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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. P.U. 34-1-2024
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Frosini Presidente rel. dott. Valerio Medaglia Giudice dott. Amedeo Russo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di liquidazione giudiziale della società Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE vantando un credito complessivo di € Parte_2
4.302,85 in forza di decreto ingiuntivo n. 870/2024 emesso dal Giudice di
Pace di Grosseto, successivo atto di precetto e pignoramento presso terzi, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la liquidazione giudiziale di
Parte_1
Con successivo ricorso anche la società , Parte_3
vantando un credito di euro 30.000,00, in forza di titolo esecutivo costituito da assegno impagato relativo al canone del contratto di affitto di azienda inter-partes, successivo atto di precetto e pignoramento, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la liquidazione giudiziale della società debitrice, potendosi desumere dal mancato pagamento del dovuto, oltre pagina1 di 7 che da altri elementi sintomatici, lo stato di insolvenza della società ed essendo comunque la complessiva esposizione debitoria della stessa superiore al limite previsto dall'articolo 49 C.C.I.
Nell'ambito del presente procedimento sono poi intervenuti i creditori e vantando rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
crediti per euro otto mila e novemila euro ciascuno.
La resistente, costituendosi in giudizio, si è opposta al ricorso evidenziando, quanto alla posizione del , Parte_3
l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale per trovarci al cospetto di un credito contestato nell'ambito di un complesso e controverso rapporto contrattuale inter- partes (nello specifico, un contratto di affitto di azienda), come tale non dimostrativo dello stato di insolvenza della società. Quanto poi alle ulteriori posizioni creditorie la resistente evidenziava di avere raggiunto un accordo con il ricorrente e con l'intervenuto Parte_2 CP_2
(i quali hanno infatti hanno dichiarato di desistere dal ricorso),
[...]
Contr nonché l'esistenza di trattative con e, infine, deduceva di avere rateizzato il debito tributario con e di Controparte_3
avere già provveduto al pagamento della prima rata.
Perdurando l'inadempimento della società debitrice all'esito delle Contr intercorse trattative, i creditori e hanno instato per Parte_3
la declaratoria di liquidazione giudiziale.
Ritenuta la necessità di un supplemento istruttorio il Collegio ha disposto l'acquisizione di documentazione aggiornata da Controparte_3
in merito alla verifica dei pagamenti delle somme oggetto di
[...]
rateizzazione successive alla prima e della pendenza di ulteriori debiti tributari iscritti a ruolo.
All'esito dell'istruttoria il Collegio (ritenuta la competenza del Tribunale adito, verificata la rituale instaurazione del contradditorio e viste le pagina2 di 7 risultanze delle informative acquisiste), ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ed in particolare:
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI risultando superati i relativi requisiti dimensionali nel triennio di rifermento (2021-2023), quanto meno sotto il profilo dei ricavi (nel bilancio del 2021 il valore della produzione è indicato come pari ad euro 625.839,00), non risultando invece depositati i bilanci degli anni successivi. Ad ogni modo la società resistente, costituendosi in giudizio, non ha eccepito alcunché in ordine al mancato superamento dei limiti dimensionali previsti ex lege;
- la società si trova in stato di insolvenza. Ed infatti, a prescindere dalle contestazioni della resistente in relazione al controverso rapporto contrattuale con la ricorrente , lo stato di Parte_3
insolvenza emerge comunque dalla rilevante esposizione debitoria delle società resistente nei confronti dell'erario (di circa 245.000,00 euro per quanto emerge dalla certificazione aggiornata di Agenzia delle Entrate-Riscossione in atti).
Quanto poi alla rateizzazione del debito erariale, iniziativa peraltro assunta dalla resistente solamente in pendenza del presente procedimento (l'istanza è del 20.11.2024), deve in primo luogo osservarsi che una parte significativa del debito erariale non ha costituito oggetto di rateizzazione (tale essendo unicamente il minor importo di circa 108 mila euro), non potendo infatti la rateizzazione parziale di per sé escludere la condizione dello stato di insolvenza.
Ed in ogni caso è pacifico e non contestato che il debitore abbia provveduto unicamente al pagamento della prima rata (a fronte delle settantadue concesse da ), CP_3 Controparte_3
pagina3 di 7 con ciò rafforzando ulteriormente il convincimento in ordine alla propria incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Né rileva, a fronte dell'incontestata e rilevante sussistenza dei crediti erariali, la circostanza che il beneficio non risulti allo stato essere stato revocato, mentre risultano del tutto generiche ed astratte le deduzioni difensive della resistente in ordine ad un'asserita compensabilità del debito erariale con il proprio credito IVA.
Conclusivamente, dunque, l'ingente debito erariale emerso in corso di istruttoria, la stessa rateizzazione solo parziale del debito erariale ed in ogni caso, il mancato pagamento dell'importo rateizzato già a partire dalla seconda rata, nonché l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2022 (l'ultimo bilancio depositato essendo quello del 2021) e l'esito infruttuoso dei tentativi di recupero coattivo del credito posti in essere da taluno dei creditori con i pignoramenti con esito negativo in atti, denotano l'incapacità della società resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Conclusivamente il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società debitrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 5572014 e succ mod e integr.
PQM
; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CII dichiara
pagina4 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
(P.IVA ), con sede in Seggiano Parte_1 P.IVA_1
(Grosseto), via del Potentino n. 1. nomina la dott.ssa Claudia Frosini Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali pagina5 di 7 obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.3.2026 ore 9,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pagina6 di 7 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI liquida.
In favore di ciascuna parte costituita nel presente procedimento la somma di euro 903,00, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del
15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Claudia Frosini
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