Articolo 12 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 1987
Art. 12. Reddito professionale

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Nota all'art. 12:

Per "reddito professionale", come definito dall' art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), si intende il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso quello in forma associata, costituito da societa' o associazioni fra artisti e professionisti prive di personalita' giuridica.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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