Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00775/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01384/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2021, proposto da
AN LE Zizzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Taranto, Sezione lavoro, n. 2292/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che il ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 2292/17, che ha così disposto: “ accoglie la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dall’istante durante i periodi di supplenza, come utili ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto, con conseguente condanna del MIUR ad ottemperare in tal senso ”;
- rilevato che – come emerge dalla documentazione in atti – l’Amministrazione scolastica, in ottemperanza alla suddetta pronuncia giudiziale:
a) ha emesso un primo decreto di ricostruzione di carriera, con le relative differenze retributive (decreto n. 9469/2021), che non ha superato il prescritto controllo di regolarità contabile;
b) a seguito del rilievo, ha emesso un secondo decreto (prot. n. 12283/2021), il quale non ha parimenti superato il prescritto controllo di regolarità contabile;
c) a seguito del rilievo, ha emesso un terzo decreto (prot. n. 5302 del 3.3.2022), il quale ha superato il riscontro preventivo amministrativo contabile;
- ritenuta, per tali ragioni, l’ottemperanza dell’Amministrazione alla suddetta pronuncia giudiziale, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che l’impegno profuso dall’Amministrazione nell’ottemperanza alla suddetta pronuncia giudiziale (emissione di ben tre decreti di ricostruzione di carriera) giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO