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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3926/2023, promosso con ricorso depositato in data
10.7.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Benvegnù e dall'avv. Roberta Cescon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Benvegnù sito in
Treviso, Calmaggiore n. 44;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ginaldi e dall'avv. Martina Tombacco giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Oderzo, via Umberto I n. 20/1;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Persona_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso il padre.
2) Disporre che la gestione dei turni di responsabilità sia disciplinata nei seguenti termini:
- in ragione degli orari lavorativi settimanali su turni di entrambi i genitori, ogni giorno – a settimane alterne – un genitore accompagnerà a scuola e l'altro la andrà a riprendere alla fine delle lezioni (se si tratta della madre, Persona_1
trattenendo la bambina presso di sé fino all'ora di cena);
- i fini settimana saranno alternati tra i genitori, con decorrenza dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- salvo diversi accordi e nel rispetto del principio dell'alternanza, il presente regime sarà in vigore anche durante le vacanze natalizie e pasquali, con la precisazione che i genitori alterneranno tra loro le giornate festive;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Disporre che provveda al mantenimento della figlia, oltre che in via diretta nei turni di sua Controparte_1
competenza, anche in via indiretta, mediante il versamento a dell'importo di euro 220,00 mensili, da Parte_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (anche eventualmente girando al padre l'importo dell'EG
IC dalla stessa percepito). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
2 4) Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, siano suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) L'EG IC sia integralmente percepito dalla resistente in virtù dell'accordo in essere tra le parti.
6) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2023, il signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1
regolamentare l'affidamento, la collocazione, i turni di responsabilità nonché il contributo al mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio con la Persona_1
signora . CP_1
Il Giudice relatore, con decreto del 12.7.2023, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il 30.10.2023 la signora , contrastando le domande formulate dal CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione del 29.11.2023, il Giudice relatore sentiva le parti separatamente.
Dato atto dell'indisponibilità dei signori e ad una soluzione concordata della Pt_1 CP_1
vertenza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse di nominando a tal fine Persona_1
la dott.ssa Persona_2
3 All'esito del deposito della relazione peritale, le parti raggiungevano un accordo e, dopo alcuni rinvii volti alla sperimentazione dello stesso con la supervisione dei Servizi Sociali, i procuratori delle parti – all'udienza del 18.12.2025 – precisavano conclusioni congiunte, come sopra epigrafate, rinunciando alla concessione di tutti i termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore . Persona_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 5.6.2024) è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso il padre.
2) Dispone che la gestione dei turni di responsabilità sia disciplinata nei seguenti termini:
- in ragione degli orari lavorativi settimanali su turni di entrambi i genitori, ogni giorno – a settimane alterne – un genitore accompagnerà a scuola e l'altro la andrà a riprendere alla fine delle Persona_1
lezioni (se si tratta della madre, trattenendo la bambina presso di sé fino all'ora di cena);
- i fini settimana saranno alternati tra i genitori, con decorrenza dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
4 - salvo diversi accordi e nel rispetto del principio dell'alternanza, il presente regime sarà in vigore anche durante le vacanze natalizie e pasquali, con la precisazione che i genitori alterneranno tra loro le giornate festive;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Dispone che provveda al mantenimento della figlia, oltre che in via diretta nei Controparte_1
turni di sua competenza, anche in via indiretta, mediante il versamento a dell'importo Parte_1
di euro 220,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (anche eventualmente girando al padre l'importo dell'EG IC dalla stessa percepito). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
4) Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) L'EG IC sarà integralmente percepito dalla resistente in virtù dell'accordo in essere tra le parti.
6) Spese di lite compensate.
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u., nella misura indicata nel decreto del 5.6.2024.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e del contributo al suo mantenimento R.G. n. 3926/2023, promosso con ricorso depositato in data
10.7.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Benvegnù e dall'avv. Roberta Cescon giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Benvegnù sito in
Treviso, Calmaggiore n. 44;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ginaldi e dall'avv. Martina Tombacco giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in Oderzo, via Umberto I n. 20/1;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Persona_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso il padre.
2) Disporre che la gestione dei turni di responsabilità sia disciplinata nei seguenti termini:
- in ragione degli orari lavorativi settimanali su turni di entrambi i genitori, ogni giorno – a settimane alterne – un genitore accompagnerà a scuola e l'altro la andrà a riprendere alla fine delle lezioni (se si tratta della madre, Persona_1
trattenendo la bambina presso di sé fino all'ora di cena);
- i fini settimana saranno alternati tra i genitori, con decorrenza dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- salvo diversi accordi e nel rispetto del principio dell'alternanza, il presente regime sarà in vigore anche durante le vacanze natalizie e pasquali, con la precisazione che i genitori alterneranno tra loro le giornate festive;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Disporre che provveda al mantenimento della figlia, oltre che in via diretta nei turni di sua Controparte_1
competenza, anche in via indiretta, mediante il versamento a dell'importo di euro 220,00 mensili, da Parte_1
versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (anche eventualmente girando al padre l'importo dell'EG
IC dalla stessa percepito). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
2 4) Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, siano suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) L'EG IC sia integralmente percepito dalla resistente in virtù dell'accordo in essere tra le parti.
6) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2023, il signora adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Pt_1
regolamentare l'affidamento, la collocazione, i turni di responsabilità nonché il contributo al mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio con la Persona_1
signora . CP_1
Il Giudice relatore, con decreto del 12.7.2023, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il 30.10.2023 la signora , contrastando le domande formulate dal CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione del 29.11.2023, il Giudice relatore sentiva le parti separatamente.
Dato atto dell'indisponibilità dei signori e ad una soluzione concordata della Pt_1 CP_1
vertenza, il Giudice relatore pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
In via istruttoria, il Giudice relatore disponeva c.t.u. volta ad individuare le migliori condizioni di affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità nell'interesse di nominando a tal fine Persona_1
la dott.ssa Persona_2
3 All'esito del deposito della relazione peritale, le parti raggiungevano un accordo e, dopo alcuni rinvii volti alla sperimentazione dello stesso con la supervisione dei Servizi Sociali, i procuratori delle parti – all'udienza del 18.12.2025 – precisavano conclusioni congiunte, come sopra epigrafate, rinunciando alla concessione di tutti i termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore . Persona_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite (ivi comprese quelle di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 5.6.2024) è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso il padre.
2) Dispone che la gestione dei turni di responsabilità sia disciplinata nei seguenti termini:
- in ragione degli orari lavorativi settimanali su turni di entrambi i genitori, ogni giorno – a settimane alterne – un genitore accompagnerà a scuola e l'altro la andrà a riprendere alla fine delle Persona_1
lezioni (se si tratta della madre, trattenendo la bambina presso di sé fino all'ora di cena);
- i fini settimana saranno alternati tra i genitori, con decorrenza dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
4 - salvo diversi accordi e nel rispetto del principio dell'alternanza, il presente regime sarà in vigore anche durante le vacanze natalizie e pasquali, con la precisazione che i genitori alterneranno tra loro le giornate festive;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Dispone che provveda al mantenimento della figlia, oltre che in via diretta nei Controparte_1
turni di sua competenza, anche in via indiretta, mediante il versamento a dell'importo Parte_1
di euro 220,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (anche eventualmente girando al padre l'importo dell'EG IC dalla stessa percepito). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
4) Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
5) L'EG IC sarà integralmente percepito dalla resistente in virtù dell'accordo in essere tra le parti.
6) Spese di lite compensate.
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u., nella misura indicata nel decreto del 5.6.2024.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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