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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 242/2025 V.G. promosso da:
, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 23.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento C.I.S.E. Costruzioni Idrauliche Stradali Edilizie S.R.L. dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 5.12.2013;
- il ricorrente ha depositato domanda tardiva di insinuazione e in data 3.02.2015 è stato ammesso al passivo per € 8.289,33 in chirografo;
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 2.10.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione – Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per il ricorrente, a far data dall'ammissione al passivo fino alla chiusura del fallimento, la durata di 9 anni e oltre mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per il ricorrente con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 4;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
pagina 1 di 2 - la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo al ricorrente la somma di € 1.600,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per i collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO la somma di € 1.600,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 238,86 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 25/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 242/2025 V.G. promosso da:
, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello
Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 23.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento C.I.S.E. Costruzioni Idrauliche Stradali Edilizie S.R.L. dichiarato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 5.12.2013;
- il ricorrente ha depositato domanda tardiva di insinuazione e in data 3.02.2015 è stato ammesso al passivo per € 8.289,33 in chirografo;
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 2.10.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione – Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per il ricorrente, a far data dall'ammissione al passivo fino alla chiusura del fallimento, la durata di 9 anni e oltre mesi;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per il ricorrente con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 4;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
pagina 1 di 2 - la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo al ricorrente la somma di € 1.600,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per i collegamenti ipertestuali;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO la somma di € 1.600,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 238,86 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 25/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
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