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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 1036/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 24 settembre 2024, n. 584 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
e per essa, quale mandataria, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi del foro di Verona per mandato in atti APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Di Febo del Controparte_1
foro di Imperia per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “In via principale:
- riformare la sentenza n. 584/2024, pubblicata il 24/9/2024 del Tribunale di
Imperia (RG 2074/2022), e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
419/2022 del 16/8/2022 (RG 1419/2022), rigettando l'opposizione proposta da controparte;
In via subordinata:
accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Parte_1
confronti di controparte della somma di € 7.320,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi come da decreto, con condanna al pagamento della predetta somma;
In ogni caso:
condannare la controparte alla restituzione delle somme pagate a titolo di spese legali, come quantificate in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e
CPA come per legge”.
per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito: respingere il ricorso in appello proposto da Parte_1
e per essa, quale mandataria, , avverso la sentenza
[...] Parte_2
n.584/2024 emessa dal Tribunale di Imperia, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Per l'effetto, confermare in ogni suo punto la pronuncia impugnata. Condannare l'appellante all'integrale pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTO Con ricorso al Tribunale di Imperia Ifis affermava di avere acquistato da MP il credito vantato dalla Banca nei confronti di , nascente da un Controparte_1
contratto di conto corrente stipulato dalla con MP. La cessione del CP_1
credito era stata notificata a mezzo raccomandata alla debitrice ceduta, che aveva riconosciuto l'esistenza del debito, sottoscrivendo un piano di rientro. Ciò premesso, contestava l'inadempimento della debitrice e chiedeva il pagamento della somma 7.320,28. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la contestava la nullità del contratto di conto corrente stipulato con MP CP_1
ed eccepiva il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente. La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale accogliendo l'opposizione revocava il decreto Pt_ ingiuntivo. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale afferma di avere provato l'esistenza e la titolarità del credito: da ciò discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Pt_
per sostenere la propria legittimazione ad agire – ovvero la titolarità del credito – ha prodotto la cessione stipulata con atto del 28.12.2018, avente per oggetto la cessione di crediti in blocco. Il Tribunale ha osservato che il contratto in questione non è stato sottoscritto da MP, titolare del rapporto di conto corrente, ma da un soggetto diverso, ovvero da Controparte_2
Pertanto, in difetto di sottoscrizione della cedente, non sarebbe intervenuta Pt_ alcuna valida cessione da MP ad , che non sarebbe legittimata ad agire per difetto di titolarità del credito. La notificazione della cessione alla debitrice ceduta costituisce una condizione per l'opponibilità della cessione al debitore, ma non costituisce la prova certa dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto. La ricognizione del debito non avrebbe alcun effetto vincolante per la debitrice, non costituendo fonte autonoma di obbligazione, ma invertendo soltanto l'onere della prova circa la titolarità del credito: esclusa – per l'appunto
– dal fatto che il contratto di cessione non è stato sottoscritto dalla cedente.
Pt_
ha proposto un unico motivo di appello col quale afferma di avere provato l'esistenza e la titolarità del credito. Il motivo è fondato.
Quanto all'esistenza del credito, il contratto di conto corrente, stipulato per Pt_ iscritto da MP con la è stato prodotto in giudizio da : esso CP_1
contiene l'indicazione delle condizioni generali e delle clausole contrattuali che regolano il servizio, sottoscritte ed approvate specificamente dalla cliente. La difesa dell'appellata osserva che il documento in esame non sarebbe riferibile alla non contenendo i suoi dati anagrafici. Inoltre, sarebbe carente il CP_1
contenuto, mancando l'indicazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese applicabili al rapporto in contestazione.
Queste difese non sono accoglibili. Il contratto è sicuramente riferibile alla che lo ha sottoscritto personalmente e non ha disconosciuto la propria CP_1
sottoscrizione. Il documento in esame riporta le condizioni economiche del contratto con l'indicazione specifica del tasso di interesse, delle commissioni e delle altre spese applicabili al rapporto di conto corrente.
Quanto alla titolarità del credito, l'appellante osserva in principio che la cessione non richiede la forma scritta ad substantiam. Il principio di diritto è stato enunciato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art.58 D.Lgs.
n.385 del 1993 – che è un contratto a forma libera – è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass., 13.06.2024, n.16526). Nella fattispecie, la stipulazione del contratto è provata dalla pubblicazione nella G.U. n.7 del 17.01.2019 dell'avviso di cui all'art.58 D.Lgs.n.385 del 1993. L'appellante ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti allegati al contratto di cessione, tra cui risulta quello nei confronti della Infine, la debitrice, avendo riconosciuto CP_1
l'esistenza del debito e proposto un piano di rientro alla creditrice, ha anche accettato la cessione, senza fare contestazioni sulla sua validità. Invero, la ricognizione del debito può valere come accettazione della cessione, ai sensi dell'art.1264 C.C., quando sia effettuata a favore del cessionario e contenga una chiara identificazione di quest'ultimo come nuovo titolare del credito. Essa, identificando il cessionario come il nuovo titolare del credito, esclude la validità dei pagamenti effettuati al creditore originario.
Risulta quindi provata dagli atti – siccome riconosciuta dalla stessa debitrice – la Pt_ titolarità del credito in capo ad .
Accogliendo l'appello e riformando la sentenza del Tribunale, conferma il decreto ingiuntivo.
Liquida a carico della le spese di entrambi i gradi del giudizio in CP_1
applicazione del principio di soccombenza. L'Appellante ha anche diritto alla restituzione della somma corrisposta alla controparte in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data del versamento alla data della restituzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro
APPELLATA Controparte_1
così decide: In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, respinge l'opposizione di e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Imperia il 16/8/2022 n.419.
Pt_ Condanna e rimborsare ad le spese di causa, che liquida Controparte_1
nella somma complessiva di euro 3.000,00 per il primo grado e di euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna a restituire all'appellante la somma di euro Controparte_1
3.135,50 con gli interessi legali dalla data del versamento alla data della restituzione.
Genova, 12 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 1036/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 24 settembre 2024, n. 584 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
e per essa, quale mandataria, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi del foro di Verona per mandato in atti APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Di Febo del Controparte_1
foro di Imperia per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “In via principale:
- riformare la sentenza n. 584/2024, pubblicata il 24/9/2024 del Tribunale di
Imperia (RG 2074/2022), e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
419/2022 del 16/8/2022 (RG 1419/2022), rigettando l'opposizione proposta da controparte;
In via subordinata:
accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Parte_1
confronti di controparte della somma di € 7.320,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi come da decreto, con condanna al pagamento della predetta somma;
In ogni caso:
condannare la controparte alla restituzione delle somme pagate a titolo di spese legali, come quantificate in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e
CPA come per legge”.
per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito: respingere il ricorso in appello proposto da Parte_1
e per essa, quale mandataria, , avverso la sentenza
[...] Parte_2
n.584/2024 emessa dal Tribunale di Imperia, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Per l'effetto, confermare in ogni suo punto la pronuncia impugnata. Condannare l'appellante all'integrale pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTO Con ricorso al Tribunale di Imperia Ifis affermava di avere acquistato da MP il credito vantato dalla Banca nei confronti di , nascente da un Controparte_1
contratto di conto corrente stipulato dalla con MP. La cessione del CP_1
credito era stata notificata a mezzo raccomandata alla debitrice ceduta, che aveva riconosciuto l'esistenza del debito, sottoscrivendo un piano di rientro. Ciò premesso, contestava l'inadempimento della debitrice e chiedeva il pagamento della somma 7.320,28. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la contestava la nullità del contratto di conto corrente stipulato con MP CP_1
ed eccepiva il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente. La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale accogliendo l'opposizione revocava il decreto Pt_ ingiuntivo. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale afferma di avere provato l'esistenza e la titolarità del credito: da ciò discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Pt_
per sostenere la propria legittimazione ad agire – ovvero la titolarità del credito – ha prodotto la cessione stipulata con atto del 28.12.2018, avente per oggetto la cessione di crediti in blocco. Il Tribunale ha osservato che il contratto in questione non è stato sottoscritto da MP, titolare del rapporto di conto corrente, ma da un soggetto diverso, ovvero da Controparte_2
Pertanto, in difetto di sottoscrizione della cedente, non sarebbe intervenuta Pt_ alcuna valida cessione da MP ad , che non sarebbe legittimata ad agire per difetto di titolarità del credito. La notificazione della cessione alla debitrice ceduta costituisce una condizione per l'opponibilità della cessione al debitore, ma non costituisce la prova certa dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto. La ricognizione del debito non avrebbe alcun effetto vincolante per la debitrice, non costituendo fonte autonoma di obbligazione, ma invertendo soltanto l'onere della prova circa la titolarità del credito: esclusa – per l'appunto
– dal fatto che il contratto di cessione non è stato sottoscritto dalla cedente.
Pt_
ha proposto un unico motivo di appello col quale afferma di avere provato l'esistenza e la titolarità del credito. Il motivo è fondato.
Quanto all'esistenza del credito, il contratto di conto corrente, stipulato per Pt_ iscritto da MP con la è stato prodotto in giudizio da : esso CP_1
contiene l'indicazione delle condizioni generali e delle clausole contrattuali che regolano il servizio, sottoscritte ed approvate specificamente dalla cliente. La difesa dell'appellata osserva che il documento in esame non sarebbe riferibile alla non contenendo i suoi dati anagrafici. Inoltre, sarebbe carente il CP_1
contenuto, mancando l'indicazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese applicabili al rapporto in contestazione.
Queste difese non sono accoglibili. Il contratto è sicuramente riferibile alla che lo ha sottoscritto personalmente e non ha disconosciuto la propria CP_1
sottoscrizione. Il documento in esame riporta le condizioni economiche del contratto con l'indicazione specifica del tasso di interesse, delle commissioni e delle altre spese applicabili al rapporto di conto corrente.
Quanto alla titolarità del credito, l'appellante osserva in principio che la cessione non richiede la forma scritta ad substantiam. Il principio di diritto è stato enunciato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art.58 D.Lgs.
n.385 del 1993 – che è un contratto a forma libera – è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass., 13.06.2024, n.16526). Nella fattispecie, la stipulazione del contratto è provata dalla pubblicazione nella G.U. n.7 del 17.01.2019 dell'avviso di cui all'art.58 D.Lgs.n.385 del 1993. L'appellante ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti allegati al contratto di cessione, tra cui risulta quello nei confronti della Infine, la debitrice, avendo riconosciuto CP_1
l'esistenza del debito e proposto un piano di rientro alla creditrice, ha anche accettato la cessione, senza fare contestazioni sulla sua validità. Invero, la ricognizione del debito può valere come accettazione della cessione, ai sensi dell'art.1264 C.C., quando sia effettuata a favore del cessionario e contenga una chiara identificazione di quest'ultimo come nuovo titolare del credito. Essa, identificando il cessionario come il nuovo titolare del credito, esclude la validità dei pagamenti effettuati al creditore originario.
Risulta quindi provata dagli atti – siccome riconosciuta dalla stessa debitrice – la Pt_ titolarità del credito in capo ad .
Accogliendo l'appello e riformando la sentenza del Tribunale, conferma il decreto ingiuntivo.
Liquida a carico della le spese di entrambi i gradi del giudizio in CP_1
applicazione del principio di soccombenza. L'Appellante ha anche diritto alla restituzione della somma corrisposta alla controparte in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data del versamento alla data della restituzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro
APPELLATA Controparte_1
così decide: In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, respinge l'opposizione di e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Imperia il 16/8/2022 n.419.
Pt_ Condanna e rimborsare ad le spese di causa, che liquida Controparte_1
nella somma complessiva di euro 3.000,00 per il primo grado e di euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Condanna a restituire all'appellante la somma di euro Controparte_1
3.135,50 con gli interessi legali dalla data del versamento alla data della restituzione.
Genova, 12 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE