Art. 2.
Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .