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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1056/2014 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. ZOTTA STEFANO (C.F. ), C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ) con l'avv. TRUSCELLI Controparte_1 C.F._2
CARMELINA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
) C.F._6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
e
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ZOTTA STEFANO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
INTERVENUTO EX ART. 105 CO. 2 C.P.C.
pagina 1 di 8
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la deduceva: Controparte_6 di vantare un credito pari ad Euro 100.915,16 nei confronti di e Controparte_3
quale saldo negativo del conto corrente bancario n. CP_2 Controparte_2
78/23688, aperto presso la filiale di Potenza della (poi fusa per Controparte_7 incorporazione in ); che, in relazione a tale credito, era stato emesso dal Controparte_6
Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti della sola , posto che la ditta CP_2
era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lagonegro in data Controparte_3
07.03.2013; che in data 06.07.2012 i coniugi e avevano alienato l'unico CP_3 CP_2 immobile di loro proprietà – abitazione sita in Lauria, al vicolo I Fontana Inferiore n. 12,
14, 16 (cat. fg. 106, p.lla 2174) – per il prezzo di Euro 5.000,00 in favore di
[...]
, il quale lo acquistava in comproprietà con la moglie che CP_1 Controparte_4 all'epoca di tale compravendita il saldo negativo del conto corrente degli alienanti ammontava ad Euro 90.000,00; che, dato il valore del mercato dell'immobile (pari a circa
Euro 49.200,00) era di chiara evidenza l'interno degli alienanti di sottrarlo alla garanzia patrimoniale a danno dei numerosi creditori;
che tale pregiudizio era ben noto anche all'acquirente; che la curatela fallimentare non aveva mostrato alcun interesse alla proposizione di alcuna azione revocatoria e che era ben dimostrato che sussistevano tutti i requisiti giuridici per l'azione revocatoria;
2. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in via principale Controparte_6 revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'intero atto di compravendita del 06.07.2012 stipulato dagli odierni convenuti con atto pubblico per Notar rep. n. 2736, racc. n. 1729, e di dichiararne Persona_1
l'inefficacia nei confronti della;
più in particolare, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_8
l'atto di disposizione con il quale e AP cedevano a Controparte_3 Controparte_2 la piena proprietà dell'immobile sito in Lauria in vicolo I Fontana Inferiore, civici 12, Controparte_1
pagina 2 di 8 14 e 16 in catasto al foglio 106, particella 2174; dichiarare, per l'effetto, che tale atto è privo di validità ed efficacia nei confronti della con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge Controparte_8 compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'intero atto di compravendita, in quanto affetto da simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss c.c.; adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
in ogni caso con la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento''.
3. Il convenuto si costituiva il 26.11.2014 in vista Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.12.2014, mentre i convenuti , e Controparte_3 Controparte_4
seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_2
4. Il convenuto costituito , contestando la difesa avversaria, sosteneva, in CP_1 particolare, preliminarmente, che il presente giudizio era stato intrapreso successivamente alla dichiarazione di fallimento di e, pertanto, evidenziava la carenza Controparte_3 di legittimazione attiva del creditore ex art. 66 L.F.; nel merito, osservava che l'azione era infondata per insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. in quanto, in primo luogo, oggetto della compravendita era un immobile fatiscente, inserito nel piano di recupero del comune di Lauria, tanto da giustificare il prezzo pattuito pari a soltanto Euro 5.000, poi effettivamente pagato, in quanto l'immobile abbisognava di lavori di messa in sicurezza con ulteriore esborso di denaro;
che difettava anche l'elemento soggettivo della scientia damni, in virtù del fatto che con l'acquisto dell'immobile, il aveva liberato il CP_1 CP_3 dall'obbligo di sicurezza e risanamento, con ulteriore indebitamento, in totale assenza di consapevolezza di frodare creditori, considerato altresì che la posizione debitoria del CP_3 era garantito dalle fideiussioni prestate dalla oltre che da CP_2 Persona_2
[...]
5. Per le premesse svolte, così concludeva: ''voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale adito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ovvero infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio''.
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.12.2014, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6°
pagina 3 di 8 c.p.c. e, successivamente, a scioglimento della riserva all'udienza del 19.05.2015, il giudice dichiarava la contumacia della curatela del fallimento di e, ritenendo Controparte_3 che la posizione di tale ultima convenuta in relazione alla causa fosse matura, rinviava all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 05.04.2016, in cui con sentenza non definitiva dichiarava l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del fallimento già citato.
7. La causa veniva poi istruita con l'ammissione dei richiesti interrogatori formali, espletati alle udienze del 13.11.2017 e dell'08.07.2019, nonché con una consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 20.01.2022, subentrato lo scrivente il 18.11.20.
8. In data 11.10.2022 si costituiva Controparte_5
quale cessionaria del credito di facendo proprie le difese già
[...] Controparte_8 svolte e rassegnando le conclusioni già precisate.
9. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.11.2024, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
10. Tanto premesso, la domanda è fondata.
11. Osserva, sul punto, il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c. “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (…)”.
12. L'azione revocatoria tende, quindi, a colpire gli atti posti in essere dal debitore che arrechino pregiudizio al creditore, consentendogli in tal modo di soddisfare le proprie ragioni sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore per effetto degli atti revocati.
L'azione revocatoria ordinaria ha quindi la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica.
13. Da tale assunto ne consegue che, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo.
pagina 4 di 8 14. Il dettato normativo statuisce inoltre che la condizione richiesta per procedere alla revocabilità di un atto è la scientia damni in capo al debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che quell'atto cagiona alle ragioni creditorie.
15. Osserva il Tribunale che la c.d. actio pauliana è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore avente due presupposti fondamentali: il primo l'esistenza del diritto di credito del revocante. Sul punto si osserva che è sufficiente la sola esistenza di un debito, ancorché non accertato giudizialmente e non anche la concreta esigibilità di esso (cfr. in tal senso,
Cass. 10 marzo 2006 n. 5246; Cass. 2 aprile 2004 n. 6511; Cass. 22 gennaio 1999 n. 591).
16. Tra i requisiti necessari per esperire l'azione de qua si evidenzia in primo luogo la sussistenza del diritto di credito in capo al soggetto che agisce in revocatoria nei confronti di , nonché di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 [...]
. A tal proposito, rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta e CP_3 posta a sostegno della domanda, risulta che , quale titolare Controparte_3 dell'omonima ditta, nonché risultano debitori della Controparte_2
il primo, quale debitore principale e la seconda, in qualità di fideiussore Controparte_8 per la somma pari ad euro 101.387,15 come comprovato dall'estratto ex art. 50 TUB alla data del 20.04.2013 , in forza di lettera di fideiussione omnibus solidale stipulata a garanzia del contratto di conto corrente n. 78/23688 aperto in data 01.12.2006 con
.p.A., oltre che in forza del decreto ingiuntivo n. 2493/2013 del 10.10.2013 CP_9 emesso dal Tribunale di Bari per la somma di Euro 100.915,66, emesso nei confronti della sola , stante l'intervenuto fallimento del decreto non opposto e dunque CP_2 CP_3 esecutivo.
17. Quanto all'eventum damni, osserva il Tribunale che, poco prima della notifica delle lettere raccomandate, avvenuta in data 30.08.2012, con le quali veniva comunicato il diritto di recesso operato dalla banca dal conto corrente e l'invito ad estinguere la posizione debitoria, i coniugi e hanno provveduto in data 06.07.2012 – dunque con CP_3 CP_2 anticipo di neppure due mesi prima di aver avuto notizia della richiesta di pagamento – ad alienare l'unico bene immobile di loro proprietà, unico bene sul quale il creditore avrebbe potuto sostanzialmente soddisfare il proprio credito.
18. Occorre, sul punto, solo precisare che è sufficiente che l'atto di disposizione del pagina 5 di 8 debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. in tal senso, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792; Cass. 21 settembre 2001 n. 11916; Cass. 1 giugno 2000 n. 7262;
Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; 5 giungo 2000 n. 7452; Cass. 29 marzo 1999 n. 2971). Nel caso di specie, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 non si sono costituiti in giudizio, per cui non hanno fornito al Tribunale elementi di valutazione diversi in relazione alle proprie capacità patrimoniale che, per quanto provato in atti, risultava consistere esclusivamente nell'immobile venduto per un importo pari ad
Euro 5.000.
19. Quanto poi alla natura dell'atto dispositivo, la giurisprudenza ha chiarito che l'atto di compravendita successivo al sorgere del credito è suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. essendo sufficiente, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo, la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione del terzo. Nel caso di specie, osserva il
Tribunale che l'atto di cui si chiede l'inefficacia è un atto compravendita posto in essere dai coniugi in favore del loro genero, marito della convenuta dunque Controparte_4 in ambito intrafamiliare, per un importo di soli Euro 5000,00, in ogni caso ben tre volte inferiore al valore di mercato del bene al tempo del rogito, quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa arch. per un importo pari ad Per_3
Euro 17.000,00 per cui non sussistono dubbi in relazione alla scientia damni.
20. Vanno disattese le eccezioni sollevate dalla parte convenuta circa l'intento di natura abdicatoria da parte del al fine di evitare spese per l'esecuzione di lavori di messa in CP_3 sicurezza e ripristino dell'immobile, ormai fatiscente.
21. Invero, considerato che attraverso la vendita dell'unico bene di loro proprietà si è verificata una evidente diminuzione del patrimonio del debitore disponibile per il soddisfacimento dei creditori, appare certa la consapevolezza dei convenuti che tale atto avrebbe ridotto irrimediabilmente la possibilità del creditore di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva.
22. Per tali motivi, la domanda di parte attrice non può che essere accolta.
23. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita la domanda pagina 6 di 8 subordinata di accertamento di simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di compravendita in esame.
24. Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_2 [...]
, nonché di , al pagamento delle spese CP_1 Controparte_4 Controparte_3 di lite in favore di per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, nonché in CP_8 favore di per la sola fase decisionale, Controparte_5 secondo i parametri minimi del D.M 55/2014, stante il reale valore della controversia e l'assenza di rilevanti e distinte questioni di diritto.
25. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico dei debitori soccombenti , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
e . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di compravendita del 06.07.2012 stipulato Controparte_8 atto pubblico per Notar rep. n. 2736, racc. n. 1729 con cui veniva ceduta Persona_1 la piena proprietà dell'immobile sito in Lauria in vicolo I Fontana Inferiore, civici 12, 14 e
16 in catasto al foglio 106, particella 2174;
condanna , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 nonché , solidalmente tra loro, a rimborsare a le spese di Controparte_3 CP_8 lite, che liquida in € 979,34 per spese ed € 5.770,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
condanna , CP_2 CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_4 nonché , solidalmente tra loro, a rimborsare alla Controparte_3 [...] le spese di lite, che liquida in € 2.025,00 per compenso Controparte_10 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge
pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico di , nonché Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
, in solido tra loro. Controparte_3
pagina 7 di 8 dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata, con esonero da responsabilità ed a cura e spese della stessa parte interessata.
Lagonegro, data.
Il Giudice
Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1056/2014 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. ZOTTA STEFANO (C.F. ), C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ) con l'avv. TRUSCELLI Controparte_1 C.F._2
CARMELINA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
) C.F._6
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
e
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ZOTTA STEFANO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
INTERVENUTO EX ART. 105 CO. 2 C.P.C.
pagina 1 di 8
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la deduceva: Controparte_6 di vantare un credito pari ad Euro 100.915,16 nei confronti di e Controparte_3
quale saldo negativo del conto corrente bancario n. CP_2 Controparte_2
78/23688, aperto presso la filiale di Potenza della (poi fusa per Controparte_7 incorporazione in ); che, in relazione a tale credito, era stato emesso dal Controparte_6
Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti della sola , posto che la ditta CP_2
era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lagonegro in data Controparte_3
07.03.2013; che in data 06.07.2012 i coniugi e avevano alienato l'unico CP_3 CP_2 immobile di loro proprietà – abitazione sita in Lauria, al vicolo I Fontana Inferiore n. 12,
14, 16 (cat. fg. 106, p.lla 2174) – per il prezzo di Euro 5.000,00 in favore di
[...]
, il quale lo acquistava in comproprietà con la moglie che CP_1 Controparte_4 all'epoca di tale compravendita il saldo negativo del conto corrente degli alienanti ammontava ad Euro 90.000,00; che, dato il valore del mercato dell'immobile (pari a circa
Euro 49.200,00) era di chiara evidenza l'interno degli alienanti di sottrarlo alla garanzia patrimoniale a danno dei numerosi creditori;
che tale pregiudizio era ben noto anche all'acquirente; che la curatela fallimentare non aveva mostrato alcun interesse alla proposizione di alcuna azione revocatoria e che era ben dimostrato che sussistevano tutti i requisiti giuridici per l'azione revocatoria;
2. Per le premesse svolte, così concludeva: ''in via principale Controparte_6 revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'intero atto di compravendita del 06.07.2012 stipulato dagli odierni convenuti con atto pubblico per Notar rep. n. 2736, racc. n. 1729, e di dichiararne Persona_1
l'inefficacia nei confronti della;
più in particolare, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_8
l'atto di disposizione con il quale e AP cedevano a Controparte_3 Controparte_2 la piena proprietà dell'immobile sito in Lauria in vicolo I Fontana Inferiore, civici 12, Controparte_1
pagina 2 di 8 14 e 16 in catasto al foglio 106, particella 2174; dichiarare, per l'effetto, che tale atto è privo di validità ed efficacia nei confronti della con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di legge Controparte_8 compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'intero atto di compravendita, in quanto affetto da simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss c.c.; adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge compreso quello di autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del territorio competente;
in ogni caso con la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento''.
3. Il convenuto si costituiva il 26.11.2014 in vista Controparte_1 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.12.2014, mentre i convenuti , e Controparte_3 Controparte_4
seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_2
4. Il convenuto costituito , contestando la difesa avversaria, sosteneva, in CP_1 particolare, preliminarmente, che il presente giudizio era stato intrapreso successivamente alla dichiarazione di fallimento di e, pertanto, evidenziava la carenza Controparte_3 di legittimazione attiva del creditore ex art. 66 L.F.; nel merito, osservava che l'azione era infondata per insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. in quanto, in primo luogo, oggetto della compravendita era un immobile fatiscente, inserito nel piano di recupero del comune di Lauria, tanto da giustificare il prezzo pattuito pari a soltanto Euro 5.000, poi effettivamente pagato, in quanto l'immobile abbisognava di lavori di messa in sicurezza con ulteriore esborso di denaro;
che difettava anche l'elemento soggettivo della scientia damni, in virtù del fatto che con l'acquisto dell'immobile, il aveva liberato il CP_1 CP_3 dall'obbligo di sicurezza e risanamento, con ulteriore indebitamento, in totale assenza di consapevolezza di frodare creditori, considerato altresì che la posizione debitoria del CP_3 era garantito dalle fideiussioni prestate dalla oltre che da CP_2 Persona_2
[...]
5. Per le premesse svolte, così concludeva: ''voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale adito, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ovvero infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio''.
6. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.12.2014, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6°
pagina 3 di 8 c.p.c. e, successivamente, a scioglimento della riserva all'udienza del 19.05.2015, il giudice dichiarava la contumacia della curatela del fallimento di e, ritenendo Controparte_3 che la posizione di tale ultima convenuta in relazione alla causa fosse matura, rinviava all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 05.04.2016, in cui con sentenza non definitiva dichiarava l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del fallimento già citato.
7. La causa veniva poi istruita con l'ammissione dei richiesti interrogatori formali, espletati alle udienze del 13.11.2017 e dell'08.07.2019, nonché con una consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 20.01.2022, subentrato lo scrivente il 18.11.20.
8. In data 11.10.2022 si costituiva Controparte_5
quale cessionaria del credito di facendo proprie le difese già
[...] Controparte_8 svolte e rassegnando le conclusioni già precisate.
9. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.11.2024, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
10. Tanto premesso, la domanda è fondata.
11. Osserva, sul punto, il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 c.c. “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (…)”.
12. L'azione revocatoria tende, quindi, a colpire gli atti posti in essere dal debitore che arrechino pregiudizio al creditore, consentendogli in tal modo di soddisfare le proprie ragioni sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore per effetto degli atti revocati.
L'azione revocatoria ordinaria ha quindi la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica.
13. Da tale assunto ne consegue che, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo.
pagina 4 di 8 14. Il dettato normativo statuisce inoltre che la condizione richiesta per procedere alla revocabilità di un atto è la scientia damni in capo al debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che quell'atto cagiona alle ragioni creditorie.
15. Osserva il Tribunale che la c.d. actio pauliana è un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore avente due presupposti fondamentali: il primo l'esistenza del diritto di credito del revocante. Sul punto si osserva che è sufficiente la sola esistenza di un debito, ancorché non accertato giudizialmente e non anche la concreta esigibilità di esso (cfr. in tal senso,
Cass. 10 marzo 2006 n. 5246; Cass. 2 aprile 2004 n. 6511; Cass. 22 gennaio 1999 n. 591).
16. Tra i requisiti necessari per esperire l'azione de qua si evidenzia in primo luogo la sussistenza del diritto di credito in capo al soggetto che agisce in revocatoria nei confronti di , nonché di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 [...]
. A tal proposito, rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta e CP_3 posta a sostegno della domanda, risulta che , quale titolare Controparte_3 dell'omonima ditta, nonché risultano debitori della Controparte_2
il primo, quale debitore principale e la seconda, in qualità di fideiussore Controparte_8 per la somma pari ad euro 101.387,15 come comprovato dall'estratto ex art. 50 TUB alla data del 20.04.2013 , in forza di lettera di fideiussione omnibus solidale stipulata a garanzia del contratto di conto corrente n. 78/23688 aperto in data 01.12.2006 con
.p.A., oltre che in forza del decreto ingiuntivo n. 2493/2013 del 10.10.2013 CP_9 emesso dal Tribunale di Bari per la somma di Euro 100.915,66, emesso nei confronti della sola , stante l'intervenuto fallimento del decreto non opposto e dunque CP_2 CP_3 esecutivo.
17. Quanto all'eventum damni, osserva il Tribunale che, poco prima della notifica delle lettere raccomandate, avvenuta in data 30.08.2012, con le quali veniva comunicato il diritto di recesso operato dalla banca dal conto corrente e l'invito ad estinguere la posizione debitoria, i coniugi e hanno provveduto in data 06.07.2012 – dunque con CP_3 CP_2 anticipo di neppure due mesi prima di aver avuto notizia della richiesta di pagamento – ad alienare l'unico bene immobile di loro proprietà, unico bene sul quale il creditore avrebbe potuto sostanzialmente soddisfare il proprio credito.
18. Occorre, sul punto, solo precisare che è sufficiente che l'atto di disposizione del pagina 5 di 8 debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. in tal senso, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792; Cass. 21 settembre 2001 n. 11916; Cass. 1 giugno 2000 n. 7262;
Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; 5 giungo 2000 n. 7452; Cass. 29 marzo 1999 n. 2971). Nel caso di specie, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 non si sono costituiti in giudizio, per cui non hanno fornito al Tribunale elementi di valutazione diversi in relazione alle proprie capacità patrimoniale che, per quanto provato in atti, risultava consistere esclusivamente nell'immobile venduto per un importo pari ad
Euro 5.000.
19. Quanto poi alla natura dell'atto dispositivo, la giurisprudenza ha chiarito che l'atto di compravendita successivo al sorgere del credito è suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. essendo sufficiente, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo, la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione del terzo. Nel caso di specie, osserva il
Tribunale che l'atto di cui si chiede l'inefficacia è un atto compravendita posto in essere dai coniugi in favore del loro genero, marito della convenuta dunque Controparte_4 in ambito intrafamiliare, per un importo di soli Euro 5000,00, in ogni caso ben tre volte inferiore al valore di mercato del bene al tempo del rogito, quantificato in sede di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa arch. per un importo pari ad Per_3
Euro 17.000,00 per cui non sussistono dubbi in relazione alla scientia damni.
20. Vanno disattese le eccezioni sollevate dalla parte convenuta circa l'intento di natura abdicatoria da parte del al fine di evitare spese per l'esecuzione di lavori di messa in CP_3 sicurezza e ripristino dell'immobile, ormai fatiscente.
21. Invero, considerato che attraverso la vendita dell'unico bene di loro proprietà si è verificata una evidente diminuzione del patrimonio del debitore disponibile per il soddisfacimento dei creditori, appare certa la consapevolezza dei convenuti che tale atto avrebbe ridotto irrimediabilmente la possibilità del creditore di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva.
22. Per tali motivi, la domanda di parte attrice non può che essere accolta.
23. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita la domanda pagina 6 di 8 subordinata di accertamento di simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di compravendita in esame.
24. Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_2 [...]
, nonché di , al pagamento delle spese CP_1 Controparte_4 Controparte_3 di lite in favore di per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, nonché in CP_8 favore di per la sola fase decisionale, Controparte_5 secondo i parametri minimi del D.M 55/2014, stante il reale valore della controversia e l'assenza di rilevanti e distinte questioni di diritto.
25. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico dei debitori soccombenti , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
e . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di compravendita del 06.07.2012 stipulato Controparte_8 atto pubblico per Notar rep. n. 2736, racc. n. 1729 con cui veniva ceduta Persona_1 la piena proprietà dell'immobile sito in Lauria in vicolo I Fontana Inferiore, civici 12, 14 e
16 in catasto al foglio 106, particella 2174;
condanna , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 nonché , solidalmente tra loro, a rimborsare a le spese di Controparte_3 CP_8 lite, che liquida in € 979,34 per spese ed € 5.770,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
condanna , CP_2 CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_4 nonché , solidalmente tra loro, a rimborsare alla Controparte_3 [...] le spese di lite, che liquida in € 2.025,00 per compenso Controparte_10 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge
pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico di , nonché Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
, in solido tra loro. Controparte_3
pagina 7 di 8 dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata, con esonero da responsabilità ed a cura e spese della stessa parte interessata.
Lagonegro, data.
Il Giudice
Riccardo Sabato
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