Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10736/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.VICINO VITO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE nonchè
rappresentato e difeso dall'avv D.de Leonardis giusta procura in atti CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 3.9.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, proponeva ricorso in opposizione avverso un'intimazione di pagamento relativa a vari avvisi di addebito notificati tra l'11.2.2016 e il 7.11.2017. In particolare eccepiva la prescrizione del credito in relazione ai crediti di cui a tali ruoli atteso che gli avvisi si riferivano a contributi dovuti negli anni precedenti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione opposta.
Non si costituiva in giudizio l' . Controparte_3
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Ed invero, giova precisare che nello speciale sistema di recupero coattivo dei crediti mediante ruoli esattoriali, la cartella di pagamento costituisce non solo atto di notifica del titolo esecutivo e del precetto (l'intimazione ad adempiere, contenuta nella cartella di pagamento, diviene efficace decorso il termine di giorni 60 dalla data della sua notifica e conserva la sua efficacia per un anno da tale data), ma anche lo strumento con il quale viene portato a conoscenza del debitore l'accertamento consacrato nel titolo, configurandosi come atto espressivo della pretesa contributiva suscettibile di dar luogo -se impugnato- ad un controllo giurisdizionale del rapporto giuridico, ovvero di consolidarsi -in caso di acquiescenza del contribuente- con efficacia preclusiva dell'accertamento.
La notifica della cartella di pagamento è dunque presupposto necessario perché possano verificarsi i suddetti effetti giuridici e perché il concessionario possa, poi, procedere ad espropriazione forzata, con l'effetto che, in mancanza di notifica, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti della parte (art. 50 d.p.r. n. 602/73).
Nella specie, non sono in contestazione le notifiche degli avvisi presupposti;
deve peraltro affermarsi la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Invero, la legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative
a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”.
Nel caso in esame gli avvisi presupposti risultano notificati tra l'11.2.2016
e il 7.11.2017.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che per giurisprudenza oramai pacifica la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi a un titolo giudiziale e, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art.2953 c.c.. La perentorietà del termine fissato dall'art. 24 comma 5 dlvo n.46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale (cfr.
Cass. n.12263/07 e Cass. S.U.n.25790/09).
Da ultimo è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito il termine di prescrizione quinquennale nel caso di cartella esattoriale non opposta non operando il termine decennale proprio dei titoli giudiziali in quanto la cartella avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass.
Sez.unite n.23397/16 del 25.10.2016).
Dopo la notifica degli avvisi sopra indicati non risultano notificati atti interruttivi prima dell'intimazione oggi opposta che è stata notificata il
24.6.2024.
In ossequio alla giurisprudenza citata, pertanto, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti portati dall'intimazione opposta in relazioni agli avvisi presupposti atteso che sono decorsi più di cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito senza che sia intervenuto alcun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione (ciò anche tenuto conto della sospensione dei termini in relazione all'emergenza covid).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste esclusivamente a carico dell' atteso che: “Nell'ambito del giudizio di opposizione Controparte_1 all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' Controparte_1
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti
[...] alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione - dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.” (cfr. CAss.
n.7716/22)
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AN
, nei confronti Parte_1 Controparte_4
e così provvede: CP_2
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione opposta in relazione agli avvisi presupposti notificati tra l'11.2.2016 e il 7.11.2017 per intervenuta prescrizione.
2. Condanna l' al pagamento delle Controparte_5 spese processuali che liquida in €2.200,00 oltre accessori come per legge con distrazione.
Bari,21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi