Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 3
L'ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. ha non solo la forma, ma anche la sostanza di provvedimento adottato ai sensi di tale norma e, pertanto, è suscettibile di regolamento di competenza ex art. 42 del cod. proc. civ., posto che tale norma contempla l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione contro l'ordinanza sospensiva adottata in base ad essa, senza autorizzare distinzioni correlate alla valutazione della correttezza o meno della sua applicazione nel caso di specie (alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che fosse estranea alla questione dell'ammissibilità del regolamento la circostanza dell'eventuale ricorrenza nella fattispecie oggetto dell'impugnato provvedimento della possibilità di una sospensione facoltativa).
L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere. Siffatta nozione di dipendenza trova conferma, sia nella soppressione nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. del riferimento all'art. 3 dell'abrogato cod. proc. pen. (il quale prevedeva la sospensione per effetto della sola influenza dell'indagine sui fatti affidata al giudice penale), sia nella previsione dell'art. 211 delle disposizioni di attuazione dell'attuale cod. proc. pen., il quale, al di fuori del caso regolato dall'art. 75 dello stesso codice (giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipendenti da reato), contempla la sospensione della causa civile soltanto qualora la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, cioè se, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. il diritto contesto in sede civile dipenda dall'accertamento inerente al reato (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in un caso in cui, avendo una società convenuto un suo ex socio e la società, per cui aveva eseguito un incarico di gestione della contabilità e di effettuazione dei connessi adempimenti fiscali, ed avendo essa chiesto l'accertamento della propria estraneità alla ricezione, da parte di quell'ex socio, di somme superiori a quelle occorrenti per il pagamento delle imposte, nonché, subordinatamente, di essere tenuta da lui indenne da eventuali obbligazioni restitutorie, il giudice civile adito aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale, intentato a carico di quel socio e di altri soci, per il reato di appropriazione indebita in danno della società conferente l'incarico: la Suprema Corte ha osservato che il riscontro positivo o negativo in ordine alla sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi del suddetto reato da parte del giudice penale avrebbe potuto soltanto essere utilizzato sotto il profilo probatorio, ma non avrebbe potuto pregiudicare la decisione della causa, tenuto conto che l'eventuale comportamento penalmente illecito del socio in danno del cliente della società attrice nel giudizio civile non rappresentava di per sè atto costitutivo od estintivo dell'obbligazione della società medesima nei riguardi della cliente).
L'ammissibilità, avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., di un ricorso ex art. 42 cod. proc. civ., con il quale si sia chiesto che "si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiudizialità necessaria", non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 29/12/2015 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e RiscossioneAgenzia delle Entrate · 29 dicembre 2015
INDICE PREMESSA 1. MODIFICHE AL D.LGS. N. 546 DEL 1992 1.1 Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria 1.2 Articoli 4, 10, 11 e 23 \- Competenza delle commissioni tributarie e parti del processo 1.3 Articolo 12 - Assistenza tecnica 1.4 Articolo 15 - Spese del giudizio 1.5 Articolo 16 - Comunicazioni e notificazioni 1.6 Articolo 16-bis - Comunicazione e notificazioni per via telematica 1.7 Articolo 17-bis - Il reclamo e la mediazione 1.7.1 Estensione dell\'ambito di applicazione 1.7.2 Semplificazione delle modalit\à di instaurazione del procedimento 1.7.3 Effetti della presentazione del reclamo 1.7.4 Istruttoria del reclamo e il perfezionamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia Presidente
" Giulio Graziadei rel. Consigliere
" CE Maria Fioretti "
" Salvatore Di Palma "
" Luigi Macioce "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da
S.a.s. EL di TO RI & C., in persona del socio accomandatario TO RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, presso l'avv. Giorgio Natoli, che, con l'avv. Romeo Pastrengo, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
CE SS, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 69, presso l'avv. Aldo Ferretti, che, con l'avv. Fausto Mazzitelli, lo difende per mandato in calce alla memoria difensiva;
resistente e contro
S.n.c. Idrotermica di GI IE TI & C., nonché GI IE TI;
intimati avverso il provvedimento reso dal Giudice istruttore del Tribunale di Savona il 13 giugno 1997;
sentito il relatore cons. dott. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Ceniccola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.a.s. EL nel luglio 1996 ha citato dinanzi al Tribunale di Savona CE SS e la S.n.c Idrotermica di GI IE TI e quest'ultimo in proprio;
deducendo di aver puntualmente ottemperato all'incarico di gestire la contabilità dell'Idrotermica e di effettuare i connessi adempimenti fiscali, ha chiesto, in via principale, di accertare la propria estraneità all'eventuale ricezione da parte dell'SS, all'epoca suo socio, di somme superiori a quelle occorrenti per il pagamento delle imposte, e, in via subordinata, di essere tenuta indenne dallo stesso SS per eventuali obbligazioni restitutorie verso gli altri convenuti. Il Giudice istruttore di detto Tribunale, con provvedimento reso all'udienza del 13 giugno 1997, accogliendo istanza dell'SS, ha disposto la sospensione del giudizio, "visto l'art. 295 cod. proc. civ.", sulla considerazione che, per la decisione della causa, erano
"direttamente rilevanti" i fatti oggetto di esame in un processo instauratosi davanti al Giudice penale, a carico del medesimo SS e di altri soci della EL, per il reato di appropriazione indebita in danno della Idrotermica.
La Società EL, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. e notificato il 4 luglio 1997, ha chiesto che "si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiudizialità necessaria", non ravvisabile in relazione ad addebiti mossi ai singoli soci.
L'SS ha replicato con memoria difensiva, contestando anche l'ammissibilità del ricorso in ragione della mancanza in esso di domanda di riforma o di annullamento del provvedimento impugnato. Il Procuratore generale, a corredo delle conclusioni sopra riportate, ha espresso adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'esperibilità del ricorso per regolamento di competenza anche nel caso di sospensione del processo di tipo facoltativo, e poi ha osservato che, nel caso in discussione, la sospensione stessa è giustificata dalla coincidenza dei fatti su cui si basano le imputazioni formulate in sede penale e dei fatti dibattuti in questa causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile.
Il Giudice istruttore del Tribunale di Savona, come dinanzi ricordato, ha sospeso la causa con esplicita applicazione dell'art.295 cod. proc. civ., riconducendo nelle relative previsioni l'ipotesi della pendenza di processo penale su fatti determinanti per la pronuncia sulla domanda avanzata in sede civile.
Il provvedimento denunciato ha dunque non solo la forma, ma anche la natura sostanziale di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., e come tale ricade nelle previsioni dell'art. 42 cod. proc. civ., che appunto contempla l'esperibilità del regolamento di competenza contro la sospensione ordinata sulla scorta di detto art. 295, senza autorizzare distinzioni correlate alla valutazione della correttezza o meno dell'applicazione della norma alla specie (v. Cass. nn. 11035 e 11006 dell'8 novembre 1997, n, 4179 del 13 maggio 1997, n. 3656 del 28 aprile 1997); rimane così ultronea la diversa questione dell'ammissibilità del regolamento rispetto ad ordine di sospensione di carattere facoltativo, impartito in applicazione di altre disposizioni di legge.
L'ammissibilità del ricorso della EL, va poi rilevato a confutazione della menzionata eccezione dell'SS, non può essere messa in dubbio per la carenza nel relativo atto di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza denunciata, trattandosi d'istanza inequivocamente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima. Il ricorso è fondato.
L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, contempla la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa.
Tale dipendenza, come più volte osservato da questa Corte (v., ex pluribus, sent S.U. n. 1532 del 19 febbraio 1997.), esprime un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni, e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto tra giudicati, non è determinata dal mero collegamento delle statuizioni medesime, per coincidenza od analogia dei riscontri fattuali o dei quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, ma sussiste solo nel caso in cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere concretamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, vale a dire un indispensabile antecedente logico- giuridico, la soluzione del quale di per sè implichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere, quella cioè pregiudicata". Il requisito della dipendenza dell'una dall'altra decisione, nel senso evidenziato, è confermato, nel caso di rapporto fra processo civile e penale, dalla soppressione nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. del riferimento all'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale, il quale prevedeva la sospensione per effetto soltanto dell'influenza dell'indagine sul fatti affidata al giudice penale.
Detto principio si armonizza poi con quanto previsto dall'art. 211 delle disposizioni di attuazione dell'attuale codice di procedura penale, il quale, all'infuori del caso regolato dall'art. 75 dello stesso codice del giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipendenti da reato, contempla la sospensione della causa civile soltanto se la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, e cioè se, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., il diritto conteso dipenda dal l'accertamento inerente al reato (v. Cass. n. 4179 del 13 maggio 1997). I rilievi svolti evidenziano la carenza, nella concreta vicenda, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.. L'esito del processo penale a carico dei soci della Società EL, per l'appropriazione indebita in tesi commessa con riguardo a somme ricevute in occasione del citato mandato, è infatti idoneo a produrre effetti meramente indiretti sulla presente controversia, in quanto il riscontro positivo o negativo degli estremi soggettivi ed oggettivi di detta incolpazione potrà essere utilizzato per la ricostruzione dei rapporti di dare-avere fra le parti della causa civile, ma non a decidere la causa stessa, ne' un suo indefettibile antecedente, tenendosi conto che l'eventuale comportamento penalmente illecito del socio in danno del cliente della società non è di per sè atto costitutivo od estintivo di obbligazioni della società medesima verso detto cliente;
l'esito dell'indagine penale non è dunque in grado di determinare la soluzione (in tutto od in parte) di questa controversia, restando potenzialmente influente soltanto sotto il profilo probatorio.
In conclusione, con l'accoglimento del ricorso, si deve annullare il provvedimento di sospensione e disporre la prosecuzione della causa.
Le peculiarità del caso esaminato e la natura della problematica affrontata rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dispone la prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di Savona, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999