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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1258/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...]à di Piave, il 12.10.1985, (C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, nata a [...]à di Piave, il 3.08.1986, (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._2
a San Donà di Piave, via Val Pusteria, n.79; rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Depicolzuane del Foro di Venezia, (p.e.c.
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave, via Jesolo, Email_1
n. 15 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025, e – premesso di aver contratto Controparte_1 CP_2 matrimonio concordatario in data 16.06.2012, in San Donà di Piave, matrimonio trascritto nel registro N. 1258/2025 V.G.
degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 24 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e Persona_1 Parte_1
(nata a [...]à di Piave, il 29.04.2017) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale in San Donà di Piave (VE), via Val Pusteria n.79, rimarrà assegnata a , che ivi CP_2 manterrà la propria residenza assieme ai figli e Pt_1 Per_1
3) la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e verrà esercitata dai ricorrenti Parte_1 Persona_1 in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ; CP_2
4) il diritto di visita dei figli verrà esercitato dal padre previo accordo con la madre, e nei termini di cui al Controparte_1 piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
– il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati e nella settimana in cui non è con loro potrà far visita martedì e giovedì;
– le Vacanze scolastiche estive saranno equamente distribuite tra il padre e la madre, che dovranno accordarsi prima dell'inizio dell'estate;
– le Festività principali quali Natale, Pasqua, Ognissanti verranno alternate;
5) verserà a , quale contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_2 Persona_1 [...]
l'importo mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno Pt_1 secondo l'indice ISTAT;
6) acconsente che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale Controparte_1 venga attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire a la CP_2 Controparte_1 CP_2 documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 gennaio di ogni anno;
7) si impegna a cedere a titolo gratuito la sua quota di proprietà della casa familiare sita in comune di Controparte_1
San Donà di Piave (VE), via Val Pusteria n. 79, così individuata al Catasto Fabbricati:
Comune di San Donà di Piave – Foglio 39 (trentanove)
- particella 1006 sub 6, Via Val Pusteria n. 79 piano T-1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 6.5 – R.C. 553,90
- particella 1006 sub 3, Via Val Pusteria n. 79, piano T, Z.C.2, cat. C/6, cl. 7, consistenza mq. 22, R.C. Euro 85,22;
- parti comuni per legge, in particolare quota di metà mappale 1006 sub. 1, bene comune non censibile, e accesso pedonale
e carraio ai subb. 3,4,5,6.
I ricorrenti si impegnano a stipulare il relativo contratto di cessione entro il 31 dicembre 2025.
Si precisa che l'impegno al trasferimento in favore di è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi CP_2 coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi e pertanto i coniugi chiedono che il trasferimento avvenga in regime di esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge 74 del 1987.
8) e si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente e accettando CP_2 Controparte_1 reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
N. 1258/2025 V.G.
9) tutte le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive) siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
10) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio – rinnovo del passaporto ove necessario.”
Celebrata l'udienza del 17.07.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 17.10.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Controparte_1 CP_2 matrimonio in San Donà di Piave in data 16.06.2012, matrimonio iscritto nel registro degli atti di N. 1258/2025 V.G.
matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 24 alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria NO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...]à di Piave, il 12.10.1985, (C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, nata a [...]à di Piave, il 3.08.1986, (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._2
a San Donà di Piave, via Val Pusteria, n.79; rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Depicolzuane del Foro di Venezia, (p.e.c.
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave, via Jesolo, Email_1
n. 15 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 17.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025, e – premesso di aver contratto Controparte_1 CP_2 matrimonio concordatario in data 16.06.2012, in San Donà di Piave, matrimonio trascritto nel registro N. 1258/2025 V.G.
degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 24 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e Persona_1 Parte_1
(nata a [...]à di Piave, il 29.04.2017) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale in San Donà di Piave (VE), via Val Pusteria n.79, rimarrà assegnata a , che ivi CP_2 manterrà la propria residenza assieme ai figli e Pt_1 Per_1
3) la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e verrà esercitata dai ricorrenti Parte_1 Persona_1 in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ; CP_2
4) il diritto di visita dei figli verrà esercitato dal padre previo accordo con la madre, e nei termini di cui al Controparte_1 piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
– il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati e nella settimana in cui non è con loro potrà far visita martedì e giovedì;
– le Vacanze scolastiche estive saranno equamente distribuite tra il padre e la madre, che dovranno accordarsi prima dell'inizio dell'estate;
– le Festività principali quali Natale, Pasqua, Ognissanti verranno alternate;
5) verserà a , quale contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_2 Persona_1 [...]
l'importo mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno Pt_1 secondo l'indice ISTAT;
6) acconsente che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale Controparte_1 venga attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire a la CP_2 Controparte_1 CP_2 documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 gennaio di ogni anno;
7) si impegna a cedere a titolo gratuito la sua quota di proprietà della casa familiare sita in comune di Controparte_1
San Donà di Piave (VE), via Val Pusteria n. 79, così individuata al Catasto Fabbricati:
Comune di San Donà di Piave – Foglio 39 (trentanove)
- particella 1006 sub 6, Via Val Pusteria n. 79 piano T-1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 4, vani 6.5 – R.C. 553,90
- particella 1006 sub 3, Via Val Pusteria n. 79, piano T, Z.C.2, cat. C/6, cl. 7, consistenza mq. 22, R.C. Euro 85,22;
- parti comuni per legge, in particolare quota di metà mappale 1006 sub. 1, bene comune non censibile, e accesso pedonale
e carraio ai subb. 3,4,5,6.
I ricorrenti si impegnano a stipulare il relativo contratto di cessione entro il 31 dicembre 2025.
Si precisa che l'impegno al trasferimento in favore di è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi CP_2 coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi e pertanto i coniugi chiedono che il trasferimento avvenga in regime di esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge 74 del 1987.
8) e si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente e accettando CP_2 Controparte_1 reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
N. 1258/2025 V.G.
9) tutte le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive) siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
10) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio – rinnovo del passaporto ove necessario.”
Celebrata l'udienza del 17.07.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 17.10.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Controparte_1 CP_2 matrimonio in San Donà di Piave in data 16.06.2012, matrimonio iscritto nel registro degli atti di N. 1258/2025 V.G.
matrimonio del Comune di San Donà di Piave dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 24 alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca