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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 672/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Franciacorta - Via E. Toselli N.7 25050 Paderno Franciacorta BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2017
- sul ricorso n. 678/2024 depositato il 30/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Franciacorta - Via E. Toselli N.7 25050 Paderno Franciacorta BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, poi riuniti con provvedimento emesso fuori udienza per connessione soggettiva e oggettiva, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1 del 15/3/2024 (prot. 19/3/2024), relativo a IMU 2017 e l'avviso di accertamento n. 1 del 19/3/2024, relativo a IMU 2018, deducendo, in entrambi i casi, l'intervenuta prescrizione e/o tardività dell'azione impositiva in ragione della data di ricezione dell'atto.
Si è costituito in relazione ad entrambi i ricorsi il Comune di Paderno Franciacorta, rappresentando che entrambi gli avvisi risultano spediti a mezzo posta con consegna del plico all'ufficio postale in data 21/3/2024
e che, ai fini del rispetto del termine decadenziale ed in forza del cd. principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione;
doveva aversi riguardo per il notificante alla data di consegna al servizio postale,
Parte ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, insistendo per l'accoglimento e sostenendo, in particolare, che l'inoltro sarebbe avvenuto mediante “semplice busta/plico postale” senza il rispetto delle formalità di notifica, con conseguente (asserita) inapplicabilità della scissione degli effetti della notificazione
Dopo la riunione dei ricorsi (disposta con provvedimento fuori udienza), all'udienza del 13.2.2026 la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi non sono fondati e vanno rigettati.
Ed invero, quanto all'IMU 2017, la doglianza del contribuente, pur rubricata come “prescrizione”, investe sostanzialmente la decadenza dal potere di accertamento per tardiva notificazione dell'avviso, questione che va risolta, trattandosi di tributi locali, alla luce della disciplina contenuta all'art. 1, comma 161 della L.
296/2006, nonché, per quanto attiene in particolare al caso in esame, della disciplina emergenziale di cui all'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020.
Ciò posto, dirimente è la regola – pacificamente operante per la notificazione a mezzo posta quando il notificante si avvalga del servizio postale – per cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale in capo al notificante, assume rilievo la data di consegna del plico all'ufficio postale, restando la data di ricezione rilevante per il destinatario sul diverso piano della conoscenza/impugnabilità.
Applicando tali principi, quanto al ricorso relativo all'IMU 2017, anche a voler assumere (come prospettato dal Comune) che il termine ultimo fosse il 25/3/2024, risulta comprovato a cura del resistente che la consegna del plico a Poste Italiane è avvenuta il 21/3/2024, dunque entro il termine previsto, con la conseguenza che la ricezione dello stesso atto, avvenuta in data 28/3/2024 non è idonea, di per sé, a determinare la decadenza del potere impositivo del Comune interessato.
Neppure persuade l'ulteriore rilievo, svolto in memoria, circa la pretesa “semplice busta/plico” e la mancanza di formalità: la notifica postale dell'atto impositivo non richiede, in questa sede, ciò che l'istante invoca come condizione per l'operatività della scissione, trattasi, al più , di mera irregolarità che non può comportare le conseguenze invocata dal ricorrente. Trattasi peraltro
Quanto al ricorso relativo all'IMU 2018, la censura è, in ogni caso, infondata già sul piano del termine: la scadenza del termine decadenziale è infatti il 26/3/2025 ed, a fronte di ciò, la ricezione della notifica in data
28/3/2024 (e, a maggior ragione, la consegna a Poste del 21/3/2024) risulta ampiamente tempestiva, con conseguente manifesta insussistenza della decadenza dedotta.
Ne segue il già anticipato rigetto dei riuniti ricorsi, con condanna del ricorrente, come per legge, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta i riuniti ricorsi e il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 1.712,35, oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore
CALDARELLI LORENZO, Giudice
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 672/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Franciacorta - Via E. Toselli N.7 25050 Paderno Franciacorta BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2017
- sul ricorso n. 678/2024 depositato il 30/05/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paderno Franciacorta - Via E. Toselli N.7 25050 Paderno Franciacorta BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, poi riuniti con provvedimento emesso fuori udienza per connessione soggettiva e oggettiva, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1 del 15/3/2024 (prot. 19/3/2024), relativo a IMU 2017 e l'avviso di accertamento n. 1 del 19/3/2024, relativo a IMU 2018, deducendo, in entrambi i casi, l'intervenuta prescrizione e/o tardività dell'azione impositiva in ragione della data di ricezione dell'atto.
Si è costituito in relazione ad entrambi i ricorsi il Comune di Paderno Franciacorta, rappresentando che entrambi gli avvisi risultano spediti a mezzo posta con consegna del plico all'ufficio postale in data 21/3/2024
e che, ai fini del rispetto del termine decadenziale ed in forza del cd. principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione;
doveva aversi riguardo per il notificante alla data di consegna al servizio postale,
Parte ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992, insistendo per l'accoglimento e sostenendo, in particolare, che l'inoltro sarebbe avvenuto mediante “semplice busta/plico postale” senza il rispetto delle formalità di notifica, con conseguente (asserita) inapplicabilità della scissione degli effetti della notificazione
Dopo la riunione dei ricorsi (disposta con provvedimento fuori udienza), all'udienza del 13.2.2026 la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi non sono fondati e vanno rigettati.
Ed invero, quanto all'IMU 2017, la doglianza del contribuente, pur rubricata come “prescrizione”, investe sostanzialmente la decadenza dal potere di accertamento per tardiva notificazione dell'avviso, questione che va risolta, trattandosi di tributi locali, alla luce della disciplina contenuta all'art. 1, comma 161 della L.
296/2006, nonché, per quanto attiene in particolare al caso in esame, della disciplina emergenziale di cui all'art. 67, comma 1, D.L. 18/2020.
Ciò posto, dirimente è la regola – pacificamente operante per la notificazione a mezzo posta quando il notificante si avvalga del servizio postale – per cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale in capo al notificante, assume rilievo la data di consegna del plico all'ufficio postale, restando la data di ricezione rilevante per il destinatario sul diverso piano della conoscenza/impugnabilità.
Applicando tali principi, quanto al ricorso relativo all'IMU 2017, anche a voler assumere (come prospettato dal Comune) che il termine ultimo fosse il 25/3/2024, risulta comprovato a cura del resistente che la consegna del plico a Poste Italiane è avvenuta il 21/3/2024, dunque entro il termine previsto, con la conseguenza che la ricezione dello stesso atto, avvenuta in data 28/3/2024 non è idonea, di per sé, a determinare la decadenza del potere impositivo del Comune interessato.
Neppure persuade l'ulteriore rilievo, svolto in memoria, circa la pretesa “semplice busta/plico” e la mancanza di formalità: la notifica postale dell'atto impositivo non richiede, in questa sede, ciò che l'istante invoca come condizione per l'operatività della scissione, trattasi, al più , di mera irregolarità che non può comportare le conseguenze invocata dal ricorrente. Trattasi peraltro
Quanto al ricorso relativo all'IMU 2018, la censura è, in ogni caso, infondata già sul piano del termine: la scadenza del termine decadenziale è infatti il 26/3/2025 ed, a fronte di ciò, la ricezione della notifica in data
28/3/2024 (e, a maggior ragione, la consegna a Poste del 21/3/2024) risulta ampiamente tempestiva, con conseguente manifesta insussistenza della decadenza dedotta.
Ne segue il già anticipato rigetto dei riuniti ricorsi, con condanna del ricorrente, come per legge, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta i riuniti ricorsi e il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive euro 1.712,35, oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Brescia il 13.2.2026
Il Presidente (estensore)
D.Chiaro