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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
US TE VI EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5770/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900335645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900335645000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.094 2024 9003356 45 000, notificatagli in data 12.06.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle prime due cartelle di pagamento, aventi carico tributario, elencate nell'atto impugnato.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che - con comparsa pigra e svogliata, risoltasi nella riproduzione di un atto difensivo standard, senza nessuna diligente verifica del caso specifico - argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate che rimetteva allo studio della Corte, senza peritarsi di una loro, seppure sintetica, illustrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, ma non abbia prodotto alcunché di intelligibile e verificabile in relazione all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale (trattandosi di atti notificati nell'anno 2013, relativi a diritti camerali e tributi locali).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite che liquida in
€ 250,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore dei difensore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
US TE VI EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5770/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900335645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942025900335645000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.094 2024 9003356 45 000, notificatagli in data 12.06.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle prime due cartelle di pagamento, aventi carico tributario, elencate nell'atto impugnato.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che - con comparsa pigra e svogliata, risoltasi nella riproduzione di un atto difensivo standard, senza nessuna diligente verifica del caso specifico - argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate che rimetteva allo studio della Corte, senza peritarsi di una loro, seppure sintetica, illustrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte ha verificato come Agenzia delle Entrate Riscossione abbia documentato la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, ma non abbia prodotto alcunché di intelligibile e verificabile in relazione all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale (trattandosi di atti notificati nell'anno 2013, relativi a diritti camerali e tributi locali).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite che liquida in
€ 250,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore dei difensore antistatario.