Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2952
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In base alla regola generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudizio instaurato dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'Inail, che non è parte nel giudizio penale; ne', d'altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., in relazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l'azione di regresso esercitata dall'Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2952
    Data del deposito : 1 marzo 2001

    Testo completo