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9 agosto 2025
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8 ottobre 2025
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Art. 255-bis. (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Commentari • 19
- 1. Reati ambientali: novità anche per le imprese previste dal recente D.L. 116/2025Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 3 settembre 2025 · 1
Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 116/2025 contenente “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Il testo legislativo è intervenuto sia sulle norme del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) sia su quelle contenute nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per le attività illecite in materia di rifiuti, trasformando in delitti alcune delle principali fattispecie contravvenzionali previste in materia e …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37187Provvedimento: sul ricorso proposto da: SENTENZA NO CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Giuseppe Acquarone, che ha concluso richiamando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento e, in via subordinata, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce …Leggi di più...
- principio di correlazione tra imputazione e sentenza·
- art. 256 d.lgs 152/2006·
- art. 131-bis cod.pen.·
- reato di deposito incontrollato di rifiuti·
- rinnovazione istruttoria·
- violazione art. 533 cod.proc.pen.·
- d.l. 116/2025·
- diritto di difesa·
- abrogatio criminis·
- violazione art. 521 cod.proc.pen.