Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 31/01/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03034/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3034 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Yousave s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Giovanni Corbyons, Francesca Triveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. GSE/P20170099656 del 22 dicembre 2017, ricevuto il successivo 2 gennaio 2018, avente per oggetto “accoglimento parziale, a seguito del preavviso di rigetto, della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0357995016717T249, presentata da YO PA nelle parti indicate in narrativa;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ed in particolare dell’atto GSE/P20170081321 del 31 ottobre 2017 con il quale il GSE ha comunicato “il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0357995016717T249 presentata da YO PA , nelle parti indicate in narrativa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da la società ricorrente il 21 ottobre 2020:
- dell’atto del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. GSE/P20170099656 del 22 dicembre 2017, ricevuto il successivo 2 gennaio 2018, avente per oggetto “accoglimento parziale, a seguito del preavviso di rigetto, della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0357995016717T249, presentata da YO PA nelle parti indicate in narrativa;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ed in particolare dell'atto GSE/P20170081321 del 31 ottobre 2017 con il quale il GSE ha comunicato “il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0357995016717T249 presentata da YO PA , nelle parti indicate in narrativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Yousave s.p.a. (oggi Enel X Italia s.r.l.), società E.S.Co. (Energy Services Company) specializzata nello sviluppo, realizzazione, finanziamento di progetti per l’efficienza energetica nelle aziende e nella consulenza per la predisposizione di PPPM per conto dei propri clienti, ha impugnato innanzi all’intestato Tribunale il provvedimento di accoglimento parziale ed il preavviso di rigetto aventi ad oggetto la Proposta di Progetto e Programma di Misura identificata con il codice 0357995016717T249 (di seguito la PPPM ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, concernenti “l’installazione di una pompa di calore geotermica all’interno della centrale termica per la produzione di calore a servizio della rete di teleriscaldamento del Condominio Centrale San Felice, quartiere sito in provincia di Milano tra i comuni di LL, AT e ER EO .
In particolare, con preavviso di rigetto in data 31 ottobre 2017 il GSE comunicava alla ricorrente che la PPPM revisionata non poteva essere accolta in quanto:
- la documentazione fornita non consentiva di escludere che, nello specifico contesto di riferimento, la soluzione tecnologica standard attualmente installabile non corrispondeva ad una pompa di calore standard acqua/acqua; in particolare, non era stata fornita documentazione comprovante il costo di investimento della pompa di calore oggetto di intervento e il costo di fornitura dell’energia elettrica;
- la vita tecnica dell’Intervento non era conforme a quanto indicato dall’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2012, poiché posta pari a 20 anni, anziché 15 anni, così come previsto dalla categoria CIV-T.
Successivamente, a fronte delle osservazioni prodotto dalla ricorrente in risposta al preavviso di diniego, il GSE ribadiva le valutazioni di cui al preavviso di diniego comunicando alla ricorrente che, dall’analisi della documentazione e delle osservazioni trasmesse, il progetto risultava conforme al D.M. 11 gennaio 2017 e, quindi, approvava la PPPM precisando che, con riferimento alla determinazione della vita tecnica dell’Intervento, non essendo accettabile la vita tecnica e la categoria di intervento indicate, poiché non conformi a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2018, la vita tecnica dell’Intervento doveva essere posta pari a 15 anni, come previsto per la categoria CIV-T.
Con ricorso notificato in data 5 marzo 2018 l’odierna ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei suddetti provvedimenti di accoglimento parziale e di preavviso di rigetto, formulando le seguenti doglianze:
I. “Violazione dell’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2012 e degli art. 1 e 7, commi 2 e 3, delle Linee Guida. Violazione della Tabella 2 delle Linee Guida. Violazione della Nota 2 della Tabella A delle Linee Guida. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei fatti” , assumendo in sintesi che:
a) il GSE non avrebbe esplicitato le ragioni per cui all’Intervento non potrebbe essere attribuita una vita tecnica di 20 anni e per cui non sarebbe riconducibile alla categoria IND-T, mentre dalla dichiarazione rilasciata dal costruttore della pompa di calore si evincerebbe che la vita tecnica sarebbe superiore a 20 anni;
b) l’intervento non sarebbe riconducibile alla categoria CIV-T, ma alla categoria IND-T relativa ai “processi industriali: generazione o recupero di calore per raffreddamento” in quanto, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 504/1995, come chiarito dalla risoluzione n. 2/D dell’Agenzia delle Dogane, gli impieghi di gas naturale per la produzione di acqua calda sarebbero compresi tra quelli industriali nel caso di utilizzo di reti di teleriscaldamento alimentati da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 11, comma 2, lett. b) della L. n. 10/1991;
c) nel caso di specie l’impianto di cogenerazione che, unitamente alla pompa di calore, alimenterebbe la rete di teleriscaldamento del Condominio Centrale San Felice, rispetterebbe le caratteristiche tecniche previste dall’art. 11, lett. b) della L. n. 10/1990; in particolare, il rapporto tra il valore di energia termica prodotta dalla centrale termica ed il valore di energia termica prodotta dal cogeneratore, come indicato nell’Allegato III all’Autorizzazione Unica, sarebbe pari al 35%, superiore al limite di cui all’art. 11, lett. b) della L. n. 10/1990 (i.e. 10%) e, quindi, la centrale dovrebbe essere equiparata ad un impianto industriale e non ad un impianto ad uso civile;
d) la realizzazione e la gestione dell’impianto sarebbe stata assentita con Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 che disciplinerebbe un procedimento semplificato per la costruzione e gestione di impianti industriali;
e) la pompa di calore avrebbe caratteristiche tecniche industriali e pertanto non sarebbe assimilabile ad una pompa di calore ad uso residenziale, in particolare per le sue dimensioni sarebbe tra le maggiori installate in Italia ed avrebbe una potenza termica pari a 6MW, mentre per le pompe di calore ad uso residenziale sarebbe pari a 17 kW;
f) la nota 2 alla Tabella A delle Linee Guida contenute nell’Allegato A alla delibera EEN 09/11 dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2001 e ss.mm.ii. (di seguito le Linee Guida), secondo cui le centrali che alimentano le reti di teleriscaldamento sono assimilabili ad impianti industriale, anche se riferita agli interventi standardizzati, sarebbe applicabile anche a quelli a consuntivo.
II. “Violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, delle Linee Guida. Violazione della Tabella 2 delle Linee Guida. Violazione dell’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione” , atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Linee Guida, i valori relativi alla vita tecnica ed al coefficiente di durabilità costituirebbero un’indicazione di carattere generale dalla quale il proponente potrebbe discostarsi, purché fornisca una motivazione.
In particolare la ricorrente avrebbe dimostrato, mediante la dichiarazione del produttore della pompa di calore, che la vita tecnica sarebbe pari a 20 anni e, quindi, anche applicando il criterio più prudenziale di cui al comma 3 dell’art. 7 delle Linee Guida, all’intervento non potrebbe essere attribuita una vita tecnica inferiore a 20 anni.
Con successivo atto di motivi aggiunti presentati in data 21 ottobre 2020, la società ricorrente ha contestato la “Violazione dell’art. 42 del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 come modificato dall’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, dedotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 8, del medesimo D.L. 76/2020; Violazione dell’art. 21-nonies, della L. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto” , in quanto il GSE non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il GSE si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda dei provvedimenti impugnati.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
Ciò posto e venendo quindi all’esame delle censure proposte con il primo motivo del ricorso principale, occorre in primo luogo rilevare che le Linee Guida e l’art. 2 del d.m. 28 dicembre 2012 definiscono la vita tecnica dell’intervento come “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia” .
Nello specifico, la Tabella 2 di cui all’Allegato A alle Linee Guida contiene la definizione delle categorie di intervento e l’assegnazione dei valori tipici di vita tecnica, vita utile e coefficiente di durabilità e, per gli interventi rientranti nella categoria CIV-T, relativa a “Settori residenziale, agricolo e terziario: generazione di calore/freddo per la climatizzazione di acqua calda” , prevede una vita utile pari a 15 anni.
A seguito delle osservazioni trasmesse in data 17 novembre 2017 in risposta al preavviso di diniego, la ricorrente si è limitata a rappresentare che “I valori di vita tecnica T (20 anni) e coefficiente di durabilità tau (3,36) proposti differiscono da quelli associati alla categoria CIV-T (15 anni, 2,65) in considerazione del fatto che «le caratteristiche tecniche e dimensionali delle centrali che alimentano tipicamente reti di teleriscaldamento le rendono assimilabili ad impianti industriali caratterizzati da vite tecniche pari a 20 anni” e che l’impianto oggetto dell’intervento dovrebbe essere equiparato ad un impianto industriale in quanto l’unità a pompa di calore era affiancata da un cogeneratore alimentato a gas naturale che rispettava le caratteristiche tecniche previste dall’art. 11, lett. b), della legge n. 10/1990.
È quindi evidente che il GSE ha correttamente motivato il provvedimento di accoglimento parziale in punto di non conformità della vita tecnica e della categoria di intervento indicate rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 28 dicembre 2018, secondo cui la vita tecnica dell’intervento doveva essere posta pari a 15 anni, come previsto per la categoria CIV-T.
Quanto alle ulteriori censure, secondo cui l’intervento rientrerebbe nella categoria IND-T relativa a “Processi industriali: generazione o recupero di calore per raffreddamento, essicazione, cottura, fusione, ecc.” , giova innanzitutto precisare che, secondo quanto previsto dalla Tabella 2 di cui all’Allegato A delle Linee Guida, rientrano nella categoria CIV-T, tra l’altro, gli “Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento” .
Ne consegue che il progetto presentato dalla ricorrente non può che rientrare nella suddetta categoria CIV-T, consistendo appunto consiste nell’installazione di una pompa di calore acqua/acqua per la produzione di calore a servizio della rete di teleriscaldamento del Condominio Centrale San Felice.
Né può assumere alcuna rilevanza il fatto che l’impianto oggetto dell’intervento in questione rispetta le caratteristiche tecniche previste dall’art. 11, lett. b) della legge n. 10/1990, risultando il riferimento all’art. 26, comma 2, del d.lgs n. 504/1995 ed alla risoluzione n. 2/D dell’Agenzia delle Dogane - secondo cui gli impieghi di gas naturale per la produzione di acqua calda sarebbero compresi tra quelli industriali nel caso di utilizzo di reti di teleriscaldamento alimentati da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 11, comma 2, lett. b), della legge n. 10/1991 - del tutto inconferente nel caso di specie ove si consideri che il d.lgs. n. 504/1995 contiene il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” .
Non appare d’altra parte dirimente neppure l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’intervento sarebbe stato assentito mediante Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 in materia di procedimento semplificato per la costruzione e gestione di impianti industriali, posto e considerato che, che l’art. 11, comma 7, dell’invocato d.lgs. n. 115/2008 prevede che sono soggetti ad autorizzazione unica “la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi” , senza operare alcun riferimento agli impianti industriali.
Quanto al fatto che l’impianto non sarebbe assimilabile ad una pompa di calore ad uso residenziale, è sufficiente rilevare, come correttamente osservato dal GSE, che tali caratteristiche non sono dirimenti rispetto all’inquadramento della categoria di intervento, la quale è determinata esclusivamente dalla natura delle utenze finali che, nel caso di specie, sono di tipo civile.
Appare infine destituita di fondamento, la tesi di parte ricorrente secondo cui la nota 2 alla Tabella A delle Linee Guida contenute nell’Allegato A alla delibera EEN 09/11 dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2001 - secondo cui le centrali che alimentano le reti di teleriscaldamento sono assimilabili ad impianti industriale, anche se riferita agli interventi standardizzati - dovrebbe applicarsi anche a quelli a consuntivo, deponendo invero in senso contrario il fatto che la nota 2 alla Tabella A delle predette Linee Guida, si riferisce esclusivamente ai progetti standardizzati e, in particolare, agli interventi di cui alla scheda tecnica 22T recante “Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria” .
Quanto al secondo ed ultimo motivo di cui al ricorso principale, a mezzo del quale la ricorrente assume che, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Linee Guida, i valori relativi alla vita tecnica ed al coefficiente di durabilità costituirebbero un’indicazione di carattere generale dalla quale il proponente potrebbe discostarsi fornendo adeguata motivazione, occorre invero rilevare che l’art. 7.2 delle Linee Guida dispone che la Tabella 2 di cui all’Allegato A raggruppa gli interventi ammissibili “in categorie omogenee per settore d’intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata dai decreti ministeriali stessi, indicando per ciascuna categoria un valore standard per il parametro T e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità” .
Inoltre, ai sensi del successivo art. 7.3 “Quanto riportato al comma precedente costituisce un riferimento generale per la definizione del valore del coefficiente di durabilità da adottare per ciascun progetto oggetto di proposta di progetto e programma di misura; scostamenti da tali valori di riferimento possono essere ritenuti ammissibili in casi particolari, ad esempio laddove l’intervento non rientri esattamente in una delle categorie di cui al precedente comma 7.2 o possa essere attribuito a più di una di queste. Tali scostamenti dovranno in ogni caso essere opportunamente motivati, documentati e valutati sulla base di un criterio prudenziale” .
È pertanto evidente come la fattispecie in esame non possa rientrare nelle ipotesi di cui al suddetto art. 7.3 delle Linee Guida, posto e considerato che l’intervento in questione ha ad oggetto l’installazione di una pompa di calore per la produzione di calore a servizio della rete di teleriscaldamento condominiale, sicché lo stesso rientra esattamente nella categoria CIV-T che, come ricordato, comprende gli “Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento” (cfr. Tabella 2, Allegato A delle Linee Guida) e non può quindi essere attribuito a più di una categoria.
Deve infine essere disattesa la doglianza per motivi aggiunti, secondo cui non sarebbe stata valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, il GSE ha accolto parzialmente la PPPM presentata dalla ricorrente e non ha quindi adottato un provvedimento di rigetto o di decadenza dagli incentivi, che avrebbe potuto legittimare l’applicabilità al caso di specie della normativa sopra invocata.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Tenuto comunque conto della natura tecnico-discrezionale delle valutazioni demandate al GSE nell’ambito del procedimento di rilascio dei c.d. certificati bianchi, si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO