Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3738 del 27.11.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 4.12.2024, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati (aa. ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), con conseguente condanna del
[...]
(da ora in poi ) al pagamento della complessiva Controparte_1 CP_1
somma dovuta- aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che il ricorso era stato presentato prima della definizione della controversia da parte della Corte di cassazione. Ha evidenziato che i motivi addotti
1
la domanda attorea. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese CP_1
del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 16.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova precisare che nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Dunque, in base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019;
n. 3977/2020).
Ciò posto, nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare,
2 per dettato normativo, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado la questione sottoposta a giudizio risultava già oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di merito, oltre che della decisione del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa
C-450/21).
In tale contesto, la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023 sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado -confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente, già consolidatosi alla luce delle pronunce suddette- non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
In considerazione di tanto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 2.500,00)- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/12/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del 27.11.2024 n° 3738 del Tribunale di Lecce, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico Naso, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico Naso.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
3 Così deciso in Lecce il 16/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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