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della prevalenza della domanda di status e in difetto di una situazione di vera soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
4182/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto a Pedara il 5.06.2004 e Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 17, Parte
2 Serie A anno 2004;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
per il mantenimento di ntro il giorno 5 di Controparte_1 Per_1 ogni mese, un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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