Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
In base alla regola generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'Inail, che non è parte nel giudizio penale; ne', d'altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., in relazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l'azione di regresso esercitata dall'Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
NA- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO BRITTI, ANDREA ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA DI COSTRUZIONI PIZIO ING. VITTORIO & C. SNC, MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di BERGAMO, emessa il 02/03/00 R.G.N. 2163/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso chiedendo che in rito, ai sensi degli art. 374, 2^ e 376, 3^ c.p.c., il ricorso sia rimesso con ordinanza all'esame delle Sezioni Unite, perché la questione appare di particolare importanza ed è stata risolta in modo difforme dalle Sezioni semplici (v. par. n. 10 più sopra); nel merito ed in ogni caso, la S.C., decidendo con sentenza, in accoglimento del ricorso in epigrafe indicato annulli il provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 2/03/2000, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al OR del lavoro di Bergamo l'Inail chiedeva la condanna della società Impresa di costruzioni PI Ing. Vittorio s.n.c. al rimborso degli importi erogati a titolo di prestazioni economiche in favore di ND PI, dipendente della società, rimasto infortunato in data 19 novembre 1993.
Si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda proposta dall'Istituto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione. Il OR autorizzava la chiamata in causa della società Milano assicurazioni, che si costituiva regolarmente in giudizio. Dopo aver istruito la causa, il OR, invece di emettere la conseguente decisione, sospendeva (con ordinanza del 2 marzo 2000) il giudizio civile in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, ritenendo quest'ultimo pregiudiziale e richiamando a tal fine una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 6749/98). Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza l'NA con atto notificato il 30 marzo 2000.
Il Procuratore Generale ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite e, nel merito, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'Istituto censura l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Bergamo sezione lavoro., per aver fatto erronea applicazione dell'art. 3 c.p.p. e dell'art. 295 c.p.c.. Rileva infatti che il codice di procedura penale del 1988 ha abrogato la c.d. pregiudizialità penale nei confronti dei processi civili, amministrativi e tributari.
Venuto meno il concetto di unitarietà della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, attuale principio cardine della riforma del rito penale - secondo l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità - è che esiste una piena autonomia e separazione dei giudizi con la conseguente possibilità di celebrare simultaneamente il processo civile e il processo penale. Questa impostazione - rileva ancora la difesa dell'NA - è confortata dal vigente ari 295 c.p.c. (come riformulato dalla legge 26.11.1990 n. 353), nel quale non è presente alcun riferimento alla pregiudizialità penale in precedenza prevista dall'art. 3 del previgente codice processuale penale di stampo inquisitorio. In realtà l'elaborazione giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che le uniche e sole ipotesi di pregiudizialità attualmente esistenti riguardano le fattispecie indicate dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (se l'azione è stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale e dopo la sentenza penale di primo grado).
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Preliminarmente c'è da considerare che il provvedimento di sospensione del giudizio civile, che il giudice di merito abbia adottato sul presupposto della ritenuta rilevanza di un giudizio penale ai fini della decisione della causa civile, è qualificabile come provvedimento di sospensione necessaria, anche se manca l'espresso riferimento all'art. 295 c.p.c.; è quindi ammissibile la sua impugnazione con regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 353 del 1990
(Cass. 18 novembre 1999 n. 12806). Infatti nell'ordinanza impugnata il pretore ha ritenuto che "pendendo il giudizio penale vige tuttora la pregiudizialità di quel processo rispetto al presente" e quindi ha ravvisato sussistere una fattispecie di sospensione necessaria del giudizio civile per contestuale pendenza del processo penale. Nè il fatto poi che si tratti di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale, che nel nuovo codice di procedura penale trova un'espressa e specifica disciplina nell'art. 75, commi 2 e 3, esclude che il provvedimento sia comunque riferibile all'art. 295 c.p.c. (conf. Cass. 7 maggio 1997 n. 3992; Cass. 18 novembre 1999 n.
12806), che è la matrice comune - come canone generale - di qualsiasi ipotesi di sospensione necessaria, rispetto alla quale quelle previste da disposizioni,, particolari rappresentano fattispecie speciali a carattere derogatorio, da intendersi non di meno richiamate dall'art. 42 c.p.c. tramite l'interposizione appunto dell'art. 295 c.p.c. (conf. Cass. 1 maggio 1997 n. 4179).
3. Nel merito delle censure mosse dalla difesa dell'NA occorre partire dall'art. 295 c.p.c. che, nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, cit., prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una "controversia", dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
3.1. in generale quindi è identificabile la fattispecie della sospensione necessaria del giudizio civile ove sussista il rapporto di pregiudizialità con altra controversia (quella dalla cui definizione dipende la decisione della causa). Per dipendenza occorre intendere - come ha già precisato questa Corte - non già un qualsiasi antecedente logico, bensì, in senso stretto, un nesso tale che il giudicato nel giudizio pregiudicante sia (potenzialmente) idoneo a fare stato nel giudizio pregiudicato.
Ha in particolare affermato Cass. 26 maggio 1999 n. 5082 che l'art. 295 c.p.c., nel testo novellato dalla cit. legge n. 353 del 1990,
laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipende" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere.
3.2. C'è poi da considerare che l'art. 295 c.p.c. non esaurisce la disciplina della sospensione necessaria del giudizio potendo il legislatore dettare regole di settore (conf. Cass. 13 maggio 1997 n. 4179, cit.). Ed infatti, come l'originario testo di tale disposizione prima della riforma del codice di procedura penale andava letto unitamente all'art. 3 c.p.p. (abrogato), che prevedeva in generale la pregiudiziale penale, così l'attuale art. 295 c.p.c. va interpretato insieme al terzo comma dell'art. 75 c.p.p. (vigente); disposizione questa che, ancorché inserita nel c.p.p. è in parte qua - al pari di quella del precedente secondo comma (per il quale v. infra) - una norma sul processo civile e che regolamenta la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale con riguardo solo all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. La riferibilità di tale disposizione speciale alla stessa matrice di quella generale (dell'art. 295 c.p.c.), che quindi riguarda qualsiasi controversia pregiudicante (non solo civile ed amministrativa, ma anche penale: cfr. anche art. 297, comma 1, c.p.c.) assicura poi anche - come già rilevato - l'impugnabilità
con regolamento di competenza (ex art. 42 c.p.c., novellato) dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale prevista dal terzo comma dell'art. 75 cit.;
là dove invece l'opposta interpretazione che ritenesse l'art. 295 c.p.p. riferibile esclusivamente alle controversie civili o amministrative (ma non anche penali),da cui dipende la decisione della causa ridonderebbe in una lettura affetta da vizio di incostituzionalità, dovendo conseguenzialmente escludersi, con violazione del principio di eguaglianza, l'impugnazione ex art. 42 c.p.c., cit., che all'art. 295 c.p.c. fa riferimento, di tali provvedimenti sospensivi.
Pertanto la pregiudizialità penale rispetto al giudizio civile ha un duplice livello (conf. Cass. 13 maggio 1997 n. 4179, cit.): quello generale previsto tout court dall'art. 295 c.p.c.; quello speciale - relativo all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno - previsto dall'art. 75, commi 2 e 3, c.p.p. (in disparte quello ulteriore, parimenti speciale, dei giudizi disciplinari: art. 653 c.p.p.). Nella prima disposizione (art. 295 c.p.c.) è
contemplata la fattispecie generale della pregiudizialità penale (solo apparentemente più ampia) rispetto a quella specifica prevista dall'ari 75, commi 2 e 3, c.p.p.: per definire la prima occorre essenzialmente guardare alla disciplina degli effetti del giudicato penale nei giudizi civili in generale (art. 654 c.p.p.) che ne restringono considerevolmente la portata;
per definire la seconda occorre procedere all'interpretazione dell'art. 75 c.p.p., unitamente agli artt. 651 e 652 c.p.p. sull'efficacia della sentenza penale nei giudici civili aventi specificamente ad oggetto l'azione civile per le restituzioni od il risarcimento del danno. Sicché nel complesso - come ha affermato C. cost. 31 maggio 1996 n. 182 con riferimento all'art. 295 c.p.c. nell'attuale formulazione - si può parlare di attenuazione del nesso di pregiudizialità penale. Il tendenziale principio di autonomia delle giurisdizioni ha indotto, tra l'altro, questa Corte a privilegiare un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice dell'art. 10, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (in tema di danno c.d. differenziale in caso di infortunio sul lavoro),escludendo che residui in tale disposizione un'ipotesi speciale di sospensione obbligatoria per pregiudizialità penale.
4. La regola generale della possibile pregiudiziale penale nel giudizio civile (avente un oggetto diverso da quello di un'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, per cui vale una regola specifica: v. infra) discende - in termini restrittivi sì da escludere il c.d. effetto panprocessuale del giudicato penale - dalla corrispondente regola generale degli effetti del giudicato penale nel giudizio civile. Il riferimento quindi è al cit. art. 654 c.p.p.. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha effetto di giudicato nel giudizio civile (oltre che in quello amministrativo) nei confronti delle stesse parti del processo penale (l'imputato, la parte civile ed il responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo), sempre che la sentenza sia stata pronunciata in dibattimento, che la legge civile non ponga limitazioni alla prova del fatto e che il fatto accertato sia stato rilevante ai fini della decisione penale. Tale canone generale trova poi conferma nell'art. 211 disp. att. c.p.p. che - nel far salva la disciplina posta dall'art. 75, comma 2, c.p.p. (che infatti al contrario prevede ipotesi di prosecuzione del processo civile talché si è fuori dall'area della sospensione necessaria: v. infra) - puntualizza che, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile (o amministrativo) a causa della pendenza di un processo penale (quale appunto è in generale la disposizione recata dall'art. 295 c.p.c., da leggersi unitamente all'art. 654 c.p.p.), il processo civile (o amministrativo) è sospeso fino alla definizione del processo penale, a condizione che questo possa dar luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro e che sia già stata esercitata l'azione penale. Questa seconda condizione è ulteriore e si aggiunge alla disciplina posta dall'art. 295 c.p.c., mentre la prima condizione è in fondo confermativa della nozione di "dipendenza": in tanto può dirsi che il giudizio civile dipende da quello penale in quanto il giudicato penale è potenzialmente idoneo a far stato nel giudizio civile (sicché risulta confermato che Part. 295 c.p.c., che utilizza appunto la nozione di "dipendenza", va letto unitamente all'art. 654 c.p.p. che definisce in generale l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili, oltre che in quelli amministrativi).
In questo senso può già registrarsi un orientamento di questa Corte (a partire da Cass. 13 maggio 1997 n. 4179, cit.). Infatti recentemente Cass. 26 maggio 1999 n. 5083 ha affermato che, al di fuori del caso regolato dall'art. 75 c.p.p. (giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipendenti da reato), la sospensione della causa civile è possibile soltanto qualora la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, cioè se, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il diritto contestato in sede civile dipenda dall'accertamento inerente al reato (conf. Cass. 21 settembre 1998 n. 9440). Anche Cass. 18 novembre 1999 n. 12806 ha valutato un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale di un giudizio civile, avente ad oggetto un'azione diversa da quella restitutoria o risarcitoria del danneggiato, escludendone in concreto la sussistenza (e quindi annullando l'ordinanza impugnata), perché non ricorrevano le restrittive condizioni a cui, secondo la disciplina vigente, è subordinata l'incidenza del giudicato penale sul giudizio civile (conf. Cass. 3 febbraio 1998 n. 1074). Parimenti Cass. 3 febbraio 1998 n. 1074 ha affermato che la sospensione dei giudizi civili ed amministrativi diversi da quelli di restituzione e risarcimento del danno, in pendenza di un processo penale pregiudiziale, può essere dichiarata solo in presenza della duplice condizione, prevista dall'art. 654 c.p.p. (implicitamente richiamato dall'art. 211 disp. att. c.p.p.), dell'avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale e della rilevanza del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale (invece nel senso che un problema di sospensione del giudizio civile per pregiudiziale penale possa porsi esclusivamente nei giudizi civili aventi ad oggetto l'azione restitutoria o risarcitoria del danneggiato - per i quali v. infra - e non anche in generale in giudizi civili aventi un diverso oggetto, insensibili a qualsiasi contestuale pendenza di un giudizio penale con le stesse parti, v. Cass. 1 ottobre 1996 n. 8595, Cass. 28 aprile 1997 n. 3656; Cass. 28 dicembre 1998 n. 12855).
5. Vi è poi una regola particolare (oltre che per i giudizi - civili ed amministrativi - aventi ad oggetto la responsabilità disciplinare, dove opera ex art. 653 c.p.p. una sorta di favor per l'imputato assolto in dibattimento, che può far valere tale pronuncia anche nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) per l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Infatti la pronuncia penale irrevocabile di condanna emessa in seguito a dibattimento (ovvero a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato) ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (art. 651 c.p.p.), così recuperandosi un limitato effetto panprocessuale della sentenza penale tipico del precedente codice di procedura penale. Invece la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (o con rito abbreviato con la limitazione di cui sopra) ha una più contenuta efficacia di giudicato, perché questa da una parte è limitata all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;
d'altra parte è condizionata al fatto che il danneggiato, che agisce in sede civile per le restituzioni o il risarcimento del danno, si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato non abbia esercitato l'azione civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p. (v. infra). In questa ipotesi particolare (del giudizio civile avente ad oggetto l'azione di restituzione o di risarcimento del danno promosso dal danneggiato) alla regola generale dell'art. 295 c.p.c. si sovrappone - come già rilevato - quella speciale dell'art. 75, commi 2 e 3, c.p.p.; disposizione alla quale occorre far riferimento per verificare quando insorge la fattispecie della sospensione obbligatoria del giudizio civile. L'art. 75 cit. infatti non disciplina i rapporti tra qualsiasi azione civile e l'azione penale, bensì unicamente i rapporti tra quell'azione civile che può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno (ex art. 74 c.p.p.); ossia solo l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.
6. Possiamo allora distinguere:
a) l'ipotesi dell'azione civile esercitata in sede civile prima della (possibile) costituzione di parte civile nel processo penale. In tal caso l'azione civile può essere trasferita in sede penale con conseguente rinuncia ex lege agli atti del giudizio ex art. 75, comma 1, c.p.p.; il trasferimento però non è più possibile dopo che in sede civile sia intervenuta la pronuncia di merito anche non passata in giudicato. Se l'azione civile non è trasferita in sede penale, prosegue il giudizio civile che quindi non è in alcun caso sospeso ancorché in prospettiva la sentenza penale di condanna sia destinata a far stato tra le parti nei limiti di cui all'art. 651 c.p.p. (non invece la sentenza di assoluzione, perché l'art. 652 c.p.p. fa comunque salva espressamente l'ipotesi in cui il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile). L'effettiva operatività del giudicato della sentenza penale di condanna è in concreto condizionata al fatto che tale giudicato si formi in tempo utile per poter essere eccepito nel giudizio civile. Ciò consegue in sostanza alla scelta del danneggiato di preferire il processo civile al processo penale per soddisfare le sue pretese restitutorie o risarcitorie, scelta che il legislatore ha inteso in tal modo privilegiare.
b) È poi possibile che l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale (la quale così si intende revocata: art. 82, comma 2, c.p.p.). In tale ipotesi (salvo il caso di accertato impedimento fisico permanente dell'imputato che non gli permetta di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza: C. cost. 22 ottobre 1996 n. 354) il processo civile cede il passo a quello penale dovendo essere obbligatoriamente sospeso ex art. 75, comma 3, c.p.c., fino alla sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. La revoca automatica della costituzione di parte civile ben si raccorda con il parallelo effetto, anch'esso automatico, di rinuncia ex lege agli atti del processo civile conseguente al trasferimento nel processo penale dell'azione esercitata in sede civile, non essendo possibile che tra le medesime parti vi siano pendenti due giudizi aventi ad oggetto entrambi, tra l'altro, la pretesa restitutoria o risarcitoria del danneggiato del reato nei confronti dell'imputato. Ulteriori eccezioni all'applicabilità del terzo comma dell'art. 75 cit. sono quelle previste dall'art. 71, comma 6, c.p.p. nel caso di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato; dall'art. 88, comma 3, c.p.p. nel caso di esclusione della parte civile;
dall'art. 441, comma 3, c.p.p., ove la parte civile non abbia accettato il rito abbreviato;
dall'art. 444, comma 2, c.p.p. nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Con la sospensione obbligatoria del processo civile è anche assicurata la concreta operatività del giudicato penale, sia quello della sentenza di condanna (ex art. 651 c.p.p.), sia quello della sentenza di assoluzione ex art. 652 c.p.p., disposizione quest'ultima che infatti fa salva (eccettuandola) soltanto la (già vista) ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 75 c.p.p., ma non anche quella disciplinata dal terzo comma della medesima disposizione. c) Ove invece l'azione civile sia esercitata in sede civile quando non è più ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale, ma prima della sentenza penale di primo grado il processo civile prosegue (ex art. 75, comma 2, c.p.p.) in parallelo al processo penale. L'ipotesi è equiparata a quella - già vista sub a) - del mancato trasferimento nella sede penale dell'azione civile esercitata in sede civile. Analoga è la ratio: il danneggiato privilegia la scelta di domandare la sua tutela in sede civile e quindi i due processi - civile e penale - sono tenuti distinti e proseguono autonomamente.
d) Rimane nella catalogazione dell'art. 75 cit. la seconda ipotesi prevista dal terzo comma: quella dell'azione civile esercitata in sede civile non solo quando non è più possibile la costituzione di parte civile nel processo penale, ma quando in sede penale è già stata pronunciata una sentenza di primo grado. In tal caso - che è quella del danneggiato che non solo rinuncia a costituirsi parte civile, ma anche ritarda ad azionare la sua pretesa restitutoria o risarcitoria - il giudizio civile è sempre sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. Ossia si determinano gli stessi effetti dell'ipotesi sub b) (con gli stessi limiti e le stesse eccezioni): sospensione obbligatoria del giudizio civile con conseguente generale possibilità che il giudicato penale, sia ai sensi dell'art. 651 che dell'art. 652 c.p.p., faccia stato nel giudizio civile.
7. Facendo applicazione dei principi finora discussi, deve ora considerarsi che il caso in esame vede due giudizi, uno civile ed uno penale, parimenti pendenti. Il giudizio civile è logicamente dipendente da quello penale nel senso che la pretesa azionata nel giudizio civile dall'attore si fonda sullo stesso fatto-reato ascritto all'imputato ed il cui accertamento costituisce oggetto del processo penale pendente. L'attore (NA) non si è costituito parte civile in sede penale;
ne' in realtà era legittimato a costituirsi;
atteso che l'azione esercitata dall'Istituto era quella di regresso ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, diversa da quella restitutoria o risarcitoria prevista dall'art. 74 c.p.p.. Può allora ritenersi, per quanto sopra argomentato, che da una parte non trova applicazione l'art. 75. comma 2, c.p.p., che prevede la prosecuzione del giudizio civile quando l'azione civile non è stata trasferita nel processo penale e quando non è più ammessa la costituzione di parte civile;
neppure, all'opposto, si applica il successivo terzo comma, che contempla le due esaminate ipotesi di sospensione necessaria del giudizio civile. Ciò perché - si ribadisce - l'art. 75 cit. disciplina solo l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale, e tale non è l'azione di regresso esercitata dall'NA (per la quale cfr. Cass. 18 agosto 2000 n. 10950, Cass. 27 febbraio 1996 n. 1501).
Trova però d'altra parte applicazione il canone generale dell'art. 295 c.p.p., letto unitamente all'art. 654 c.p.p. ed integrato dall'art. 211 disp. att. c.p.p.. Nella specie deve allora considerarsi che, proprio in applicazione dell'art. 654 cit., l'efficacia dell'emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'NA che non è parte nel giudizio penale. Quindi, anche se sussiste una dipendenza logica tra i due processi, manca la "dipendenza" in quel senso stretto sopra indicato: potenziale idoneità della sentenza penale ad avere efficacia di giudicato nel processo civile. In questo senso (restrittivo) va puntualizzato il riferimento alla pregiudiziale penale contenuto (quale obiter dictum) nella precedente pronuncia di questa Corte (Cass. 10 luglio 1998 n. 6749), nella quale si è richiamata l'ordinanza impugnata;
pronuncia che ha riguardato l'ipotesi dell'azione di regresso dell'NA quando l'azione penale non era stata ancora esercitata e che ha annullato la sentenza di merito che (erroneamente) aveva ritenuto l'inammissibilità dell'azione.
Non sussiste quindi la fattispecie della sospensione necessaria del processo civile, erroneamente disposta con l'impugnata ordinanza del pretore di Bergamo, che ha ritenuto che dalla pendenza del processo penale conseguisse automaticamente la sospensione del processo civile.
Peraltro mette appena conto di notare che, anche nell'opposta prospettiva (qui disattesa e sopra richiamata sub 4), secondo cui un problema di sospensione del giudizio civile per pregiudiziale penale si può porre esclusivamente nei giudizi civili aventi ad oggetto un'azione quale quella restitutoria o risarcitoria del danneggiato e non anche in genere in giudizi civili aventi un diverso oggetto, insensibili a qualsiasi contestuale pendenza di un giudizio penale con le stesse parti, il ricorso andrebbe non di meno accolto, perché la fattispecie, all'evidenza, non rientra in quelle previste dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p.. Può infine marginalmente notarsi che nella specie si tratta - com'è pacifico tra le parti e come risulta del resto dal provvedimento impugnato, che non contiene, neppure assertivamente, alcuna valutazione in ordine all'opportunità di sospendere il giudizio - di sospensione necessaria (erroneamente) ritenuta sussistente e non già di sospensione facoltativa;
sicché non si pone il (diverso) problema dell'indentificabilità - accanto alla fattispecie della sospensione necessaria - anche di fattispecie di sospensione facoltativa del processo civile (recentemente negata da Cass. 13 maggio 1997 n. 4179, ma ammessa da Cass., sez. un., 6 giungo 2000 n. 408).
8. In accoglimento del ricorso va conseguentemente annullata l'ordinanza impugnata.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza impugnata;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001