Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 345
CASS
Sentenza 18 novembre 1998

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Il mancato invio al pubblico ministero dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria non è causa di nullità, in quanto, atteso il principio di tassatività sancito dall'art.177 c.p.p., la stessa non è prevista da alcuna norma esplicita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo la quale la omessa trasmissione dei verbali costituiva nullità di ordine generale attinente alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, in quanto la mancata conoscenza delle prime dichiarazioni testimoniali avrebbe viziato lo sviluppo successivo delle indagini, producendo un "vizio genetico" nel promovimento della azione penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 345
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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