Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto dalla sig.ra LA AN Di IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bojano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pina Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS ER, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota n. 20940 del 30.09.2022 del Comune di Bojano, emessa in riscontro all’atto di significazione e diffida prot. n. 15556/2022;
nonché per
la verifica della conformità, ai sensi del testo unico in materia di edilizia, delle opere realizzate su tutta l’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dal Comune e della adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti al fine di procedere a quanto indicato nella Ordinanza nr. 18/2016 emessa dal Dirigente del comune di Bojano – Responsabile del Settore Urbanistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bojano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RG RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, proprietaria di un immobile ubicato nel comparto edilizio sito in località Tilli-Tilli del Conune di Bojano, in atti meglio indicato, con il presente ricorso ha impugnato, assumendone l’illegittimità, la nota comunale n. 20940 del 30.09.2022, adottata in riscontro all’atto di significazione e diffida, avente prot. n. 15556/2022, presentato dalla stessa interessata in data 1°.9.2022.
Con l’odierna impugnativa è stato altresì chiesto al Tribunale di condannare il Comune resistente a procedere alla verifica della conformità, ai sensi del testo unico in materia di edilizia, delle opere realizzate su tutta la suddetta area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dal Comune, nonché alla adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti al fine di procedere a quanto indicato nella ordinanza n. 18/2016 emessa dal Dirigente del Comune di Bojano – Responsabile del Settore Urbanistica.
2. Il ricorso è stato affidato ad un unico e articolato motivo così rubricato:
1) violazione e falsa applicazione della legge urbanistica n. 765/1967 (legge ponte), della convenzione urbanistica, repertoriata al n. 554 del 08.11.2006, dei permesso di costruire n. 53/2006 e n. 15/2007 rilasciati dal comune di Bojano – eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Al riguardo, la ricorrente ha dettagliatamente esposto quanto segue:
- in data 27.8.2004 l’imprenditore LL CO presentava al Comune di Bojano un progetto per la realizzazione della viabilità secondaria da asservire ad uso pubblico presso il comparto edilizio sito in Bojano in località Tilli -Tilli, su area censita in catasto al fg. 50 con le p.lle n. 144, 145, 147, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2250 e 2251: il detto progetto, per il quale il LL aveva acquistato il terreno edificatorio censito al foglio di mappa n. 50 - p.lle nn. 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, dai cessionari sig.ri CO MA OR, Di EO SA e TT RI, prevedeva la realizzazione di tre villette bifamiliari;
- il Consiglio comunale, con delibera consiliare n. 21 del 5.08.2005, individuava le opere infrastrutturali da asservire al comparto edilizio in località Tilli-Tilli, e approvava l’atto di convenzione urbanistica redatta ai sensi della Legge n. 765/67 e successive modifiche ed integrazioni, poi sottoscritta in data 8 novembre 2006, rep. n. 554;
- nella suddetta convenzione “ veniva previsto, all’art. 4 della stessa, l’obbligo, in relazione al disposto 3, comma 5, dell’art. 8 della legge n. 765/1967, da parte dei concessionari ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione primarie a loro carico a scomputo totale della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Al successivo art. 5 della citata convenzione, veniva prevista e disposta una cauzione provvisoria pari al 25% degli oneri di urbanizzazione primaria ed una per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Inoltre, all’art. 13, veniva contemperata la facoltà da parte del comune di Bojano di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi, in sostituzione dei concessionari a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore ” (cfr. ricorso, pagg.3-4);
- in data 29.11.2006 il Comune rilasciava il permesso a costruire n. 53/2006 per le opere indicate nel predetto progetto, con l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme contenute nei regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia, e prevedendo l’inizio e l’ultimazione dei lavori e il versamento al Comune del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.p.r. n. 380/2001;
- a seguito, poi, di una integrazione - variazione progettuale presentata dal LL in data 28.12.2006, prot. n. 21840, con cui si proponeva, in luogo dell’originario elaborato progettuale che contemplava la realizzazione di 3 villette bifamiliari, la costruzione di ben 6 fabbricati per civile abitazione, nel medesimo comparto Tilli Tilli, su area censita al catasto al foglio 50 particelle n. 2244-2245-2246-2247, di proprietà del LL, il Comune di Boiano rilasciava il nuovo permesso di costruire n. 15/2007, con cui si precisava, tra l’altro, al punto 1 lettera n), che “ siano fatte salve e rispettate le prescrizioni contenute nella convenzione urbanistica rep,n. 554/06 ”;
- i lotti edificatori previsti e assentiti con il permesso a costruire n. 15/2007 erano tre: la p.lla castastale n. 2247 (due villette bifamiliari), la p.lla catastale n. 2246 (due villette bifamiliari) e la p.lla catastale n. 2245 (due villette bifamiliari, tra cui quella di proprietà dell’odierna ricorrente), mentre la p.lla n. 2244, di piccola estensione, restava ai margini della lottizzazione: la p.lla n. 2248 era infine destinata alle opere di urbanizzazione, ivi compresa la strada destinata a permettere l’accesso alle varie abitazioni;
- in piena fase di costruzione l’imprenditore LL, proprietario dei terreni, decideva però di frazionare ulteriormente i lotti durante i lavori di costruzione delle villette, benché il detto frazionamento non fosse stato “ previsto nei progetti assentiti dal comune di Bojano, né autorizzato da nessun ente competente, e (come) non sia stato nemmeno mai comunicato all’ente comunale ”; inoltre, il relativo “ nuovo ed improvviso frazionamento catastale ” stravolgeva “ completamente il progetto depositato e approvato dal comune di Bojano con il permesso di costruire n. 15/2007 e valutato ed assentito da tutti uffici competenti previsti dall'iter progettuale richiesto dalle norme ” (cfr. ricorso, pag. 5);
- a seguito di quest’ultimo frazionamento, da una scissione della precedente part.lla n. 2245 nasceva la nuova p.lla n. 2490, sulla quale insiste l’immobile poco dopo acquistato della ricorrente in virtù del contratto di compravendita siglato con il LL in data 27.7.2012 (cfr. allegato 8 del ricorso), fondo che però sarebbe divenuto un terreno/lotto intercluso dalle altre suddette particelle;
- il Comune di Bojano con delibera di G.C. n. 84/2011 disponeva la proroga per ulteriori tre anni della Convenzione urbanistica n. 554 dell’8.11.2006 (registrata con rep n. 1928/2006), per la realizzazione di opere infrastrutturali nel comparto edilizio in località Tilli-Tilli: e con riferimento alla detta delibera essa ricorrente evidenzia che “ tale deliberato richiama solamente il primo permesso di costruire del 2006 rilasciato dal comune di Bojano, omettendo incredibilmente il successivo permesso n. 15/2007, e soprattutto fa riferimento, per la realizzazione della viabilità secondaria da asservire ad uso pubblico presso il comparto in località Tilli. Tilli, all’area censita al fg, 50 con le particelle nn. 144, 145, 147, 2243, 2247, 2248, 2248, 2250 e 2251. Nessuna menzione viene fatta del nuovo frazionamento operato nel 2008 dal tecnico Pizzanelli e ciò a conferma che tale variazione non è stata mai comunicata al comune di Bojano, né tanto meno autorizzata ed assentita dallo stesso e dalle altre autorità competenti in materia ” (cfr. ricorso, pagg. 6-7);
- successivamente il Comune di Bojano, con diffida avente prot. n. 13141 dell’8.09.2015, intimava ai lottizzanti del comparto sito in località Tilli Tilli di rispristinare, entro e non oltre 90 gg. dalla notifica, le opere di urbanizzazione così come autorizzate dal permesso di costruire n. 53/2006 e dalla convenzione urbanistica n. 554/2006;
- con ordinanza n. 44 del 16.12.2015, lo stesso Comune intimava quindi al sig. CO LL e al sig. ER AS, costruttori e proprietari dei lotti confinanti con quello dell’odierna ricorrente, di ripristinare “ la fruibilità della viabilità con relative opere di urbanizzazione del comparto Tilli Tilli anche a favore del lotto censito con plla n. 2490 così come approvato con P. di C. n. 53/2006 ed in atti da Convenzione urbanistica n. 554/2006 ”;
- poco dopo, con l’ordinanza n. 8 del 23.03.2016, il predetto atto veniva peraltro revocato: ma gli obblighi di ripristino da esso contemplati venivano ribaditi con l’Ordinanza n. 18/2016, immediatamente successiva, del 24.03.2016, con la quale si stabiliva appunto che: ” il Settore III – Ufficio Urbanistica – procederà al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto Tilli – Tilli, che dovranno essere cedute a questo Ente, solamente nel momento in cui verranno, da parte di tutti gli interessati del comparto, sistemate le opere di che trattasi, che dovranno essere fruibili da parte di tutti i proprietari dei lotti”; e al riguardo la ricorrente sottolinea che “la citata Ordinanza, incredibilmente, non indicava un termine entro il quale sistemare le opere in questione, tra le quali, ovviamente, figura la strada di collegamento a tutti i lotti, ma, all’uopo, si ricorda che già in data 07.09.2015, prot. nr. 13141 dell' 08.09.2015, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Arch. Robusto, aveva diffidato i lottizzanti del comparto Tilli-Tilli a ripristinare, entro 90 giorni dalla notifica, le opere di urbanizzazione così come autorizzate con P. di C. nr. 53/2006 e Convenzione urbanistica n. 554/2006” (cfr. ricorso, pag. 10);
- in seguito a tali vicende la situazione, ha lamentato la ricorrente, ad oggi “ è rimasta del tutto invariata ed, anzi, la ricorrente ha subito continui e notevoli disagi e danni, sia dal punto di vita materiale che morale, dalla inottemperanza delle disposizione e degli obblighi contemplati dalla convenzione urbanistica sottoscritta dallo steso comune di Bojano che ha, peraltro, provveduto anche ad approvarla e farla pienamente integrante di quanto disposto dai successivi permessi di costruire n. 53/2006 e n. 15/2007 ” (cfr. ricorso, pag. 10);
- da tutto ciò il convincimento dell’interessata che, alla luce di tali vicende, debba ritenersi sussistente l’obbligo, in capo all’Amministrazione comunale, di “ provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione, o comunque, alla verifica della realizzazione delle stesse in conformità con la normativa urbanistica e con gli atti ed i progetti assentiti, nonché di provvedere alla manutenzione della stessa, una volta acquisita al proprio patrimonio ” (cfr. ricorso, pag. 10): obbligo rispetto al quale essa ricorrente ha però lamentato la “ perdurante inerzia ” del Comune, che non forniva alcun riscontro neppure alla nota trasmessagli in data 3.11.2021, con cui tale Ente veniva diffidato ad adottare “ i necessari provvedimenti al fine di procedere quanto indicato nella predetta Ordinanza nr. 18/2016 ” (cfr. ricorso, pag. 11);
- in data 1°.9.2022 l’interessata trasmetteva infine un atto di “ significazione e diffida ” al Comune di Bojano, con il quale quest’ultimo veniva diffidato a: 1) verificare la conformità, ai sensi del testo unico in materia di edilizia, delle opere realizzate su tutta l’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dal Comune, nonché a verificare, consequenzialmente, la conformità delle opere comuni (da cedersi all’Amministrazione) rispetto al progetto approvato, il tutto entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa diffida; 2) emettere, di conseguenza, le ordinanze di rimessione in pristino e/o di demolizione necessarie per riportare a conformità di progetto autorizzato le opere realizzate nella lottizzazione, sempre entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa diffida; 3) adottare, ad ogni modo, i necessari provvedimenti al fine di procedere a quanto indicato nella Ordinanza nr. 18/2016, espressamente avvertendo che, in difetto, si sarebbe agito davanti alle competenti Autorità giudiziarie, entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa diffida;
- e a riscontro della suddetta diffida il Comune di Bojano trasmetteva ad essa ricorrente la qui gravata nota prot. n. 20940 del 30.9.2022, con la quale “ l’ente comunale, pur riconoscendo che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al comparto “Tilli-Tilli” non sono state ancora acquisite dalla pubblica amministrazione, si dichiarava impossibilitato ad intervenire “in quanto il piano di lottizzazione è inesistente” nonché si dichiarava, in ultimo, “a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o proposta ” (cfr. ricorso, pag. 12-13).
3. Dopo queste articolate premesse, con il ricorso è stata dedotta l’illegittimità della suddetta nota comunale n. 20940 del 30.9.2022, innanzitutto, nella parte in cui vi si afferma che l’immobile di proprietà dell’interessata sarebbe “ sconnesso dalla previsione di urbanizzazione prevista nella progettazione ed evidenzia che la Di IO potrebbe accedere alla propria proprietà da un’altra strada per la quale lo stesso comune di Bojano non dispone di fondi propri per una sistemazione ”: tale asserzione, secondo la ricorrente, “appare certamente confliggente con quanto approvato dallo stesso ente comunale, sia nella convenzione urbanistica, sia nei permessi a costruire rilasciati e nei progetti ad essi allegati” ( cfr. ricorso, pag.13).
La ricorrente ha, inoltre, contestato la gravata nota comunale nella parte in cui vi è nella sostanza affermata “ l’impossibilità da parte dell’ente comunale di intervenire ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come contemplato dalla convenzione edificatoria ed in conformità con quanto previsto dal progetto approvato con il Permesso di costruire n. 15/2007 ” (cfr. ricorso, pag. 15), e definisce tale assunto come “ assolutamente inesatto nonché del tutto privo di pregio giuridico ”, evocando, a sostegno della propria doglianza, la disciplina di cui al primo e secondo comma dell’art 28 l. n. 1150/1942.
3.1. Con l’odierno ricorso la ricorrente, come anticipatosi in epigrafe, ha inoltre chiesto al Tribunale: - di obbligare il Comune a procedere alla verifica della conformità delle opere realizzate su tutta l’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dall’Amministrazione, nonché a verificare, consequenzialmente, la conformità delle opere comuni (da cedersi all’Amministrazione) rispetto al progetto approvato;
- di accertare l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione di lottizzazione, e dunque quelli di cessione e trasferimento delle aree individuate;
- di accertare e riconoscere, infine, “ la violazione dell’interesse legittimo della sig.ra Di IO, odierna ricorrente, ad usufruire delle opere di infrastruttura primaria e secondaria del comparto “Parco Miramonti - Sant’Egidio” così come da convenzione urbanistica 554/2006, dai permessi di costruire rilasciati dal comune di Bojano in ossequio della normativa vigente in materia ” (cfr. ricorso, pag. 19).
4. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Bojano, il quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte recante la domanda di annullamento della nota comunale n. 20940 del 30.9.2022, trattandosi di “ mera comunicazione priva di natura provvedimentale ” (cfr. memoria comunale depositata in data 3.11.2025, pag. 8).
La difesa comunale ha dedotto, poi, l’infondatezza di tutte le ulteriori domande formulate nel ricorso.
5. In vista dell’udienza pubblica del 3.12.2025 la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi; entrambe le parti hanno successivamente depositato i rispettivi scritti di replica.
6. E alla su indicata udienza pubblica, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio rileva subito come, allo stato, e per le ragioni che di qui a poco si preciseranno, non sia possibile giungere immediatamente a una decisione completa sul merito di causa.
8. Al riguardo, si deve introduttivamente osservare che l’odierna controversia ha, nella sostanza, ad oggetto: a) la domanda di annullamento della nota del Comune di Bojano prot. n. 20940 del 30.9.2022; b) la domanda diretta ad accertare l’inerzia serbata dal Comune resistente nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia a fronte delle irregolarità perpetrate nel comparto edilizio sito in località Tilli-Tilli, ove è ubicato l’immobile della ricorrente, la quale, nel tempo, ha più volte diffidato l’Amministrazione, senza fortuna, ad esercitare i detti poteri di vigilanza.
9. Tanto premesso, si anticipa che con la presente sentenza potrà essere definita solo una parte della controversia.
Il Tribunale, con questa decisione, provvederà nell’ordine:
a) a pronunciarsi sulla domanda di annullamento della nota comunale n. 20940 del 30.9.2022;
b) a ordinare, nei termini che saranno di seguito illustrati, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che assumono la veste di controinteressati rispetto alla domanda concernente il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sulla richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico- edilizia sul comparto ubicato in località Tlli-Tilli;
c) a disporre, infine, degli incombenti istruttori, nei termini che saranno di seguito indicati.
10. Muovendo dallo scrutinio della domanda di annullamento della nota comunale n. 20940 del 30.9.2022, il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile.
11. Il Collegio reputa infatti meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa comunale allorché, come qui anticipatosi al paragrafo 4, questa ha dedotto che la gravata nota è una “ mera comunicazione priva di natura provvedimentale ”.
11.1.Sul punto il Collegio deve subito evidenziare, infatti, che già la lettura della nota impugnata denota ex se come si tratti di un atto non innovativo, e scevro da qualsivoglia contenuto provvedimentale: la nota, redatta a riscontro dell’ “ atto di significazione e diffida ” inoltrato dalla ricorrente in data 1°.9.2022, si conclude infatti limitandosi a rappresentare semplicemente che, “ per quanto su esposto, codesto ufficio ritiene opportuno comunicare che la diffida proposta è di carattere prettamente privatistico e pertanto, codesto Ente, per le motivazioni innanzi dette, è impossibilitato a procedere ”; e nella medesima nota è infine precisato quanto segue: “ inoltre, si comunica che, codesto ufficio, e l’amministrazione attualmente in carica, resta disposizione per qualsiasi chiarimento o proposta ”.
La nota impugnata, pertanto, non esprime alcuna manifestazione autoritativa di volontà provvedimentale rispetto alla sollecitazione, racchiusa nel su indicato “ atto di significazione e diffida ”, all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza urbanistico-edilizia, che la ricorrente intendeva sollecitare in merito alle vicende relative al comparto edilizio in discorso.
La detta nota è, invece, un atto meramente interlocutorio, che potrebbe semplicemente valere a configurare, dal punto di vista proprio delle tesi fatte valere in giudizio dalla ricorrente, una prosecuzione dell’inerzia comunale (la quale costituisce, nelle sue varie forme, l’autentico oggetto sostanziale della controversia).
Donde anche l’assenza di un qualsivoglia interesse di parte ricorrente a una pronuncia giurisdizionale annullatoria che possa ipoteticamente colpire la nota stessa.
11.2. A conferma di quanto precede deve aggiungersi che la stessa ricorrente ha rappresentato che con la nota impugnata “ l’ente comunale, pur riconoscendo che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al comparto “Tilli-Tilli” non sono state ancora acquisite dalla pubblica amministrazione, si dichiarava impossibilitato ad intervenire “in quanto il piano di lottizzazione è inesistente” nonché si dichiarava, in ultimo, “a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o proposta ” ( cfr. ricorso, pagg. 12-13).
Anche la descrizione fornita dalla ricorrente circa i contenuti della nota impugnata rivela, quindi, come quest’ultima sia priva di portata provvedimentale e di specifica lesività per la sfera giuridica del ricorrente.
Conclusione che trova ulteriore riscontro nel fatto che è stata ancora la ricorrente ad aver richiesto al Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Bojano, dopo aver ricevuto la nota in discorso, “ un urgente incontro al fine di ulteriori chiarimenti e/o proposte ”: questa ulteriore richiesta appalesa, difatti, come alla stessa ricorrente era ben chiaro che la nota del 30.9.2022 fosse priva di qualsivoglia contenuto dispositivo, trattandosi di atto meramente ricognitivo, e in quanto tale del tutto inidoneo a far venir meno l’inerzia del Comune nell’esercizio dei pur sollecitati poteri di vigilanza urbanistico edilizia sulle vicende del comparto edilizio ubicato in località Tilli-Tilli.
11.3. Sul punto deve poi evidenziarsi che la ricorrente, pur enunciando la natura provvedimentale e la portata lesiva della gravata nota, non ha mai fornito alcun elemento specifico idoneo a disvelarne una ipotetica valenza provvedimentale e un’effettiva lesività.
12. Alla luce delle ragioni sopra esposte deve quindi affermarsi, stanti le caratteristiche dell’impugnata nota comunale n. 20940 del 30.9.2022, la carenza d’interesse alla relativa impugnazione, onde il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile.
13. Passando a questo punto alla disamina dell’ulteriore domanda, articolata nel ricorso, diretta ad accertare l’inerzia serbata dal Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia in merito alle irregolarità perpetrate nel comparto edilizio ove ricade l’immobile della ricorrente, il Tribunale ritiene necessario, in proposito, ordinare a quest’ultima di provvedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti di LL CO nonché dei proprietari (“lottizzanti”) dei terreni e/o immobili del comparto edilizio ubicato in località Tilli-Tilli del Comune di Bojano, trattandosi di soggetti che assumono la veste di controinteressati rispetto alla su indicata azione avverso l’inerzia dell’Amministrazione.
La ricorrente dovrà quindi procedere alla notifica del ricorso ai suddetti controinteressati: a) procurandosi le generalità di costoro rivolgendo apposita istanza alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione o, se precedente, dalla notifica della presente decisione; b) procurandosi, nei successivi trenta giorni dalla ricezione, da parte della Conservatoria, dei relativi nominativi, gli indirizzi di residenza di questi ultimi e procedendo altresì, nel medesimo termine, alla notifica del ricorso nei confronti dei soggetti così individuati; c) provvedendo, infine, al successivo deposito in giudizio delle prove delle effettuate notifiche nell’ulteriore termine perentorio di dieci giorni dal perfezionamento della loro complessiva esecuzione.
14. Quanto, infine, alle già anticipate esigenze istruttorie, il Collegio reputa necessario acquisire agli atti di causa il testo dell’ordinanza comunale n. 8 del 23.3.2016, con la quale risulta esser stata revocata la precedente ordinanza n. 44/2015: il testo della detta ordinanza del 2016, che pure è stata richiamata dagli altri provvedimenti comunali relativi alle vicende oggetto di giudizio (in particolare, dalla successiva ordinanza n. 18/2016), non risulta infatti versata in atti.
All’esecuzione del detto incombente il Comune di Bojano dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione o, se precedente, dalla notifica della presente decisione, in vista dell’udienza pubblica fissata fin d’ora per il 27 maggio 2026.
15. Conclusivamente, sulla base delle suesposte considerazioni il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui proposto avverso la nota comunale avente prot. 20940 del 30.9.2022, mentre per il residuo da decidere ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati indicati al paragrafo 13, nei termini ivi indicati, e dispone, infine, l’incombente istruttorio di cui al paragrafo 14.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile il ricorso con limitato riferimento alla domanda di annullamento della nota del Comune di Bojano avente prot. 20940 del 30.9.2022;
b) ordina l’integrazione del contraddittorio, che parte ricorrente dovrà effettuare nei termini e secondo le modalità prescritte in motivazione;
c) riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione.
Fissa per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del 27 maggio 2026.
Spese all’esito del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG RO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO