Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
In sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento può essere eseguito sulla base dei fatti che costituiscono la condotta materiale ma deve tenere conto di tutti gli elementi accertati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio in quanto nella valutazione dell'elemento psicologico del delitto di truffa e falso ideologico in atto pubblico non si era tenuto conto dell'esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa favorevole alla tesi sostenuta dagli indagati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 42368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42368 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1404
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016746/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AR N. IL 30/11/1953;
2) AR NG N. IL 29/01/1949;
3) PA RM N. IL 01/11/1956;
avverso ORDINANZA del 13/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro che ha chiesto rigetto per LE e RM, a. c. r. per AL. Udito il difensore Avv. Amedeo Domenico del foro di Sala Consilina e Dolce Anacleto.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 310 c.p.p. in data 13 febbraio 2004, depositata il 24 marzo 2004, il Tribunale del riesame di Salerno accoglieva parzialmente l'appello proposto dal P.M. di Sala Consilina avverso l'ordinanza del locale Gip, in data 19 novembre 2003, (depositata il 21 novembre 2003) reiettiva di richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RM GE e AL MI nonché di applicazione della misura interdittiva dell'esercizio della attività professionale nei confronti dell'architetto RM LE. Il Tribunale adito in sede di appello osservava che i reati per i quali il PM aveva avanzato, con il gravame proposto, domanda cautelare erano i seguenti (riportati a pagg. 34 e 35 della ordinanza):
per AL: capi 4, 6, 7, 9 (capo 4): tentata truffa aggravata in concorso per avere, nella qualità di responsabile dell'UTC di Polla ed abusando del proprio ruolo pubblico, redatto, l'8 novembre 2000, una relazione tecnica, relativa al 2 progetto di lottizzazione "Le Magnolie", mendace in quanto assertiva della rispondenza del progetto relativo, al PRG, relazione che inoltrava al Consiglio Comunale per il prosieguo della procedura (delibera di C.C. n. 45 del 10 novembre 2000); capo 6) falsità ideologica consistita nella redazione della relazione tecnica sopra indicata, mendace per avere omesso di indicare che la lottizzazione in progetto era estesa, oltre che su mq 3685 in zona di espansione C1, anche su mq 816 in zona di rispetto autostradale;
capo 7) truffa consumata aggravata per avere, nella qualità detta, redatto, il 25 settembre 2001, una nuova relazione tecnica, relativa al 3 progetto di lottizzazione "Le Magnolie", mendace in quanto assertiva della rispondenza della convenzione di lottizzazione allegata al progetto, al PRG e la inoltrava al Consiglio Comunale che approvava la lottizzazione con delibera n. 39 del 28 settembre 2001 e rilasciava al coimputato RM la concessione edilizia n. 1271/2002, concessione che prevedeva, tra l'altro, possibilità edificatorie maggiori di quelle urbanisticamente assentibili nella misura di mq 342; capo 9) falsità ideologica nella redazione della relazione tecnica al 3 progetto di lottizzazione, nella quale si attestava che la convenzione di lottizzazione allegata al progetto era rispondente al PRG mentre si sottaceva che la lottizzazione riguardava anche mq 816 di rispetto autostradale. per RM: capi 1, 3, 4, 6, 7, 9: (capo 1), concorso in tentata truffa aggravata per avere, quale proprietario del terreno da lottizzare, istigato l'architetto LE a redigere, nel marzo 2000, il progetto di lottizzazione "Le magnolie" attestando falsamente nella relazione tecnico- illustrativa che il terreno ricadeva per intero (mq 4501) in zona residenziale di espansione del tipo C1 laddove invece esso ricadeva per mq 816 in zona di rispetto autostradale, così calcolando sulla superficie territoriale in eccesso tutti gli altri parametri urbanistici, tra i quali la entità della copertura realizzabile e ponendosi nella condizione di ottenere dal Consiglio comunale l'assenso edilizio per possibilità edificatorie maggiori di quelle consentite;
ulteriore condotta di rilevanza penale è poi quella di avere, nella medesima cornice giuridica, istigato i membri tecnici della Commissione edilizia ad emettere il parere mendace di cui al capo che segue;
capo 3) concorso in falsità ideologica per avere istigato membri tecnici della commissione edilizia ad esprimere parere urbanistico favorevole al 1 progetto di lottizzazione "Le Magnolie" nella seduta del 20 luglio 2000, sottacendo che esso ricadeva in parte in zona gravata dal vincolo di rispetto autostradale;
capo 4) concorso, in qualità di lottizzatore e beneficiario, nella condotta sopra specificata sub 4) a carico del AL;
capo 6) concorso in qualità di extraneus, nella condotta sopra specificata sub 6) a carico del AL;
capo 7) concorso nel reato di truffa sopra indicato sub 7), per avere istigato l'architetto LE a redigere il 3 progetto di lottizzazione "Le magnolie" attestando falsamente nella relazione tecnico-illustrativa che il terreno da realizzare ricadeva per intero in zona di espansione C1 mentre per mq 816 ricadeva in zona di rispetto autostradale, così calcolando in eccesso tutti gli altri parametri urbanistici tra i quali la cubatura realizzabile, nei termini sopra indicati sub 7), nonché istigazione del AL alla condotta descritta sopra sub 7); capo 9) concorso in qualità di extraneus al reato indicato sub 9) a carico di AL;
per LE: capi 1, 3, 4, 6, 7, 9: concorso, nella qualità di redattrice del 1, 2 e 3 progetto di lottizzazione "Le magnolie", nei reati come sopra specificati.
Nella sostanza, il PM aveva sostenuto esservi gravi indizi di colpevolezza a carico dei nominati imputati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati, essendo stato appurato, a suo avviso, che la approvazione della lottizzazione convenzionata per la realizzazione del complesso edilizio "Le Magnolie" e il successivo rilascio della concessione edilizia era stata fondata sulla prospettazione, da parte degli imputati, di dati relativi alla destinazione urbanistica del terreno interessato non corrispondenti al vero in maniera integrale, condotta atta ad integrare fatti di rilievo penale. In particolare era stato accertato che nella relazione al primo progetto di lottizzazione erano stati indicati dati, riproposti nel progetto definitivamente approvato, connotati da falsità ed in particolare era stata omessa, nella rappresentazione della destinazione urbanistica delle particelle interessate alla lottizzazione, la indicazione del vincolo di inedificabilità sulla fascia di rispetto autostradale. Ne era derivata la inclusione della area inedificabile nel calcolo delle superfici utili in modo da ottenere dati progettuali planovolumetrici maggiori di quelli assentibili in base al Piano regolatore vigente. La prospettazione era stata ripresa, negli stessi termini, dal parere espresso dalla Commissione edilizia comunale nel luglio 2000, dalla relazione dell'ing. AL responsabile dell'UTC, del novembre 2000 e dal parere del medesimo sulla convenzione di lottizzazione inerente il progetto in esame, parere del settembre 2001. Si ipotizzava un accordo fra il titolare della concessione, la progettista ed i tecnici comunali nella anzidetta prospettazione, da reputarsi illegittima come attestato poi da una relazione del geometra comunale del giugno 2002 e dalla consulenza tecnica collegiale disposta dallo stesso PM. Nella esecuzione del progetto, poi, era stata invasa, per alcuni metri, la fascia di rispetto autostradale (m 60). Il Gip aveva disatteso la ricostruzioni del PM, effettuata in termini di dolosità delle condotte, rilevando, tra l'altro che nella relazione dell'architetto LE era stato rappresentato che il terreno interessato dal progetto era delimitato dall'area di pertinenza della autostrada Salerno- Reggio Calabria e che nella tavola 5 erano state evidenziate le distanze dei fabbricati dai confini dell'area di 60 metri dalla autostrada. Nessuna alterazione era presente nei dati e nelle mappe presentate dal progettista e ciò incideva notevolmente sulla configurazione dell'elemento materiale ma anche su quello psicologico dei reati in contestazione. Il Gip aveva anche posto in evidenza la assenza di elementi concreti sul presupposto concorso nei reati e, quanto alle esigenze cautelari, aveva sottolineato come la incensuratezza del AL e della LE, unitamente alla modesta gravità dei precedenti del RM facevano prevedere per i primi la concessione del beneficio della sospensione condizionale e per il terzo la assenza delle dette esigenze.
Il Tribunale del riesame aveva concluso invece per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle contestazioni mosse sub 1, 4, 7 quanto alla LE, rilevando, conformemente alle risultanze procedimentali, che le residue (3, 6, 9: falsità ideologiche) non risultavano ascritte alla appellata;
gravi indizi erano apprezzati anche in riferimento alle contestazioni mosse ai coindagati RM e AL.
Veniva condivisa la impostazione della pubblica accusa e sostenuto che l'esame delle relazioni tecnico-illustrative, le sole a formare oggetto di contestazione, evidenziava la realizzazione del ripetuto mendacio e camuffamento dei dati urbanistici. Era stata in sostanza avviata una opera di lottizzazione abusiva in quanto in violazione dello strumento urbanistico, prevedendo il PRG di Polla la lottizzazione obbligatoria soltanto per i terreni in zone residenziali di espansione C1. Invece si era teso, colla mendace rappresentazione, a costruire più di quanto fosse urbanisticamente assentibile e a modificare di fatto la zona di rispetto autostradale in zona C1. La condotta evidenziata integrava, a parere del Tribunale, gli estremi degli artifici e raggiri richiesti dalla fattispecie di truffa, con conseguente induzione in errore del Consiglio comunale di Polla in ordine alla fattibilità e conformità urbanistica del progetto di lottizzazione. Il RM ne aveva tratto l'ingiusto profitto consistente nel conseguimento dell'assenso edilizio per possibilità edificatorie maggiori di quelle urbanisticamente consentite e il Comune aveva subito il danno connesso. Riteneva il Tribunale che la mancata alterazione dei dati progettuali, da parte della LE, non valesse ad inficiare la configurazione del mendacio contenuto nelle citate relazioni tecnico- illustrative. D'altra parte la specifica esperienza della LE consentiva di escludere che essa fosse incorsa in un errore connotato da buona fede, essendo invece onere del professionista proprio quello di documentarsi sugli strumenti urbanistici vigenti. In più, citava il Tribunale, in risposta ad una specifica censura della difesa, la giurisprudenza della suprema Corte riguardante la idoneità della condotta consistita nel rilascio di una concessione edilizia fondata su dati falsi, ad integrare il reato di truffa, configurandosi il danno a carico del Comune nella sussistenza, in concreto, del pregiudizio economico dato, ad esempio, dal dispendio di mezzi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. A illustrazione del dolo del AL venivano altresì segnalati il contrasto macroscopico del tenore delle affermazioni contenute nelle relazioni a sua firma col PRG, in una con la qualità rivestita dall'indagato. Anch'egli, nell'attestare la conformità del progetto e dello schema di convenzione in seguito ripresentato, al PRG, aveva omesso di evidenziare che la zona C1 era stata in essi rappresentata come più estesa di quella effettiva. Inoltre il Tribunale non dubitava della sussistenza del dolo dei reati di falso, dolo da ricercarsi non "aliunde" ma "nella stessa attestazione contraria al vero".
Il Tribunale evidenziava anche come la giurisprudenza amministrativa citata dalla difesa, secondo cui il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale determina un obbligo di distanza dalla detta sede stradale ma non la inedificabilità della area, sarebbe non pertinente al caso di specie. Caso nel quale, viceversa, sarebbe preminente la circostanza che sulle tavole del PRG del Comune di Polla l'area di rispetto autostradale è evidenziata con un tratteggio diverso da quello che connota la zona C1, fatto dal quale dovrebbe farsi discendere la differente destinazione urbanistica delle due zone e la non utilizzabilità della prima nei calcoli urbanistici consentiti per la seconda.
Quanto alla posizione del RM il Tribunale poneva in evidenza l'opera istigatrice nei confronti dei membri tecnici della Commissione edilizia desumibile dalla necessaria malafede degli stessi, dotati di competenza specifica nella materia e quindi sicuramente consapevoli di votare, nella seduta del luglio 2000 un parere- dello stesso tenore di quelli riferiti al AL- non conforme alle norme urbanistiche. Il dolo dei reati a lui contestati veniva desunto dal fatto che l'imprenditore, essendo il beneficiario della intera operazione, fondata su una macroscopica violazione della normativa urbanistica, non poteva che essere l'ispiratore e l'istigatore delle varie condotte accertate, a nulla rilevando che in seguito si fosse fatto autore di un atto di diffida ad adempiere (9 agosto 2001) notificato alla amministrazione comunale. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale apprezzava il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, desunto dalla pluralità e gravità delle condotte consistite nell'asservimento dei pubblici poteri ad interessi privati. Le attività illecite si sarebbero protratte per un lungo lasso di tempo. Inoltre, la personalità dei prevenuti era lumeggiata negativamente in ragione dei precedenti penali specifici della LE, dei carichi pendenti del AL e dello stato di non incensuratezza del RM. Il Tribunale reputava adeguata non solo per la LE, come richiesto dal PM, ma anche per gli altri due indagati la misura interdittiva onde impedire al AL di continuare a svolgere al Comune di Polla le stesse mansioni e al RM di svolgere la attività di costruttore, per mesi due.
Il Collegio argomentava anche in ordine alla ritenuta non doverosità dell'interrogatorio preventivo del AL ai sensi dell'art. 289 comma 2, in adesione ad un orientamento della Cassazione che in tal senso si è espressa quando la misura interdittiva sia applicata a seguito di un "ridimensionamento " della domanda cautelare del PM.. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame proponevano ricorso per Cassazione gli indagati citati.
Nell'interesse di AL veniva dedotta:
1) la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c), dell'art. 289 comma 2 in relazione all'art. 178 lett. c c.p.p. per avere, il giudice del riesame, applicato la misura interdittiva senza procedere al previo interrogatorio di garanzia con le modalità previste dagli arti 64 e 65 c.p.p.;
2) la inosservanza dell'art. 310 c.p.p. perché alla udienza camerale del 13 febbraio 2004 aveva partecipato non il PM presso il Tribunale del riesame ma quello presso il Tribunale di Sala Consilina;
3) la violazione dell'art. 21 del Regolamento edilizio del Comune di Polla e degli artt. 479, 640 c.p., in quanto è stato erroneamente affermato dal giudice dell'appello che le zone di rispetto autostradale non sono computabili ai fini della volumetria edificabile. Il giudice amministrativo avrebbe invece reiteratamente affermato il contrario, il vincolo in questione essendo preordinato soltanto ad impedire, da parte del proprietario, l'utilizzo di un'area prossima alla sede stradale. Tanto si desumerebbe anche dal rilievo che non è previsto indennizzo per il proprietario del terreno così vincolato.
La motivazione al riguardo fornita dal Tribunale sarebbe affetta da illogicità manifesta posto che lo stesso collegio avrebbe da un lato dato atto della condivisibilità della citata giurisprudenza amministrativa e, dall'altro, sostenuto che nel caso di specie essa sarebbe inoperante per effetto del tratteggio presente sulle tavole del Piano regolatore. Il Tribunale inoltre avrebbe omesso di considerare che il AL ha fornito, con i suoi pareri, dei meri enunciati interpretativi del PRG., in quanto tali non definibili falsi e comunque, proprio per la opinabilità della questione, non tali da integrare gli estremi dell'indizio "grave" di colpevolezza. 4) la violazione dell'art. 274 lett. c), per mancata specificazione degli elementi che darebbero luogo alla configurazione del pericolo di recidiva specifica. Invero la affermata "pluralità di condotte" in realtà si fonderebbe sulla reiterazione dello stesso comportamento, costituito da una interpretazione del PRG e comunque non sarebbe stata fornita motivazione sulla ininfluenza del decorso del tempo.
Nell'interesse di RM veniva dedotta
1) la erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e conseguente illogicità della motivazione sugli indizi di colpevolezza. Tutto l'impianto accusatorio, infatti, avrebbe erroneamente omesso di considerare che la giurisprudenza amministrativa ritiene le aree soggette a vincolo di inedificabilità in quanto di rispetto stradale, tuttavia computabili nel calcolo della cubatura realizzabile e prive di uno specifico connotato urbanistico. Tanto si riverberebbe sulla possibilità di qualificare il comportamento accertato come sintomatico di indizio grave di colpevolezza in ordine alle contestazioni mosse, essendo piuttosto evidente come la coindagata LE non abbia posto in essere alcun mendacio, indicando invece negli elaborati la presenza del vincolo stradale. La motivazione sulla malafede del RM non avrebbe poi tenuto nel debito conto che lo stesso si rese autore di una diffida rivolta agli organi comunali e che non risulta dimostrato alcun accordo criminoso con i coindagati.
Nell'interesse di LE, infine veniva dedotta:
1) la erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e conseguente illogicità della motivazione sugli indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe motivato sulla emissione, da parte del geometra comunale Perciasepe, il 12 gennaio 2000, di una certificazione urbanistica nella quale si attestava che non 816 ma 360 erano i mq ricadenti nella zona di rispetto stradale.
Il Tribunale avrebbe inoltre affermato il consapevole mendacio della LE la quale invece, nella relazione illustrativa aveva sempre dato atto della esistenza dell'area di rispetto stradale nelle misure imposte dagli strumenti urbanistici.
Sarebbe poi stato erroneamente affermato che l'area vincolata non è espunta dal calcolo dell'indice di edificabilità, sebbene, ovviamente, su di essa non sia realizzabile alcuna opera. Da tale circostanza deriverebbe la illogicità della affermazione del Tribunale circa la desumibilità dell'elemento psicologico dei reati dalla condotta criminosa in sè. Infine veniva sottolineato come tutto il costrutto argomentativo riguardante la ingiustezza del profitto perseguito cadrebbe alla luce del fatto che la volumetria indicata nel 2 progetto (me 4726) -invero minore rispetto a quella indicata nel 1 - è comunque inferiore a quella assentibile (me 4790) sulla superficie di mq 3685, al netto della superficie di rispetto autostradale.
Difetterebbe poi la motivazione sulla esistenza del concorso di persone e sul danno al Comune che il comportamento truffaldino avrebbe determinato;
2) la violazione degli artt. 274 lett. c) e 292 comma 2 lett. c) non essendo stata fornita motivazione sulla incidenza del tempo trascorso dai fatti in relazione al ritenuto pericolo di recidiva specifica. Ritiene il Collegio che fondato e assorbente sia il motivo col quale tutti i ricorrenti (in particolare sub 3 quanto a AL, e sub 1) quanto a LE) hanno lamentato, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sotto il profilo che di seguito si indicherà.
Si è in sostanza lamentato da parte dei ricorrenti che il fulcro della motivazione del Tribunale del riesame è costituito dalla affermazione della ripetuta confezione di atti (relazioni del progettista, pareri di funzionali comunali) contenenti, quantomeno per omissione, la falsa attestazione della inquadrabilità della intera area di cui ai progetti nella zona di espansione C1 invece che, come nella realtà, in parte ricadente in tale zona ed in parte ricadente nella zona di rispetto stradale, assolutamente inedificabile. Con la conseguenza che tale falsa attestazione sarebbe servita per legittimare un calcolo dei parametri urbanistici- tra i quali, fondamentale, quello della volumetria realizzabile- alterati per eccesso. Il titolare della concessione ne avrebbe lucrato il vantaggio economico corrispondente e il Comune avrebbe subito il danno dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi. La macroscopicità della violazione degli strumenti urbanistici, così perpetrata, varrebbe, in sè, a dimostrare la dolosità delle condotte, poste in essere oltretutto da esperti della materia, mentre la reiterazione delle condotte e la loro gravita, insieme alla considerazione dei precedenti penali e/o giudiziali degli indagati, avrebbe fornito la prova della esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c). c.p.p..
Ancora i difensori sostengono che la insussistenza del detto mendacio o comunque la buona fede nella relativa commissione si apprezzerebbe, ictu oculi, dal fatto che, da un lato, come rilevato dal Gip nella ordinanza recettiva riformata, la LE, nella relazione al 1 progetto, poi reiterato con modifiche e oggetto dei pareri dei tecnici comunali, non avrebbe omesso ma anzi inserito la menzione della esistenza della fascia di rispetto stradale profonda 60 m. D'altra parte la stessa professionista avrebbe allegato carteggi recanti la grafica rappresentazione, mediante tratteggi, delle diverse tipologie di area, pur avendo fatto riferimento alla inclusione del terreno nella zona C1. In terzo luogo la giurisprudenza del giudice amministrativo sarebbe tutta nel senso della computabilità dell'area di rispetto stradale, comunque in sè inedificabile, nella maggiore area alla quale applicare gli indici di edificabilità ai fini della realizzazione di una opera urbanistica. I tre argomenti, fra loro coerenti e tendenti alla dimostrazione della inesistenza dell'elemento oggettivo dei reati o quantomeno della mancanza di gravità degli indizi su detto elemento oltre che su quello psicologico, sono stati dal Tribunale valutati diversamente ma in modo evidentemente illogico.
Infatti da una parte si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato che la giurisprudenza citata esiste e non è soggetta a critica da parte del collegio procedente (in particolare si veda Consiglio di Stato sez. 5, 14 gennaio 1991, n. 44, nella quale si afferma che in mancanza di una diversa norma dello strumento urbanistico, le fasce di rispetto o in ogni caso le parti di un lotto di cui è sancita la inedificabilità con norme di carattere generale attinenti all'assetto urbanistico e finalizzate a creare spazi liberi attorno a determinate opere pubbliche o a beni naturali (strade, argini, ferrovie, cimiteri) debbono tuttavia essere computate come utili ai finì degli indici urbanistici diretti a contenere la densità edilizia (volume, rapporto di copertura, altezze relative). D'altra parte tale evenienza è reputata del tutto ininfluente ai fini del decidere, con particolare riferimento anche all'atteggiamento psicologico degli agenti, in ragione di una affermata prevalenza sui detti principi della circostanza che la tavola 10 del PRG del Comune di Polla evidenzierebbe, "con un diverso tratteggio"grafico, la esclusione e quindi la "disomogeneità" della zona di rispetto autostradale, dall'area C1. Con la conseguenza che il far apparire la prima come sottoponibile, assieme alla seconda, agli stessi indici di fabbricabilità sarebbe microscopicamente illegittimo per violazione del PRG.
Tale iter argomentativo appare manifestamente illogico non solo in sè, dal momento che omette di considerare l'effetto comunque dispiegato, secondo l'id quod plerumque accidit, sull'atteggiamento psicologico degli agenti, dalla esistenza di una giurisprudenza che non appare isolata del giudice amministrativo. A maggior ragione la detta illogicità si apprezza se la richiamata argomentazione viene raffrontata con altro passaggio della motivazione nel quale (pag. 39, 40) al medesimo tratteggio presente nella cartografia urbanistica prodotta dalla LE viene attribuita una valenza nulla e comunque totalmente inidonea a scalfire quella che appare una mera presunzione della malafede della LE: tecnico che, pur avendo riferito nella relazione della esistenza del vincolo derivante dalla fascia di rispetto ed avendolo rappresentato nella documentazione grafica, viene accusato di avere, soltanto nella relazione di accompagnamento, taciuto la esistenza del vincolo medesimo.
Deve poi osservarsi che in sede cautelare, al fine dell'emissione del provvedimento, deve essere valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello psicologico. Tale accertamento non può' invero spingersi fino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in fase di "piena cognitio". L'apprezzamento relativo può' essere quindi eseguito sulla base dell'intera vicenda processuale e sugli stessi fatti, che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale. (Sent. n. 1741 del 30 luglio 1993, dep. 26 ottobre 1993, Amalfi) Come anticipato, la motivazione della ordinanza impugnata- conformemente ai motivi di censura avanzati nell'interesse di LE e RM- risulta meramente assertiva quanto al dolo delle fattispecie. Essa infatti è del tutto carente in ordine all'incidenza del citato assetto giurisprudenziale, sull'elemento psicologico del reato che, al pari di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in contestazione, deve essere assistito dalla gravità degli indizi. La detta gravita, affermata dal Tribunale del riesame sulla base del rilievo della ritenuta macroscopicità della violazione e della esperienza specifica degli agenti, non risulta ponderata alla luce di un elemento decisivo che è quello, al contrario, della opinabilità della soluzione del caso giuridico affrontato, opinabilità quantomeno indotta proprio dalla formazione dell'orientamento citato. Per tali motivi la motivazione della ordinanza impugnata deve essere riconosciuta affetta da manifesta illogicità e mancanza di motivazione sui punti decisivi sopra indicati, non risolvendosi certo le censure prese in considerazione in mere rappresentazioni di ricostruzioni alternative a quelle accreditate dal giudice con apparato argomentativo magari soltanto contraddittorio o insufficiente ma comune idoneo a dare conto dell'iter logico seguito.
Ulteriore mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e) è poi, quella lamentata dal difensore della LE, riguardante il precetto posto dall'art. 292 comma 2 lett. c che impone la valutazione, ai fini della configurazione delle esigenze cautelari, e segnatamente della loro attualità, del tempo trascorso dalla commissione del fatto.
Si tratta di condotte materialmente poste in essere nel 2000 e 2001 dagli indagati, sicché alla data del provvedimento impugnato (febbraio 2004) era decorso un lasso di tempo significativo e meritevole di esplicita valutazione, soprattutto in ragione della considerazione che nessuna condotta illecita risulta posta in segnalata nelle more a carico dei ricorrenti.
L'ordinanza deve essere annullata con rinvio, affinché, con nuova valutazione, anche alla luce di eventuali ulteriori elementi di fatto ravvisabili dagli atti, siano nuovamente valutate la gravità degli indizi in ordine all'elemento psicologico dei reati di truffa e le esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004