TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2055/2019 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce
nella persona dei sigg. giudici, dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente - dott.ssa Maria Gabriella Perrone - giudice - dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2055 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Giovanna Guido;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Bellini, Controparte_1
- resistente -
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 878/2020 del
9.3.2020, depositata in cancelleria il 23.3.2020 e pubblicata in pari data, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio proseguiva in ordine alla domanda di condanna del resistente al Controparte_1 versamento di un assegno divorzile in favore della moglie, richiesto nel ricorso introduttivo nella misura di euro 600 mensili, nonché in ordine alle domande afferenti il contributo di mantenimento dei due figli, convivente con la Per_1 madre, e convivente con il padre. CP_2
Quanto alla richiesta di assegno divorzile si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva richiesto disporsi in suo favore un assegno di euro 600,00
pagina 1 di 5 In sede di udienza presidenziale era stato disposto in favore della ricorrente un assegno di euro 100,00, poi aumentato ad euro 300,00 con decreto cron. 2038/2021 in ragione del positivo esperimento del giudizio di reclamo n. 172/2020 RG dinanzi alla Corte di Appello di Lecce.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede rigettarsi la richiesta di assegno divorzile, parti ricorrente, invece, aumentarsi lo stesso ad euro
600,00, in subordine concedersi lo stesso nella misura statuita in sede di reclamo.
L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole ( cass 4328/2024)
In ragione della funzione anche perequativo-compensativa, “il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”
(cass 32354/2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti (l'ultima risalente ai redditi 2022) risulta evidente la sussistenza di una sperequazione economico-reddituale tra gli ex coniugi: il carabiniere in pensione, risulta percepire circa 32.000,00 € CP_1 netti e non risulta avere finanziamenti in atto;
la , oggi cinquantasettenne, Pt_1 attualmente assunta part time come OSS, un reddito tra i 9.000,00 e i 13.000,00 € netti.
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Trepuzzi, in località marina, nonché di 1/6 di un immobile in via Atena a Trepuzzi, in comproprietà con il nuovo compagno mentre il resistente è proprietario di un immobile Controparte_3
a Squinzano, che costituiva la casa familiare.
Per l'intera durata del matrimonio (28 anni), deve ritenersi che entrambi abbiano contribuito ai bisogni economici della famiglia con i proventi del loro lavoro: risulta infatti che la abbia sempre e lavorato da quando la figlia Pt_1 Per_1 aveva circa 6 anni fino al 2017, anno in cui, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro da impiegata presso la farmacia, rimaneva disoccupata;
risulta altresì l'impegno costante della ricorrente nel trovare un'occupazione dopo la fine del rapporto lavorativo con la farmacia, in particolare determinandosi al pagina 2 di 5 conseguimento della qualifica di OSS, ottenuta nel febbraio 2020 e grazie alla quale si è ricollocata nel mondo del lavoro. In particolare e riguardo a quest'ultima circostanza, il teste , escusso all'udienza del 15/9/2019, nonché le Testimone_1 testi e escusse all'udienza 28/11/2022, Testimone_2 Testimone_3
e escussa all'udienza 15/9/2022, hanno confermato che, Testimone_4 frequentando il corso OSS, hanno svolto il tirocinio presso la Cooperativa Le
Querce; che il tirocinio era gratuito, a fronte unicamente di un'indennità di circa
100,00/150,00 euro al mese per rimborso spese;
che il corso OSS prevedeva ai fini del tirocinio un numero di circa 600 ore.
Dall'istruttoria è emerso, inoltre, che la resistente si è sempre occupata della cura della casa e dei figli in modo prevalente rispetto al marito. figlia della Per_1 coppia ha infatti dichiarato: “mia madre non ha fatto mai mancare nulla né a noi figli né a nostro padre, provvedendo a preparare il pranzo, la cena, a stirare, a fare le pulizie domestiche. Non ha mai trascurato né la famiglia né la casa (…), la mamma quando io avevo 5/6 anni ha cominciato a lavorare part time;
PÀ faceva il carabiniere e mancava da casa durante le ore di servizio”; in tal senso sono anche le dichiarazioni rese da l quale ha affermato : “in tutti questi 28 anni CP_2 di matrimonio la mamma si è sempre occupata di noi figli e della famiglia, tranne che nell'ultimo periodo in cui non si è occupata di mio padre… mi riferisco al periodo precedente alla separazione … in quest'ultimo lasso di tempo la mamma si occupava di noi … non cucinava per lui ma per me e mia sorella ha continuato a fare quello che ha sempre fatto”.
E' evidente, quindi, l'apporto dato dalla ricorrente alla vita familiare, apporto che certamente va valutato anche in termini di risparmio delle risorse economiche familiari da ciò derivato, non avendo la famiglia avuto bisogno di un ausilio domestico a pagamento per la cura e gestione dei figli e della casa. ( cass
24795/2024)
In ragione di ciò, della durata del matrimonio, della sperequazione reddituale delle parti, del modesto reddito della ricorrente e del contributo dato dalla stessa alla vita familiare, il tribunale ritiene spettare alla ricorrente l'assegno divorzile in ragione della funzione perequativa e compensativa che esso anche assolve, reputando congruo determinare l'assegno nella misura fissata in sede di reclamo (
pagina 3 di 5 euro 300 al mese) per come oggi risultante in ragione rivalutazione annuale istat medio tempore maturata.
Quanto al contributo dei figli, si richiamano i provvedimenti presidenziali resi nonché i successivi di revoca già assunti nel corso del giudizio , per le motivazioni ivi riportate (con ordinanza del 7/7/2022 in accoglimento del ricorso proposto da
, il Giudice revocava il contributo di mantenimento per il figlio Parte_1
posto a carico della madre a decorrere dalla domanda;
con ordinanza CP_2
25/04/2023, in accoglimento del ricorso proposto da , il Giudice Controparte_1 revocava il contributo di mantenimento per la figlia osto a carico del padre Per_1
a decorrere dal provvedimento) confermandosi la decorrenza della revoca alla data indicata in ciascun provvedimento. Invero va rigettata la richiesta di modifica avanzata dal resistente in ordine alla decorrenza della revoca del contributo per la figlia a far data dalla domanda avendo il giudicante valorizzato, ai fini della decorrenza dalla data del provvedimento “la circostanza che oggi la figlia percepisce una retribuzione maggiore … ha un'età tale ed una correlata esperienza lavorativa, idonea a ritenere che la stessa sia, oggi, in grado di provvedere a se stessa autonomamente” valutazione dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Le spese di lite del giudizio, comprese quelle della fase di reclamo, in ragione dell'esito del giudizio si compensano tra le parti nella misura di metà, ponendosi le restanti a carico del resistente stante la soccombenza. Esse sono liquidate facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione causa di valore indeterminabile minimo, parametri minimi ( per il procedimento di reclamo , medesimi parametri, , tipologia
“ procedimenti cautelari” , esclusa la fase istruttoria)
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26.2.2019 da
[...]
e tenuto conto della sentenza non definitiva n. 878/2020 del 9.3.2020, Parte_1 depositata in cancelleria il 23.3.2020 e pubblicata in pari data, del Tribunale ordinario di con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili CP_4 del matrimonio contratto da e , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
pagina 4 di 5 - conferma l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di , a Parte_1 far data dalla domanda, oltre rivalutazione annuale istat, somma che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
- richiama, in punto di contributo ai figli, i provvedimenti presidenziali resi nonché la successiva ordinanza di revoca, per come indicate in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che, previa compensazione nella misura di metà, si liquidano, Parte_1 compresa la fase di reclamo, in residui euro 2761,00, di cui euro 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge.
Lecce, 04.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott ssa Cinzia Mondatore …
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Lecce
nella persona dei sigg. giudici, dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente - dott.ssa Maria Gabriella Perrone - giudice - dott.ssa Agnese di Battista - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2055 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Giovanna Guido;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Bellini, Controparte_1
- resistente -
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 878/2020 del
9.3.2020, depositata in cancelleria il 23.3.2020 e pubblicata in pari data, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio proseguiva in ordine alla domanda di condanna del resistente al Controparte_1 versamento di un assegno divorzile in favore della moglie, richiesto nel ricorso introduttivo nella misura di euro 600 mensili, nonché in ordine alle domande afferenti il contributo di mantenimento dei due figli, convivente con la Per_1 madre, e convivente con il padre. CP_2
Quanto alla richiesta di assegno divorzile si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva richiesto disporsi in suo favore un assegno di euro 600,00
pagina 1 di 5 In sede di udienza presidenziale era stato disposto in favore della ricorrente un assegno di euro 100,00, poi aumentato ad euro 300,00 con decreto cron. 2038/2021 in ragione del positivo esperimento del giudizio di reclamo n. 172/2020 RG dinanzi alla Corte di Appello di Lecce.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede rigettarsi la richiesta di assegno divorzile, parti ricorrente, invece, aumentarsi lo stesso ad euro
600,00, in subordine concedersi lo stesso nella misura statuita in sede di reclamo.
L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole ( cass 4328/2024)
In ragione della funzione anche perequativo-compensativa, “il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”
(cass 32354/2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti (l'ultima risalente ai redditi 2022) risulta evidente la sussistenza di una sperequazione economico-reddituale tra gli ex coniugi: il carabiniere in pensione, risulta percepire circa 32.000,00 € CP_1 netti e non risulta avere finanziamenti in atto;
la , oggi cinquantasettenne, Pt_1 attualmente assunta part time come OSS, un reddito tra i 9.000,00 e i 13.000,00 € netti.
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Trepuzzi, in località marina, nonché di 1/6 di un immobile in via Atena a Trepuzzi, in comproprietà con il nuovo compagno mentre il resistente è proprietario di un immobile Controparte_3
a Squinzano, che costituiva la casa familiare.
Per l'intera durata del matrimonio (28 anni), deve ritenersi che entrambi abbiano contribuito ai bisogni economici della famiglia con i proventi del loro lavoro: risulta infatti che la abbia sempre e lavorato da quando la figlia Pt_1 Per_1 aveva circa 6 anni fino al 2017, anno in cui, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro da impiegata presso la farmacia, rimaneva disoccupata;
risulta altresì l'impegno costante della ricorrente nel trovare un'occupazione dopo la fine del rapporto lavorativo con la farmacia, in particolare determinandosi al pagina 2 di 5 conseguimento della qualifica di OSS, ottenuta nel febbraio 2020 e grazie alla quale si è ricollocata nel mondo del lavoro. In particolare e riguardo a quest'ultima circostanza, il teste , escusso all'udienza del 15/9/2019, nonché le Testimone_1 testi e escusse all'udienza 28/11/2022, Testimone_2 Testimone_3
e escussa all'udienza 15/9/2022, hanno confermato che, Testimone_4 frequentando il corso OSS, hanno svolto il tirocinio presso la Cooperativa Le
Querce; che il tirocinio era gratuito, a fronte unicamente di un'indennità di circa
100,00/150,00 euro al mese per rimborso spese;
che il corso OSS prevedeva ai fini del tirocinio un numero di circa 600 ore.
Dall'istruttoria è emerso, inoltre, che la resistente si è sempre occupata della cura della casa e dei figli in modo prevalente rispetto al marito. figlia della Per_1 coppia ha infatti dichiarato: “mia madre non ha fatto mai mancare nulla né a noi figli né a nostro padre, provvedendo a preparare il pranzo, la cena, a stirare, a fare le pulizie domestiche. Non ha mai trascurato né la famiglia né la casa (…), la mamma quando io avevo 5/6 anni ha cominciato a lavorare part time;
PÀ faceva il carabiniere e mancava da casa durante le ore di servizio”; in tal senso sono anche le dichiarazioni rese da l quale ha affermato : “in tutti questi 28 anni CP_2 di matrimonio la mamma si è sempre occupata di noi figli e della famiglia, tranne che nell'ultimo periodo in cui non si è occupata di mio padre… mi riferisco al periodo precedente alla separazione … in quest'ultimo lasso di tempo la mamma si occupava di noi … non cucinava per lui ma per me e mia sorella ha continuato a fare quello che ha sempre fatto”.
E' evidente, quindi, l'apporto dato dalla ricorrente alla vita familiare, apporto che certamente va valutato anche in termini di risparmio delle risorse economiche familiari da ciò derivato, non avendo la famiglia avuto bisogno di un ausilio domestico a pagamento per la cura e gestione dei figli e della casa. ( cass
24795/2024)
In ragione di ciò, della durata del matrimonio, della sperequazione reddituale delle parti, del modesto reddito della ricorrente e del contributo dato dalla stessa alla vita familiare, il tribunale ritiene spettare alla ricorrente l'assegno divorzile in ragione della funzione perequativa e compensativa che esso anche assolve, reputando congruo determinare l'assegno nella misura fissata in sede di reclamo (
pagina 3 di 5 euro 300 al mese) per come oggi risultante in ragione rivalutazione annuale istat medio tempore maturata.
Quanto al contributo dei figli, si richiamano i provvedimenti presidenziali resi nonché i successivi di revoca già assunti nel corso del giudizio , per le motivazioni ivi riportate (con ordinanza del 7/7/2022 in accoglimento del ricorso proposto da
, il Giudice revocava il contributo di mantenimento per il figlio Parte_1
posto a carico della madre a decorrere dalla domanda;
con ordinanza CP_2
25/04/2023, in accoglimento del ricorso proposto da , il Giudice Controparte_1 revocava il contributo di mantenimento per la figlia osto a carico del padre Per_1
a decorrere dal provvedimento) confermandosi la decorrenza della revoca alla data indicata in ciascun provvedimento. Invero va rigettata la richiesta di modifica avanzata dal resistente in ordine alla decorrenza della revoca del contributo per la figlia a far data dalla domanda avendo il giudicante valorizzato, ai fini della decorrenza dalla data del provvedimento “la circostanza che oggi la figlia percepisce una retribuzione maggiore … ha un'età tale ed una correlata esperienza lavorativa, idonea a ritenere che la stessa sia, oggi, in grado di provvedere a se stessa autonomamente” valutazione dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Le spese di lite del giudizio, comprese quelle della fase di reclamo, in ragione dell'esito del giudizio si compensano tra le parti nella misura di metà, ponendosi le restanti a carico del resistente stante la soccombenza. Esse sono liquidate facendo applicazione del DM 55/2014, scaglione causa di valore indeterminabile minimo, parametri minimi ( per il procedimento di reclamo , medesimi parametri, , tipologia
“ procedimenti cautelari” , esclusa la fase istruttoria)
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26.2.2019 da
[...]
e tenuto conto della sentenza non definitiva n. 878/2020 del 9.3.2020, Parte_1 depositata in cancelleria il 23.3.2020 e pubblicata in pari data, del Tribunale ordinario di con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili CP_4 del matrimonio contratto da e , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
pagina 4 di 5 - conferma l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di , a Parte_1 far data dalla domanda, oltre rivalutazione annuale istat, somma che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
- richiama, in punto di contributo ai figli, i provvedimenti presidenziali resi nonché la successiva ordinanza di revoca, per come indicate in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che, previa compensazione nella misura di metà, si liquidano, Parte_1 compresa la fase di reclamo, in residui euro 2761,00, di cui euro 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge.
Lecce, 04.09.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott ssa Cinzia Mondatore …
pagina 5 di 5