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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19504/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TOSO FRANCA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. CASCIONE ADELE, presso cui Controparte_1 ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa del 11.4.2023
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra Parte_1
e il Sig. il 28 dicembre 2002, a San Josè - Costa Rica,
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di Torino al numero 77, ufficio 3, parte 2, serie C, anno 2003.
pagina 1 di 5 Ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle prescritte trascrizioni della emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre o, in subordine, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la mamma, dandosi atto che il figlio maggiorenne, studente, vive con la mamma e che i figli non si trattengono con il padre dal 30 aprile 2022.
4) Assegnare l'abitazione della casa familiare con gli arredi esistenti alla moglie che ne è proprietaria.
3) Disporre che entro il giorno 5 di ogni mese, il Sig. paghi alla Sig.ra a Controparte_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 1.000,00 (mille), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo.
4) A conferma della condizione di separazione che prevede che la madre collocataria percepisca in via esclusiva ed integrale gli assegni familiari, disporre che l'assegno unico sia richiesto ed usufruito al 100% dalla madre, collocataria della prole.
Col favore delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario ed accessori.
Per parte resistente come da memoria di precisazione della domanda del 4.10.2023
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
– disporre l'affido condiviso dei figli (Torino, 04.07.2003) e (Torino, 17.02.2007), al Per_1 PE momento residenti presso l'abitazione della madre, con facoltà dei medesimi di decidere le modalità di frequentazione e di soggiorno presso ciascun genitore, tenuto conto dei loro desideri e dei loro impegni;
– disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_1 PE con il versamento della somma mensile di Euro 900,00= (Euro 450,00= per ciascun figlio) alla sig.ra
aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al concorso nelle spese Parte_1 straordinarie nella misura del 50%, previamente concordate, necessitate e documentate, nel rispetto del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli del 15.03.2016”;
– disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% nelle spese di viaggio per i trasferimenti dei figli in Costa Rica, concordando le modalità di accompagnamento prima di ogni singolo viaggio.
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
San Josè (Costa Rica) il 28/12/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 77, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli il 4.7.2003 e il 17.2.2007. Per_1 PE
pagina 2 di 5 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 12.4.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.4.2021.
Con ricorso depositato il 21/10/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla stessa o, in PE subordine, quello condiviso;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé e la corresponsione di una somma di denaro mensile per il mantenimento dei figli pari a 1.000,00 euro mensili, oltre alla percezione al 100 % dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio in data 1.3.2023, non opponendosi alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con assegnazione della casa PE coniugale alla ricorrente e il versamento della somma di 700,00 euro mensili per il mantenimento di entrambi i figli. Chiedeva altresì la percezione al 50 % ciascuno tra i coniugi dell'Assegno Unico Universale.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 21.3.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva PE assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 900,00 (450,00 a figlio) al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 10.7.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere. Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con la richiesta di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali territoriali ed al Servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, all'esito dell'udienza del 18.12.2023 il Giudice Istruttore modificava l'ordinanza presidenziale, disponendo che il minore PE venisse affidato in via esclusiva alla madre in seguito al trasferimento del resistente in Costa Rica. All'udienza del 10.3.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e, assegnati i termini ex art 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento e collocazione del figlio e assegnazione casa famigliare PE
Nulla può disporsi in ordine all'affidamento del figlio che è diventato, nelle more, maggiorenne PE
(in data 17.2.2025). In punto domanda di collocazione dei figli, e , presso la ricorrente e PE Per_1 assegnazione della casa famigliare, il Collegio prende atto che non vi è contrasto da dirimere tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
In ordine al contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che quanto valutato nell'ordinanza presidenziale del 21.3.2023, a pagina 3 di 5 condizioni economico - patrimoniali di ciascuna parte pressoché invariate, debba essere modificato in ragione della crescita dei figli e, quindi, dell'incremento delle loro esigenze di vita (cfr. sul punto Cass.
- Sez.
1 - Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”), nonché in considerazione della circostanza che sulla ricorrente, in via esclusiva, grava il mantenimento diretto dei figli, stante il trasferimento in Costa Rica del resistente a far data dall'anno 2023.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di porre a carico di parte resistente, il versamento del contributo mensile di 1.000,00 euro complessivi per il mantenimento dei figli (500,00 euro a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di percepire al 100% l'assegno unico universale Inps, nulla dispone il Tribunale, attesto che trattasi di prestazione spettante in via diretta ai figli divenuti maggiorenni, i quali possono avanzare in via autonoma domanda di erogazione dell'assegno all'INPS.
Va rigettata la domanda di parte resistente di contribuzione, nella misura del 50% tra ciascuna parte, per i trasferimenti dei figli in Costa Rica, ritenendo che le spese di viaggio debbano essere sopportate dal genitore che ha fatto la scelta di allontanarsi, stabilendosi all'estero.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura di 3/4, dovendosi porre la restante parte (1/4) a carico di parte resistente, stante la sua soccombenza sulla domanda di mantenimento dei figli.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa
Fase studio € 1.701,00
Fase introduttiva € 1.204,00
Fase istruttoria € 1.806,00
Fase decisoria € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
DA' ATTO che la casa familiare, con gli arredi che la compongono, è assegnata ad Parte_1
[...]
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di Per_1 PE deposito del ricorso (ottobre 2022), l'assegno di € 1.000,00 (500,00 a figlio), da rivalutarsi pagina 4 di 5 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad la Controparte_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/4) che liquida in complessivi € 1.904,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19504/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TOSO FRANCA, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. CASCIONE ADELE, presso cui Controparte_1 ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa del 11.4.2023
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra Parte_1
e il Sig. il 28 dicembre 2002, a San Josè - Costa Rica,
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di Torino al numero 77, ufficio 3, parte 2, serie C, anno 2003.
pagina 1 di 5 Ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle prescritte trascrizioni della emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre o, in subordine, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la mamma, dandosi atto che il figlio maggiorenne, studente, vive con la mamma e che i figli non si trattengono con il padre dal 30 aprile 2022.
4) Assegnare l'abitazione della casa familiare con gli arredi esistenti alla moglie che ne è proprietaria.
3) Disporre che entro il giorno 5 di ogni mese, il Sig. paghi alla Sig.ra a Controparte_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 1.000,00 (mille), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo.
4) A conferma della condizione di separazione che prevede che la madre collocataria percepisca in via esclusiva ed integrale gli assegni familiari, disporre che l'assegno unico sia richiesto ed usufruito al 100% dalla madre, collocataria della prole.
Col favore delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario ed accessori.
Per parte resistente come da memoria di precisazione della domanda del 4.10.2023
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
– disporre l'affido condiviso dei figli (Torino, 04.07.2003) e (Torino, 17.02.2007), al Per_1 PE momento residenti presso l'abitazione della madre, con facoltà dei medesimi di decidere le modalità di frequentazione e di soggiorno presso ciascun genitore, tenuto conto dei loro desideri e dei loro impegni;
– disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Per_1 PE con il versamento della somma mensile di Euro 900,00= (Euro 450,00= per ciascun figlio) alla sig.ra
aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al concorso nelle spese Parte_1 straordinarie nella misura del 50%, previamente concordate, necessitate e documentate, nel rispetto del “Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli del 15.03.2016”;
– disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% nelle spese di viaggio per i trasferimenti dei figli in Costa Rica, concordando le modalità di accompagnamento prima di ogni singolo viaggio.
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
San Josè (Costa Rica) il 28/12/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 77, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli il 4.7.2003 e il 17.2.2007. Per_1 PE
pagina 2 di 5 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 12.4.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.4.2021.
Con ricorso depositato il 21/10/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla stessa o, in PE subordine, quello condiviso;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé e la corresponsione di una somma di denaro mensile per il mantenimento dei figli pari a 1.000,00 euro mensili, oltre alla percezione al 100 % dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio in data 1.3.2023, non opponendosi alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese, instando per l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con assegnazione della casa PE coniugale alla ricorrente e il versamento della somma di 700,00 euro mensili per il mantenimento di entrambi i figli. Chiedeva altresì la percezione al 50 % ciascuno tra i coniugi dell'Assegno Unico Universale.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 21.3.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva PE assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 900,00 (450,00 a figlio) al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con sentenza parziale in data 10.7.2023 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere. Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con la richiesta di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali territoriali ed al Servizio di NPI/Psicologia età evolutiva, all'esito dell'udienza del 18.12.2023 il Giudice Istruttore modificava l'ordinanza presidenziale, disponendo che il minore PE venisse affidato in via esclusiva alla madre in seguito al trasferimento del resistente in Costa Rica. All'udienza del 10.3.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e, assegnati i termini ex art 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento e collocazione del figlio e assegnazione casa famigliare PE
Nulla può disporsi in ordine all'affidamento del figlio che è diventato, nelle more, maggiorenne PE
(in data 17.2.2025). In punto domanda di collocazione dei figli, e , presso la ricorrente e PE Per_1 assegnazione della casa famigliare, il Collegio prende atto che non vi è contrasto da dirimere tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
In ordine al contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che quanto valutato nell'ordinanza presidenziale del 21.3.2023, a pagina 3 di 5 condizioni economico - patrimoniali di ciascuna parte pressoché invariate, debba essere modificato in ragione della crescita dei figli e, quindi, dell'incremento delle loro esigenze di vita (cfr. sul punto Cass.
- Sez.
1 - Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”), nonché in considerazione della circostanza che sulla ricorrente, in via esclusiva, grava il mantenimento diretto dei figli, stante il trasferimento in Costa Rica del resistente a far data dall'anno 2023.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di porre a carico di parte resistente, il versamento del contributo mensile di 1.000,00 euro complessivi per il mantenimento dei figli (500,00 euro a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente di percepire al 100% l'assegno unico universale Inps, nulla dispone il Tribunale, attesto che trattasi di prestazione spettante in via diretta ai figli divenuti maggiorenni, i quali possono avanzare in via autonoma domanda di erogazione dell'assegno all'INPS.
Va rigettata la domanda di parte resistente di contribuzione, nella misura del 50% tra ciascuna parte, per i trasferimenti dei figli in Costa Rica, ritenendo che le spese di viaggio debbano essere sopportate dal genitore che ha fatto la scelta di allontanarsi, stabilendosi all'estero.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura di 3/4, dovendosi porre la restante parte (1/4) a carico di parte resistente, stante la sua soccombenza sulla domanda di mantenimento dei figli.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa
Fase studio € 1.701,00
Fase introduttiva € 1.204,00
Fase istruttoria € 1.806,00
Fase decisoria € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
DA' ATTO che la casa familiare, con gli arredi che la compongono, è assegnata ad Parte_1
[...]
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di Per_1 PE deposito del ricorso (ottobre 2022), l'assegno di € 1.000,00 (500,00 a figlio), da rivalutarsi pagina 4 di 5 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere ad la Controparte_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/4) che liquida in complessivi € 1.904,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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