Articolo 990 del Codice civile
Articolo 989Articolo 991
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19 aprile 1942
Art. 990.

(Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti).

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo' servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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