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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. VENTRELLA ANNA MARIA Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto degli scritti difensivi e insistendo nell'l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa da:
(C.F. ,con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, elettivamente domiciliato a Prato, via Francesco Ferrucci, 33 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per Parte_1
lungosoggiornanti, ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'accertamento del diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della moglie e dei tre figli, tutti residenti in [...], e la condanna dell' al pagamento diretto delle relative somme. CP_2
Espone di aver svolto attività lavorativa dipendente nel periodo oggetto della domanda e di aver presentato all' l'8 novembre 2021, domanda di autorizzazione (modello AUT ANF) per CP_1
1 includere nel proprio nucleo i suddetti familiari residenti all'estero, con decorrenza dal 9 novembre 2016 per la moglie e dalle rispettive date di nascita per i figli.
L' ha rigettato la domanda il successivo 26 novembre 2021, motivando il diniego con CP_1
l'assenza di una convenzione di reciprocità tra l'Italia e il Senegal, ai sensi dell'art. 2, co. 6 bis,
della L. 153/1988, decisione impugnata davanti al Comitato Provinciale dell' che ha respinto CP_1
il ricorso.
Successivamente, a seguito della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale, il Direttore della sede di Prato ha disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione e il CP_1
riesame della domanda.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso avverso i rigetti delle domande ANF DIP relative agli anni dal 2018 al 2022 e respinte con la causale “nucleo non autorizzato”, mai accolte dall'istituto ma, nonostante la comunicazione di (secondo la quale il ricorso sarebbe stato esaminato CP_1
come istanza di riesame, le domande non sono mai state accolte.
L' si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso, eccependo l'inidoneità CP_1
della documentazione prodotta, in particolare dei certificati di nascita dei figli, redatti in lingua francese e non autenticati dall'autorità consolare, e richiamando la normativa interna che limita il riconoscimento del nucleo familiare in caso di poligamia, nonché le disposizioni contenute nelle circolari n. 12/1990 e n. 48/1992.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi che è pacifico che l' ha agito in autotutela, annullando CP_1
l'originario provvedimento di rigetto dell'autorizzazione; ciò nonostante, rileva che il ricorrente ha prodotto i certificati di nascita dei figli scarsamente leggibili e redatti in lingua francese.
Inoltre, che in caso di poligamia, possono essere inclusi nel nucleo familiari solo i figli naturali
2 conviventi con il richiedente, nonché quelli nati dall'ultimo matrimonio riconosciuto dalla legislazione italiana.
Tuttavia, quanto alla prima contestazione, essa risulta di carattere meramente formale, non contestando poi l' la composizione del nucleo familiare, del resto pienamente evincibile non CP_1
solo dai certificati di nascita ma anche dal doc. 5 ricorso (certificato di vita collettiva) e dal doc. 6 ricorso (autocertificazione sulla composizione della famiglia) entrambi tradotti.
I documenti da ultimo richiamati sconfessano poi l'eccezione rispetto allo stato di poligamia, nonché l'asserita circostanza che la moglie del ricorrente non sia la madre dei suoi tre figli: a parte l'inconferenza di tale affermazione ai fini che qui interessano, in ogni caso è comprovato che i tre minori per i quali si chiede il beneficio sono figli della coppia.
Né può dubitarsi dell'utilizzabilità, ai fini probatori, dell'autocertificazione prodotta.
Invero, l'art. 46, co. 1, lett. e), f) e o), del D.P.R. 445/2000 consente, di attestare, tra le altre, lo stato civile e di famiglia, nonché il reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione.
Tale meccanismo è stato limitato dalle circolari (da ultimo, con la n. 95 del 2 agosto 2022, in CP_1
forza del richiamo all'art. 3 del D.P.R. 445 cit.) ai soli richiedenti cittadini italiani e comunitari o anche extracomunitari, purché, in tale ultimo caso, siano state stipulate convenzioni tra l'Italia e il paese di origine del dichiarante.
In mancanza di dette convenzioni, pertanto (ipotesi che ricorre nel caso di specie), “gli stati, le
qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3)” (così,
circolare n. 95 cit.). CP_1
Sennonché è evidente come gli adempimenti richiesti si rivelino assai più gravosi per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti (non potendosi ignorare le oggettive difficoltà di accesso alla documentazione presso i paesi di provenienza dei soggetti coinvolti) e tali da vanificare, di fatto, la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione che garantiscono la parità di trattamento nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
3 Diversità di trattamento che non trova alcuna giustificazione oggettiva e che dunque non giustificala preclusione, per i soli lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia (e non anche ai cittadini italiani o comunitari con familiari residenti all'estero), di attestare circostanze e qualità mediante dichiarazioni sostitutive, traducendosi tale limitazione in una indebita disparità
di trattamento (sul punto, cfr., da ultimo, Corte di Appello di Firenze, sentenza 228 del 17 aprile
2024).
Quanto alla eccepita mancanza della domanda per il periodo NASPI del 2020, deve osservarsi come questa non può essere imputata al ricorrente, in quanto conseguenza diretta della prassi amministrativa dell' che subordinava l'accesso alla prestazione alla preventiva CP_1
autorizzazione ANF, sistematicamente negata ai cittadini stranieri con familiari residenti in [...]
non convenzionati: in tale contesto, la presentazione della domanda ANF-DIP sarebbe stata inutile.
Invero, la domanda di pagamento degli assegni familiari (ANF DIP) presupponeva – almeno prima dell'intervento della Corte costituzionale - la preventiva (e, dunque, obbligatoria)
autorizzazione dell' a computare nel nucleo i familiari residenti all'estero, da richiedersi CP_2
mediante invio di modulo (AUT ANF) predisposto dall' , nel quale non era prevista CP_2
l'indicazione (né la certificazione) dell'ammontare dei redditi, esposti solo nella successiva domanda “ANF DIP”.
Solo una volta ottenuta simile autorizzazione, quindi, il lavoratore poteva presentare la domanda vera e propria;
autorizzazione che, prima dell'intervento della Corte costituzionale, non veniva concessa.
È dunque nell'ambito di tale specifico contesto che deve essere letta (e superata) la parziale mancanza di domanda amministrativa nella controversia oggetto del presente giudizio, da ritenersi non ascrivibile all'inerzia del ricorrente.
A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che, nel caso – come quello che qui rileva
– di mancata autorizzazione da parte di la domanda “ANF DIP” è stata rigettata con la CP_1
motivazione “nucleo non autorizzato”.
4 In tali evenienze, pertanto, come già più volte ribadito dal Tribunale, deve ritenersi sufficiente la presentazione della domanda “AUT. ANF” (prodotta sub doc. 8 ricorso) avente il medesimo effetto di incardinare l'iter amministrativo, poi non portato a compimento a causa del meccanismo imposto dall'Istituto e di cui si è detto (sulla non necessaria formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' e sul fatto che questi non può introdurre nuove cause di improcedibilità o CP_1
di improponibilità in materia, da ritenersi coperta da riserva di legge assoluta, cfr., tra le tante,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019, Rv. 653976 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'accoglimento, non avendo l' contestato, sotto CP_1
altri profili, il diritto del ricorrente.
Ne consegue la condanna dell'istituto a corrispondere al ricorrente la prestazione richiesta con decorrenza dal 9 novembre 2016 per la moglie e dal momento delle rispettive nascite per i figli.
Invero, l'obbligato principale al pagamento degli assegni è pacificamente e la richiesta in CP_1
questa sede avanzata è diretta conseguenza della mancata autorizzazione alla presentazione della domanda “ANF DIP” da parte dell'istituto; di modo che rileveranno solo nella fase esecutiva le concrete modalità di liquidazione (direttamente o tramite liquidazione ad opera del datore di lavoro, a seconda dell'attuale situazione lavorativa del ricorrente).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile, della non particolare complessità e della natura documentale della causa (che giustificano la liquidazione nella misura minima e l'esclusione della fase istruttoria), e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per i periodi di cui alla domanda (9
novembre 2016 per la moglie e dal momento delle rispettive nascite per i figli), oltre interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda AUT ANF al saldo;
5 - condanna l'istituto previdenziale alla corresponsione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.689, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 25 settembre 2025
Il Giudice Mariella Galano
6
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. VENTRELLA ANNA MARIA Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto degli scritti difensivi e insistendo nell'l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa da:
(C.F. ,con il patrocinio dell'avv. VENTRELLA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, elettivamente domiciliato a Prato, via Francesco Ferrucci, 33 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per Parte_1
lungosoggiornanti, ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'accertamento del diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della moglie e dei tre figli, tutti residenti in [...], e la condanna dell' al pagamento diretto delle relative somme. CP_2
Espone di aver svolto attività lavorativa dipendente nel periodo oggetto della domanda e di aver presentato all' l'8 novembre 2021, domanda di autorizzazione (modello AUT ANF) per CP_1
1 includere nel proprio nucleo i suddetti familiari residenti all'estero, con decorrenza dal 9 novembre 2016 per la moglie e dalle rispettive date di nascita per i figli.
L' ha rigettato la domanda il successivo 26 novembre 2021, motivando il diniego con CP_1
l'assenza di una convenzione di reciprocità tra l'Italia e il Senegal, ai sensi dell'art. 2, co. 6 bis,
della L. 153/1988, decisione impugnata davanti al Comitato Provinciale dell' che ha respinto CP_1
il ricorso.
Successivamente, a seguito della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale, il Direttore della sede di Prato ha disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione e il CP_1
riesame della domanda.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso avverso i rigetti delle domande ANF DIP relative agli anni dal 2018 al 2022 e respinte con la causale “nucleo non autorizzato”, mai accolte dall'istituto ma, nonostante la comunicazione di (secondo la quale il ricorso sarebbe stato esaminato CP_1
come istanza di riesame, le domande non sono mai state accolte.
L' si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso, eccependo l'inidoneità CP_1
della documentazione prodotta, in particolare dei certificati di nascita dei figli, redatti in lingua francese e non autenticati dall'autorità consolare, e richiamando la normativa interna che limita il riconoscimento del nucleo familiare in caso di poligamia, nonché le disposizioni contenute nelle circolari n. 12/1990 e n. 48/1992.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, all'esito della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi che è pacifico che l' ha agito in autotutela, annullando CP_1
l'originario provvedimento di rigetto dell'autorizzazione; ciò nonostante, rileva che il ricorrente ha prodotto i certificati di nascita dei figli scarsamente leggibili e redatti in lingua francese.
Inoltre, che in caso di poligamia, possono essere inclusi nel nucleo familiari solo i figli naturali
2 conviventi con il richiedente, nonché quelli nati dall'ultimo matrimonio riconosciuto dalla legislazione italiana.
Tuttavia, quanto alla prima contestazione, essa risulta di carattere meramente formale, non contestando poi l' la composizione del nucleo familiare, del resto pienamente evincibile non CP_1
solo dai certificati di nascita ma anche dal doc. 5 ricorso (certificato di vita collettiva) e dal doc. 6 ricorso (autocertificazione sulla composizione della famiglia) entrambi tradotti.
I documenti da ultimo richiamati sconfessano poi l'eccezione rispetto allo stato di poligamia, nonché l'asserita circostanza che la moglie del ricorrente non sia la madre dei suoi tre figli: a parte l'inconferenza di tale affermazione ai fini che qui interessano, in ogni caso è comprovato che i tre minori per i quali si chiede il beneficio sono figli della coppia.
Né può dubitarsi dell'utilizzabilità, ai fini probatori, dell'autocertificazione prodotta.
Invero, l'art. 46, co. 1, lett. e), f) e o), del D.P.R. 445/2000 consente, di attestare, tra le altre, lo stato civile e di famiglia, nonché il reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione.
Tale meccanismo è stato limitato dalle circolari (da ultimo, con la n. 95 del 2 agosto 2022, in CP_1
forza del richiamo all'art. 3 del D.P.R. 445 cit.) ai soli richiedenti cittadini italiani e comunitari o anche extracomunitari, purché, in tale ultimo caso, siano state stipulate convenzioni tra l'Italia e il paese di origine del dichiarante.
In mancanza di dette convenzioni, pertanto (ipotesi che ricorre nel caso di specie), “gli stati, le
qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, “dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3)” (così,
circolare n. 95 cit.). CP_1
Sennonché è evidente come gli adempimenti richiesti si rivelino assai più gravosi per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti (non potendosi ignorare le oggettive difficoltà di accesso alla documentazione presso i paesi di provenienza dei soggetti coinvolti) e tali da vanificare, di fatto, la portata delle disposizioni del diritto dell'Unione che garantiscono la parità di trattamento nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
3 Diversità di trattamento che non trova alcuna giustificazione oggettiva e che dunque non giustificala preclusione, per i soli lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia (e non anche ai cittadini italiani o comunitari con familiari residenti all'estero), di attestare circostanze e qualità mediante dichiarazioni sostitutive, traducendosi tale limitazione in una indebita disparità
di trattamento (sul punto, cfr., da ultimo, Corte di Appello di Firenze, sentenza 228 del 17 aprile
2024).
Quanto alla eccepita mancanza della domanda per il periodo NASPI del 2020, deve osservarsi come questa non può essere imputata al ricorrente, in quanto conseguenza diretta della prassi amministrativa dell' che subordinava l'accesso alla prestazione alla preventiva CP_1
autorizzazione ANF, sistematicamente negata ai cittadini stranieri con familiari residenti in [...]
non convenzionati: in tale contesto, la presentazione della domanda ANF-DIP sarebbe stata inutile.
Invero, la domanda di pagamento degli assegni familiari (ANF DIP) presupponeva – almeno prima dell'intervento della Corte costituzionale - la preventiva (e, dunque, obbligatoria)
autorizzazione dell' a computare nel nucleo i familiari residenti all'estero, da richiedersi CP_2
mediante invio di modulo (AUT ANF) predisposto dall' , nel quale non era prevista CP_2
l'indicazione (né la certificazione) dell'ammontare dei redditi, esposti solo nella successiva domanda “ANF DIP”.
Solo una volta ottenuta simile autorizzazione, quindi, il lavoratore poteva presentare la domanda vera e propria;
autorizzazione che, prima dell'intervento della Corte costituzionale, non veniva concessa.
È dunque nell'ambito di tale specifico contesto che deve essere letta (e superata) la parziale mancanza di domanda amministrativa nella controversia oggetto del presente giudizio, da ritenersi non ascrivibile all'inerzia del ricorrente.
A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che, nel caso – come quello che qui rileva
– di mancata autorizzazione da parte di la domanda “ANF DIP” è stata rigettata con la CP_1
motivazione “nucleo non autorizzato”.
4 In tali evenienze, pertanto, come già più volte ribadito dal Tribunale, deve ritenersi sufficiente la presentazione della domanda “AUT. ANF” (prodotta sub doc. 8 ricorso) avente il medesimo effetto di incardinare l'iter amministrativo, poi non portato a compimento a causa del meccanismo imposto dall'Istituto e di cui si è detto (sulla non necessaria formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' e sul fatto che questi non può introdurre nuove cause di improcedibilità o CP_1
di improponibilità in materia, da ritenersi coperta da riserva di legge assoluta, cfr., tra le tante,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 14412 del 27/05/2019, Rv. 653976 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'accoglimento, non avendo l' contestato, sotto CP_1
altri profili, il diritto del ricorrente.
Ne consegue la condanna dell'istituto a corrispondere al ricorrente la prestazione richiesta con decorrenza dal 9 novembre 2016 per la moglie e dal momento delle rispettive nascite per i figli.
Invero, l'obbligato principale al pagamento degli assegni è pacificamente e la richiesta in CP_1
questa sede avanzata è diretta conseguenza della mancata autorizzazione alla presentazione della domanda “ANF DIP” da parte dell'istituto; di modo che rileveranno solo nella fase esecutiva le concrete modalità di liquidazione (direttamente o tramite liquidazione ad opera del datore di lavoro, a seconda dell'attuale situazione lavorativa del ricorrente).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile, della non particolare complessità e della natura documentale della causa (che giustificano la liquidazione nella misura minima e l'esclusione della fase istruttoria), e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per i periodi di cui alla domanda (9
novembre 2016 per la moglie e dal momento delle rispettive nascite per i figli), oltre interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda AUT ANF al saldo;
5 - condanna l'istituto previdenziale alla corresponsione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.689, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 25 settembre 2025
Il Giudice Mariella Galano
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