Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 42368
CASS
Sentenza 23 settembre 2004

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In sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento può essere eseguito sulla base dei fatti che costituiscono la condotta materiale ma deve tenere conto di tutti gli elementi accertati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio in quanto nella valutazione dell'elemento psicologico del delitto di truffa e falso ideologico in atto pubblico non si era tenuto conto dell'esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa favorevole alla tesi sostenuta dagli indagati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2004, n. 42368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42368
    Data del deposito : 23 settembre 2004

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