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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7949/2023
TRA
[...]
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Rizzello, per procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1
costituita nel presente giudizio attraverso la procuratrice Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio per procura in atti;
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.11.2023 e convenivano in Parte_1 Parte_1
giudizio la tramite la procuratrice Controparte_1 Pt_2 Parte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1693/2023 emesso il giorno
[...]
16.9.2023 dal Tribunale di Lecce, con cui la società opposta aveva ottenuto nei loro confronti ingiunzione di pagamento per la somma di € 97.851,57 oltre interessi e spese legali. La costituita nel presente giudizio attraverso la procuratrice Controparte_1 [...]
si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Parte_2
domandandone pertanto il rigetto, con vittoria di spese processuali.
A seguito di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarata dagli opponenti e accettata dalla parte opposta la causa è stata trattenuta in decisione.
********
L'istanza volta alla dichiarazione dell'estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta, con la conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
Con dichiarazione del 2.4.2025 e hanno rinunciato agli atti del Parte_1 Parte_1 presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, a seguito della notifica di tale dichiarazione, l'opposta costituita nel presente giudizio Controparte_1
attraverso la procuratrice con dichiarazione del Parte_2
7.4.2025 ha accettato la rinuncia.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia esecutiva.
Per quanto concerne le spese di lite, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in caso di rinuncia agli atti del giudizio, non è necessaria una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”, restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni valutazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12 ottobre 2006, n. 21933).
Peraltro, ai sensi dell'art. 306, co 4 c.p.c., dato che risulta un accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione;
2) per l'effetto dispone la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1693/2023 emesso il giorno 16.9.2023 dal Tribunale di Lecce;
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 11 aprile 2025 IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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