TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 3/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 9291 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Di Parte_1
Tommaso, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Fabiola e Bove Antonio, giusta procura generale alle liti;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 3/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 chiedeva la condanna del Fondo di Parte_1
Garanzia gestito dall' al pagamento del TFR e delle ultime due mensilità maturate mentre era CP_1
alle dipendenze della Controparte_2
Deduceva il ricorrente che aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2 dall'1/6/2018 al 9/6/2022, data in cui si era dimesso;
che all'atto di cessazione del rapporto di lavoro era rimasto creditore dell'importo del TFR e delle retribuzioni di aprile e maggio 2022; che con sentenza n. 350 del 16/6/2022 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società datrice di lavoro;
che con istanza del 7/7/2022 aveva presentato istanza di insinuazione al passivo
1
per la complessiva somma di € 12.936,00, di cui € 8.394,11 per TFR ed € 4.541,89 per ultime due mensilità non percepite.
Aggiungeva che era stato ammesso al passivo fallimentare, ricevendo solo in data 20/4/2023 il verbale di formazione dello stato passivo;
che aveva richiesto ed ottenuto copia del provvedimento di esecutività dello stato passivo, ma il Curatore aveva dichiarato di non essere disposto alla sottoscrizione dei modelli per l'accesso al Fondo di garanzia;
che aveva presentato istanza in
CP_1 data 25/5/2023 per accedere al Fondo di garanzia gestito dall' , allegando la documentazione
CP_1 necessaria;
che l' in data 29/6/2023 aveva richiesto un'integrazione documentale, da lui
CP_1 trasmessa;
che, non avendo ottenuto risposta dall' , aveva proposto ricorso al Comitato
CP_1
Provinciale; che il 23/11/2023 l' aveva rigettato la domanda per mancata integrazione CP_1 documentale;
che, invero, il rigetto era illegittimo e sussistevano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia sia in relazione al TFR che in relazione alle ultime due mensilità richieste.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che la domanda amministrativa era stata rigettata, perché CP_1
il ricorrente non aveva adeguatamente integrato la documentazione richiesta con pec del 29/6/2023, in particolare nello stato passivo allegato non era documentata la posizione n. 6 riferita al ricorrente, dunque in assenza di dichiarazione del Curatore non era individuato il credito del lavoratore.
L' insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
*******
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Il TFR
L'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di CP_1
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al
Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a
2
fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011).
La Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso
l' alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia CP_1
assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012).
Nel caso in esame l' ha eccepito che, a fronte del rifiuto del curatore del fallimento di CP_1 trasmettere all'Istituto il Modello SR52 contenente le informazioni per la liquidazione della prestazione richiesta, il ricorrente aveva l'onere di trasmettere una copia autentica dello stato passivo reso esecutivo;
che, invece, la copia trasmessa dal ricorrente non conteneva la sua specifica posizione e dunque non era stato possibile quantificare il credito.
Vi è da dire sul punto che il ricorrente ha fornito la prova di essere stato ammesso al passivo fallimentare della società datrice di lavoro per l'importo da lui richiesto (vd. allegato n. 7 del fascicolo di parte ricorrente); ha altresì depositato l'istanza di ammissione al passivo, con la specificazione delle somme richieste;
dunque l' avrebbe potuto anche in corso di causa CP_1
provvedere al pagamento della prestazione, avendone tutti gli elementi, e non essendo stata la prestazione liquidata solo per tale ragione.
Si evidenzia in ogni caso che, secondo la circolare n. 2084/2016, relativa ai documenti da allegare all'istanza di accesso al Fondo di Garanzia ed applicabile ratione temporis, per quanto riguarda la copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo, che “Lo stato passivo non deve essere allegato nei casi in cui sia trasmesso all' direttamente dalla cancelleria del CP_1
Tribunale Fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale, su incarico del Tribunale o di propria iniziativa”… “…questo documento, al fine di abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare ed allegato alla domanda telematica…. Nei i casi in cui il lavoratore non alleghi l'estratto dello stato passivo, l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione
Fallimentare del Tribunale competente”.
Inoltre, sempre la stessa Circolare stabilisce che “la copia della domanda di ammissione al passivo e della documentazione allegata è necessaria quando alla domanda di intervento dei Fondi di garanzia non sia stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore fallimentare e dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi;
ovvero non sia possibile evincere: i mesi ai quali si riferiscono le retribuzione ammesse (per la liquidazione dei crediti di lavoro), l'eventuale
3
quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria (per la liquidazione del TFR), l'importo del credito relativo ai contributi omessi alla previdenza complementare”.
Dunque, l'istanza del ricorrente non poteva essere rigettata dall' per assenza di un estratto CP_1 dello stato passivo, che l'operatore doveva richiedere alla cancelleria del Giudice;
inoltre, poichè nell'istanza di ammissione al passivo i singoli crediti erano specificati, non era obbligatoria l'allegazione delle buste paga.
Peraltro, come specificato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24231/2014, “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito
(nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa CP_1
contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del quantum debeatur”.
Pertanto il ricorrente ha diritto a ricevere il TFR dal Fondo di Garanzia nella misura di € 8.394,11, come riconosciuto nello stato passivo a seguito di istanza del lavoratore.
Le ultime mensilità
Passando ad esaminare il credito da mensilità non riscosse, il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge
29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano
4
continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La Corte di Cassazione ha precisato che “il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal CP_1
medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio
1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono
(alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C – 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale”(cfr. in termini Cass.
Sez. Lav. n. 1885/2005, che ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione; cfr. nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. n. 12634/2008).
Nel caso in esame, le retribuzioni richieste afferiscono ai mesi di aprile e maggio 2022, con esattezza € 2.388,78 per aprile 2022 ed € 2.153,11 per maggio 2022.
Anche tali retribuzioni, tenuto conto di quanto argomentato in relazione al TFR, sono coperte dal
Fondo di Garanzia, perché ammesse al passivo fallimentare, nella misura richiesta dal lavoratore;
esse spettano nell'importo richiesto e comunque nella misura massima prevista dalla legge, se inferiore a tale importo.
In definitiva la domanda deve essere accolta e l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, deve CP_1 essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.394,11 a titolo di TFR, nonché al pagamento della somma di € 4.541,89 (o della massima misura prevista dalla legge, se inferiore a quella richiesta) a titolo di ultime due mensilità non riscosse (aprile e maggio 2022), oltre accessori di legge.
Le spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1
misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
15/12/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
5
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1
ai sensi della L. n. 297/1982 e del D.Lgs. n. 80/1992, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.394,11 a titolo di TFR, nonché al pagamento della somma di € 4.541,89
(o della massima misura prevista dalla legge, se inferiore a quella richiesta) a titolo di ultime due mensilità non riscosse (aprile e maggio 2022), oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.900,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6