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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 188 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Elena il 24.2.1935, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Piazza Marghinotti n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Atzori, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1
Unico, nonché legale rappresentante, Ing. con sede in Nuoro, CP_2
elettivamente domiciliata in Cagliari Viale Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame,
In via principale:
Previa declaratoria che l'importo richiesto da nelle fatture CP_1
2013023121995 e 2013023156878 non fosse corretto,
Accertato, ai sensi della normativa contrattuale intercorrente fra le parti, non corretto funzionamento del contatore 04/156290, rideterminare il totale dovuto per i periodi in contestazione, al netto di quanto già corrisposto e al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nella somma di €. 1.006,75 così come determinata dal CTU nella consulenza tecnica disposta nel procedimento di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio
In via subordinata:
Qualora venga ritenuto che i consumi anomali dell'utenza intestata a
[...]
siano stati quelli registrati nel periodo controverso dal contatore Parte_1 mat.156290/04 rimosso il 17.11.2011 e riscontratane l'anomalia rispetto ai consumi medi di tale utenza, dichiarare che tale evento sia stato causato anche per fatto dovuto al comportamento inadempiente del gestore del servizio e per l'effetto rideterminare, in proporzione alle rispettive responsabilità, l'importo dovuto secondo un criterio equitativo che tenga conto dei consumi medi calcolati nella CTU svolta nel primo grado del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarato come il consumo anomalo sia stato causato per concorrente responsabilità delle parti, rideterminare quanto dovuto dall'appellante in base a una valutazione secondo equità.
In via subordinata in punto di spese del giudizio:
Dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di primo grado e addebitare quelli della CTU ad che aveva sostenuto di aver accertato CP_1
il corretto funzionamento del contatore rimosso il 17.11.2011.
In via ulteriormente subordinata in punto di spese del giudizio:
Dichiarare interamente compensate le spese del giudizio e della ctu del primo grado e quelle del presente procedimento.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale
Rigettare il proposto Appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto,
e, per l'effetto, confermare, per quanto di ragione, la appellata sentenza n.
3447/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 22 novembre 2021.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.1.2014 titolare Parte_1 dell'utenza idrica identificata dal codice cliente 511385, servente la casa di abitazione sita nella via Toti n.52 di Quartu Sant'Elena, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari al fine di ottenere CP_1
l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima per i consumi idrici indicati nella fattura n. 2013023121995 di euro 9.191,25, relativa ai consumi, pari a 3833 mc di acqua, nel periodo 18/5/2007-1/1/2011 e nella fattura n. 2013023156878, di euro 3.082,52, relativa ai consumi, pari a 1192 mc di acqua, nel periodo 1/1/2011-18/1/2013.
Ha lamentato l'abnormità e l'inattendibilità dei consumi rilevati con il primo contatore, rilevando la discrepanza della media di tali consumi rispetto alla generale media dei consumi per tipologia di utenza e rispetto alla media di quelli registrati dal secondo contatore che, nel corso dell'anno 2011, aveva sostituito il primo.
Ha eccepito la prescrizione del credito relativo ai consumi precedenti i 5 anni dalla ricezione della fattura, oltre che la mala fede del gestore nello svolgimento del rapporto, perché, omettendo di eseguire le letture e le fatturazioni periodiche dei consumi, gli aveva impedito di avvedersi dell'anomalia degli stessi.
Ha dedotto che egli non si era mai reso moroso nel pagamento del servizio, come peraltro attestato nella fattura n. 2013023121995, e che per lo stesso periodo egli aveva già pagato le relative fatture.
regolarmente costituita in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'avversa pretesa, esponendo che: - i consumi indicati nelle fatture erano effettivi e reali ed erano stati rilevati correttamente;
- il contatore sostituito il 17.11.2011 era perfettamente funzionante e l'utente, per avvedersi dell'eventuale consumo anomalo, ben avrebbe potuto e dovuto eseguire le verifiche e le letture periodiche del proprio contatore, come prescritto dall' art. B35 del Regolamento, sia per tenere sotto controllo i propri consumi sia per avvedersi di eventuali perdite occulte del proprio impianto;
- non vi era sovrapposizione tra i periodi di consumo dedicati nella fattura n.
2013023121995, essendo stata convogliata la somma corrisposta a fronte delle fatture emesse in acconto;
- anche alla luce delle prospettazioni attoree la contestata eccessività dei consumi rilevati dal primo contatore poteva essere ricondotta ad un uso reale ed abbondante della risorsa, come poteva essere anche tenuto conto della tipologia di abitazione del ricorrente, ovvero ad una perdita idrica e/o anomalia del proprio impianto
La causa, istruita con produzioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 3447/2021, emessa il 22.11.2021 e pubblicata in tale data, con la quale il Tribunale di
Cagliari ha così statuito:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara che il credito di cui alla fattura 2013023121995 del 2.9.2013 è prescritto per l'importo di euro 3.710,00;
2. Dichiara che in ordine alla fattura 2013023121995 del 2.9.2013 e alla fattura 2013023156878 del 18.11.2013, l'attore è obbligato al pagamento in favore di della somma di euro 8.563,77, oltre interessi al CP_1
saggio legale dalla decisione al saldo.
3. Compensa le spese del giudizio in misura pari a 1/3 e condanna l'attore a rifondere alla società convenuta la restante parte, che si liquida in euro
3.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovuti come per legge. 4. Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice, fermo il vincolo di solidarietà di tutte parti nei confronti del consulente.”
Il Tribunale ha in primo luogo accolto l'eccezione di prescrizione del credito sino al 30.11.2008, per l'importo di euro 3.710,00, detratte le somme che l'utente aveva corrisposto in acconto nello stesso periodo.
Nel merito, premessa l'evidente discrepanza dei consumi registrati dal vecchio contatore rispetto a quelli riscontrati dal nuovo, ha ritenuto che i consumi rilevati dal primo contatore corrispondessero ai consumi effettivi dell'utenza, o che addirittura fossero inferiori, in quanto secondo la consulenza tecnica espletata l'unico deficit di funzionamento del misuratore era a vantaggio dell'utente.
Secondo il consulente, infatti, “il contatore sostanzialmente non registrava i consumi effettuati secondo la portata minima di 25 lt/h, mentre è risultato regolarmente funzionante in ordine alla registrazione dei consumi a tutte le altre portate”.
Si legge altresì nella sentenza: “Peraltro, come giustamente osservato dal gestore, quando il vecchio contatore non era stato ancora sostituito erano stati effettuati degli accessi sul posto e nel periodo 7.7.2011 -17.11.2011, pari
a 133 giorni, erano stati consumati 88 mc. di acqua, ossia un consumo medio pro die di 0,66 mc, pienamente in linea con quello poi registrato dal nuovo contatore. Da tale elemento si desumerebbe che in realtà il vecchio contatore era funzionante e che già prima della sua sostituzione l'utenza aveva limitato, riducendoli drasticamente, i propri consumi.”
A fronte dell'evidente discrepanza dei consumi medi dell'utenza nei diversi periodi esaminati, non emergevano elementi tali da poter affermare che essi non erano consumi effettivi, non essendo sufficiente “la mera circostanza, peraltro semplicemente allegata ma non provata, che il nucleo familiare dell'utente fosse composto solo da lui e dalla moglie, entrambi in età avanzata” né “la mera ventilata possibilità che vi fossero state perdite occulte o altri fattori incidenti sulla registrazione dei consumi, non essendo emerso alcun minimo elemento probatorio, neppure indiziario, deponente in tal senso”; La circostanza per cui avesse atteso quasi sei anni per CP_1
eseguire le letture effettive del contatore, non escludeva i consumi effettuati e l'obbligo di pagarne il corrispettivo, anche considerato che l'attore aveva il dovere di eseguire le autoletture e verificare il proprio contatore, considerato soprattutto “che le precedenti fatture erano state emesse in acconto per consumi oggettivamente inverosimili”; tale circostanza “avrebbe al più potuto rilevare nel caso di perdita occulta, incidendo quale concausa del mancato avvistamento tempestivo della stessa”.
Con atto di citazione del 10 maggio 2022 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso per il CP_1 rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, poiché la CTU espletata riscontrava un malfunzionamento del contatore a vantaggio dell'utente, i consumi rilevati dal primo contatore corrispondevano ai consumi effettivi e non emergeva nessun altro elemento tale da escluderlo, di talché il malfunzionamento del contatore era irrilevante ai fini della causa.
Egli rileva che:
- secondo la Carta del Servizio Idrico Integrato il malfunzionamento del misuratore con tolleranze oltre il 5% determina l'obbligo del gestore di sostituire il contatore con rideterminazione dei consumi presunti, sia in più che in meno, non potendo certo rilevare che esso dovesse considerarsi a vantaggio o a svantaggio di una delle parti;
peraltro doveva rilevarsi che gli errori di registrazione erano stati rilevati anche in altre portate seppure nei limiti di tolleranza del 5%;
- in quanto circostanza non contestata da parte di doveva CP_1 ritenersi pacifico che il nucleo familiare dell'utente fosse composto solo da lui e dalla moglie, entrambi in età avanzata, elemento che doveva condurre ad escludere la corrispondenza tra i consumi registrati e quelli effettivi;
- la convenuta non aveva mai contestato la circostanza per cui i consumi indicati nelle fatture per cui è causa erano anomali talché una perdita occulta doveva ritenersi l'unica alternativa al cattivo funzionamento del contatore;
al riguardo lamenta che il Tribunale non avesse considerato rilevante l'inadempimento contrattuale di all'obbligo di leggere CP_1 periodicamente il contatore al fine di consentire all'utente di riscontrare in anticipo l'anomalia dei consumi registrati e l'eventuale presenza di una perdita occulta, con conseguente responsabilità della società per i danni causati all'utente in caso di inadempimento dell'obbligo informativo;
- l'anomalia dei consumi per cui è causa trovava riscontro sia nei consumi registrati dal precedente Gestore che in quelli registrati dopo la sostituzione del primo contatore;
- le fatture trasmesse in acconto all'utente sembravano riferirsi ai consumi effettivi e non stimati, non sussistendo motivi per dubitarne, vista l'indicazione precisa degli importi e delle letture eseguite sul contatore che gli veniva trasmessa, sicché egli non aveva motivo per controllare il corretto funzionamento del misuratore;
- il Tribunale non avesse considerato che l'errore nella determinazione dei consumi poteva essere stato causato dall'ingresso di aria nel contatore, come evidenziato dal consulente e come peraltro da lui attore allegato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Al riguardo osserva che tale circostanza era notoria ad in quanto era stata segnalata in diversi quotidiani locali ed CP_1
era stata oggetto di intervento diretto del gestore negli anni 2010/2011, anche tramite l'ausilio di un finanziamento regionale;
soggiunge altresì che dal documento prodotto da nel verbale di verifica del contatore CP_1
del 7 luglio 2011, non era stata segnalata la presenza di una valvola di sfiato che invece compariva nella lettura del 17 novembre 2011.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Pare opportuno in primo luogo rammentare i principi che regolano l'onere della prova in capo alle parti nel contratto di somministrazione. Si riporta a proposito il passo motivazionale di Cass., n.28984/2023: “La censurata decisione ha, infatti, violato l'art. 2697 cod. civ., avendo disatteso
i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di utenza (segnatamente quelli relativi al corretto funzionamento del contatore), in particolare nella parte in cui afferma che l'utente avrebbe dovuto “anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Invero, a fronte dell'avvenuta allegazione del malfunzionamento del contatore da parte del
(allegazione che non è contestazione), è errato il rilievo della Corte Pt_2 barese secondo il medesimo “richiedendone la verifica” si sarebbe dovuto onerare della prova di tale circostanza. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui
i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore” in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699,
Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv.
656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-
02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n.
297 del 2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore
l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del
2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).”
Come sopra detto, oggetto di contestazione nel caso scrutinato sono due fatture:
- la fattura n. 2013023121995 del 2.9.2013 di euro 9.191,25, relativa ai consumi, pari a 3833 mc di acqua, nel periodo 18/5/2007-1/1/2011;
- la fattura n. 2013023156878, di euro 3.082,52, relativa ai consumi, pari a
1192 mc di acqua, nel periodo 1/1/2011-18/1/2013.
In detto periodo i consumi sono stati misurati dal contatore matricola
156290-2004 e dal 18.11.2011 dal contatore matricola D11TA070255, il cui funzionamento non è contestato.
Il contatore matricola 156290-2004 è stato verificato dal consulente tecnico d'ufficio e dalla verifica presso il Centro di Taratura di Asti è risultato un errore eccedente i limiti di tolleranza per le basse portate (25 l/h) a vantaggio dell'attore ed a discapito del gestore. Si richiama pag. 6 della CTU.
Le percentuali di errore nelle altre portate rientrano nei limiti di tolleranza del
5%.
Ad avviso della Corte, rilevato che tale difetto si traduce in un'indicazione dei consumi a discapito di ed a favore Controparte_1 dell'utente, per cui in realtà potrebbe aver arrecato solo danni al gestore, seppure risulti provato l'inadempimento della società fornitrice sotto il profilo dell'indicazione di una quantità d'acqua non rispondente a quella fatturata,
l'utente non potrebbe invocare detto difetto per contestare i consumi registrati dal contatore (così Cass., n. 31221/2019), contrariamente a quanto per il vero sostenuto dal CTU ed affermato con forza dall'appellante.
Tanto premesso, tuttavia, la Corte ritiene che il bbia provato Pt_1
in via presuntiva che i consumi registrati dal contatore non sono con certezza quelli effettivamente utilizzati dal suo nucleo familiare in quanto tali misurazioni potrebbero essere state generate da passaggi di aria nello strumento che le renderebbero inattendibili.
Tale spiegazione, già allegata dall'attore nelle memorie ex art. 183 n.1
e n. 2 c.p.c. e non valutata in alcun modo dalla sentenza, è stata offerta dal consulente tecnico d'ufficio alla pag. 13 della relazione (“affermare che i metri cubi registrati sono stati effettivamente utilizzati dal cliente non risulta corretto in quanto tali misurazioni potrebbero essere state generate da passaggi di aria nello strumento”).
Essa, peraltro, trova riscontro nel fatto che dal verbale di verifica del contatore del 7 luglio 2011 (doc. n. 6 non risulta presente la valvola CP_1
di sfiato che invece risulta presente nel verbale di verifica del contatore del
17 novembre 2011, quando lo stesso è stato rimosso.
Ora, siccome è ad aver allegato sia nel giudizio di CP_1
primo grado che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio che nel periodo dal 7 luglio 2011 al 17 novembre 2011 il contatore ha registrato un consumo pro die coerente con quello successivamente rilevato dal nuovo contatore, deve concludersi che la valvola di sfiato, funzionale ad evitare il passaggio d'aria che potrebbe inficiare la lettura dei consumi, sia stata apposta successivamente alla verifica del 7 luglio 2011, effettuata a seguito della richiesta di cambio di tariffa da parte dell'utente del 30.6.2011 (doc. n. 7
e della quale peraltro non gli si dà notizia come da esso dedotto CP_1 nell'atto di appello senza contestazioni del gestore, valvola di sfiato che avrebbe ricondotto i consumi in linea con quelli successivi al 17 novembre
2011.
D'altronde, se si legge la capitolazione di cui alla memoria art. 183
n.2 c.p.c. nell'interesse di della presenza della valvola di CP_1
sfiato si dà atto solo in occasione della verifica del 17 novembre 2011.
Non può ancora tacersi che a fronte della precisazione del consulente tecnico d'ufficio ad una osservazione del consulente di parte di CP_1
riguardo al passaggio d'aria nel misuratore quale possibile causa
[...]
inficiante la lettura, il gestore nulla ha dedotto riguardo alla presenza della valvola di sfiato, limitandosi nella comparsa di costituzione a precisare che
“le prove di verifica sul misuratore vengono fatte attraverso il posizionamento dello stesso in un impianto idraulico a circuito chiuso nel quale, evidentemente, nessuna transizione di aria è possibile.”.
Tale difesa è inconcludente. La questione fondante non è che sia passata aria al momento della verifica del contatore nel Centro di Taratura quanto piuttosto che sia passata aria nel contatore, a causa dell'assenza della valvola di sfiato, quando esso era collocato presso l'utenza dell'odierno appellante.
D'altronde, si converrà che la circostanza allegata da CP_1
che i consumi si siano normalizzati solo a seguito della sua verifica nel vecchio contatore del 7 luglio 2011, imponga di ritenere, con ogni ragionevole presunzione, che tale verifica sia stata risolutiva della problematica che ha dato luogo alle misurazioni anomale.
Per converso è inverosimile ipotizzare un intervento dell'utente in concomitanza con la verifica in questione, di cui - si ripete - è pacifico che egli non ha avuto conoscenza, non essendovene ragione alcuna, posto che all'epoca ancora non erano ancora segnalati consumi anomali che avrebbero potuto giustificare da parte sua indagini approfondite, circa la presenza di perdite occulte o quant'altro potesse dipendere dall'impianto idrico di loro privata pertinenza.
D'altronde appare difficile ipotizzare una perdita occulta che cessi in concomitanza con tale verifica, a tacere del fatto che, considerato l'abnorme consumo di acqua, essa avrebbe dovuto comunque creare, col tempo, danni visibili.
Altro elemento da considerare, a sostegno della presunzione che i consumi registrati nel periodo dal 18.5.2007 al 7.7.2011 non siano quelli effettivi consumati dall'utente, è che è pacifico, in quanto circostanza non contestata, che il suo nucleo familiare era composto da due anziani pensionati i quali hanno avuto, nel periodo precedente al 18.5.2007 e nel periodo successivo alla verifica del 7.7.2011 di consumi in linea con CP_1
quelli registrati dal nuovo contatore a partire dal 17.11.2011, il cui corretto funzionamento non è in questione, nonché con le indicazioni del fabbisogno netto pro capite giornaliero per il centro urbano di Quartu Sant'Elena di cui al piano regionale acquedotti (pag. 7 della CTU). All'esito delle esposte considerazioni, ritenuto che non sia provato che le misurazioni del contatore per il periodo dal 18/5/2007 al 17/11/2011 abbiano registrato i consumi effettivi, per detto periodo si ritiene che il corrispettivo dovuto debba essere quantificato in euro 1006,75, calcolato dal
CTU tenendo conto degli acconti già versati, quantificazione che non è stata oggetto di contestazione delle parti. Per i parametri utilizzati per il calcolo si rimanda alle pagine 7-8 della relazione. Tale somma, tuttavia, non esaurisce il debito del come invece da lui affermato nell'atto di appello, Pt_1
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Infatti tale somma è stata calcolata dal CTU fino al 16 novembre 2011 in quanto dal 17 novembre 2011 è stato sostituito il contatore, i cui consumi non sono stati contestati.
Ai fini di quantificare il corrispettivo dovuto dal 17 novembre 2011 al
18 gennaio 2013, la Corte si richiama alla fattura n. 2013023156878 che, appunto, si riferisce a due distinti periodi:
a. il periodo 1.1.2011-17.11.2011, nel quale era imputato all'utenza un consumo di 927 mc di acqua, rilevato dal contatore matricola 04/156290 sino alla sostituzione in data 17.11.2011;
b. il periodo 17.11.2011-18.1.2013 nel quale era imputato all'utenza un consumo di 265 mc di acqua, rilevato dal nuovo contatore matricola
11/070255.
Il corrispettivo per il periodo 17.11.2011-18.1.2013 di cui alla suddetta fattura è pari ad euro 395,64, somma comprensiva dell'IVA.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Corte dichiara pertanto che in ordine alla fattura 2013023121995 del Parte_1
2.9.2013 e alla fattura 2013023156878 del 18.11.2013, è obbligato al pagamento in favore di della somma di euro 1402,39 (euro CP_1
1006,75 + euro 395,64, IVA inclusa) oltre gli interessi al saggio legale dalla decisione del Tribunale al saldo, non essendo stata oggetto di impugnazione la statuizione sugli accessori così come decisi dal giudice di prime cure.
Secondo motivo di appello: “Sulla regolazione delle spese processuali”.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha previsto la parziale compensazione, per un terzo, delle spese del giudizio, con addebito dei restanti due terzi a suo carico in quanto soccombente e ha posto le spese della consulenza tecnica a suo integrale carico.
In merito rileva che il Tribunale avrebbe dovuto compensare interamente le spese processuali, in quanto, alla luce dell'importo prescritto accertato dal Giudice, era errato ritenere che la parte attrice era soccombente.
Parimenti, per quanto concerne le spese della CTU, le stesse dovevano essere poste a carico della convenuta, ovvero compensate, alla luce dell'esito della consulenza, che contraddicendo le allegazioni di riferiva CP_1
che il contatore non funzionava correttamente e considerate le domande formulate in via subordinata dall'attore, volte a conseguire una situazione di equilibrio al fine di evitare che egli utente, dovesse privarsi della possibilità di utilizzare il servizio idrico stante l'impossibilità di corrispondere una somma così elevata.
Il motivo è assorbito in quanto il parziale accoglimento del primo motivo impone la rivisitazione anche della statuizione sulle spese.
Sulle spese
L'accoglimento parziale della domanda di accertamento negativo proposta dal onsiglia la compensazione per 1/3 delle spese di lite di Pt_1
entrambi i gradi del giudizio, ponendosi i restanti 2/3 a carico di CP_1
maggiormente soccombente.
[...]
Le spese sono liquidate applicando i valori medi per le quattro fasi del giudizio di primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente grado del giudizio, correlate allo scaglione individuato sulla base della somma riconosciuta dovuta. Nessun compenso si riconosce per la fase di trattazione nel presente giudizio stante l'assenza di attività difensiva.
Sono poste a carico per la metà di ciascuna parte le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti essendo essa stata espletata nel comune interesse.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che in ordine alla fattura 2013023121995 del Parte_1
2.9.2013 e alla fattura 2013023156878 del 18.11.2013, è obbligato al pagamento in favore di della somma di euro 1402,39 (euro CP_1 1006,75 + euro 395,64) oltre gli interessi al saggio legale dalla decisione del
Tribunale di Cagliari al saldo;
- dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna alla CP_1
rifusione dei restanti 2/3 in favore di che liquida in euro Parte_1
1701,33 per il giudizio di primo grado ed in euro 1282,00 per il presente giudizio oltre spese generali, Iva e cpa;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru