Sentenza 27 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01469/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2017, proposto da
Lido Arca di Noè s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 18.07.2017 del Comune di Brindisi di cessazione dell'attività di stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande;
nonché, ove occorra e per quanto di interesse,
- dei richiamati processi verbali di accertamento e contestazione elevati dal Comando Polizia Municipale di Brindisi n. 2062 e 2063 del 10.07.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza n. 4 del 18 luglio 2017 con cui il Comune di Brindisi ha ordinato alla ricorrente la cessazione dell’attività di stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò a seguito dell’accertamento dell’assenza delle relative autorizzazioni giusta verbali di accertamento e contestazione elevati dalla Polizia Municipale in data 10 luglio 2017. Più precisamente, con verbale n. 2062, è stata accertata la prosecuzione dell’attività di stabilimento balneare nonostante l’autorizzazione n. 439 del 28 agosto 1987 sia stata revocata con provvedimento n. 26055 del 30 marzo 2016, revoca sulla cui legittimità si è espresso in senso positivo questo Tribunale con sentenza n. 496 del 28 marzo 2017, resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 1721 del 2015. Parimenti, con verbale n. 2063 è stata accertata la prosecuzione dell’annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nonostante la revoca disposta con il medesimo provvedimento innanzi citato.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
Assume, in buona sostanza, che la pendenza in appello del giudizio proposto, fra l’altro, avverso la revoca delle autorizzazioni non consentirebbe di ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione dell’atto gravato.
Soggiunge, altresì, che la medesima revoca n. 26055 del 30 marzo 2016 a monte dell’ordinanza gravata sarebbe illegittima, non potendo essere giustificata dagli abusi urbanistico – edilizi, comunque contestati nel medesimo giudizio in fase di appello.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto molteplici aspetti e, nel merito, l’infondatezza, invocandone la reiezione.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Giova evidenziare, in primis , che con sentenza n. 6780 del 2 agosto 2022, il Consiglio di Stato ha definitivamente acclarato la legittimità, fra gli altri, del provvedimento di revoca n. 26055 del 30 marzo 2016 delle licenze a suo tempo rilasciate alla ricorrente per le attività inibite con l’ordinanza gravata nel presente giudizio, confermando la già citata sentenza n. 496/2017 di questo Tribunale.
3. Considerato che con memoria del 22 luglio 2022, la parte ricorrente ha confermato integralmente le doglianze proposte con l’atto introduttivo, rileva il Collegio che il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1 Nonostante la limitazione formale dell’impugnazione alla sola ordinanza di cessazione, invero, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento non solo di quest’ultima, ma anche della revoca del 2016 più volte fin qui citata.
3.2 La domanda di annullamento dell’ordinanza di cessazione è ictu oculi infondata in quanto atto dovuto a fronte di una revoca che non era stata sospesa in via giurisdizionale e, pertanto, era pienamente efficace.
3.3 La domanda di annullamento della revoca del 2016, come correttamente eccepito dalla Difesa del Comune, è inammissibile per violazione del ne bis in idem , in quanto all’epoca della instaurazione del presente giudizio era già impugnata con motivi aggiunti proposti nel ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 1721 del 2015 di questo Tribunale e, peraltro, già definito con sentenza n. 496 del 28 marzo 2017.
4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge per infondatezza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO