Art. 11.
Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.