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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 461/2025 promossa da
, (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. Nicolò Zola;
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Cavaglià in Cascina Dossi Inferiore n. 113; non costituito;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del padre Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, CP_1 all'udienza del 9 ottobre 2024 la parte ricorrente e l'altra figlia della parte convenuta, Parte_2 davano la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore e di protutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che il 13 novembre 2024 il medico dell'ASL ha accertato che CP_1
è disorientato nel tempo e nello spazio, soffre di deficit mnestici, tende ad essere ripetitivo e acritico rispetto ai propri disturbi e soffre di marcata ipoacusia bilaterale;
gli ha pertanto diagnosticato un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato su base degenerativa;
per tali ragioni egli è stato ritenuto portatore di handicap in situazione di gravità, valutazione non soggetta a revisione periodica.
Anche in sede di esame, è apparso notevolmente disorientato nel tempo e nello spazio CP_1
e parzialmente incapace di rispondere a semplici domande;
si nota inoltre che egli risulta affetto da notevole sordità, il che gli rende ulteriormente difficili le interazioni con le altre persone.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 13/05/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.05.1945, residente a [...]in Cascina Dossi Inferiore n. 113;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 22/10/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 461/2025 promossa da
, (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. Nicolò Zola;
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Cavaglià in Cascina Dossi Inferiore n. 113; non costituito;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione del padre Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, CP_1 all'udienza del 9 ottobre 2024 la parte ricorrente e l'altra figlia della parte convenuta, Parte_2 davano la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore e di protutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che il 13 novembre 2024 il medico dell'ASL ha accertato che CP_1
è disorientato nel tempo e nello spazio, soffre di deficit mnestici, tende ad essere ripetitivo e acritico rispetto ai propri disturbi e soffre di marcata ipoacusia bilaterale;
gli ha pertanto diagnosticato un disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato su base degenerativa;
per tali ragioni egli è stato ritenuto portatore di handicap in situazione di gravità, valutazione non soggetta a revisione periodica.
Anche in sede di esame, è apparso notevolmente disorientato nel tempo e nello spazio CP_1
e parzialmente incapace di rispondere a semplici domande;
si nota inoltre che egli risulta affetto da notevole sordità, il che gli rende ulteriormente difficili le interazioni con le altre persone.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di CP_1
6. Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 13/05/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
10.05.1945, residente a [...]in Cascina Dossi Inferiore n. 113;
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 22/10/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore