Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5083
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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L'ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. ha non solo la forma, ma anche la sostanza di provvedimento adottato ai sensi di tale norma e, pertanto, è suscettibile di regolamento di competenza ex art. 42 del cod. proc. civ., posto che tale norma contempla l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione contro l'ordinanza sospensiva adottata in base ad essa, senza autorizzare distinzioni correlate alla valutazione della correttezza o meno della sua applicazione nel caso di specie (alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che fosse estranea alla questione dell'ammissibilità del regolamento la circostanza dell'eventuale ricorrenza nella fattispecie oggetto dell'impugnato provvedimento della possibilità di una sospensione facoltativa).

L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere. Siffatta nozione di dipendenza trova conferma, sia nella soppressione nel nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. del riferimento all'art. 3 dell'abrogato cod. proc. pen. (il quale prevedeva la sospensione per effetto della sola influenza dell'indagine sui fatti affidata al giudice penale), sia nella previsione dell'art. 211 delle disposizioni di attuazione dell'attuale cod. proc. pen., il quale, al di fuori del caso regolato dall'art. 75 dello stesso codice (giudizio civile promosso per le restituzioni od il risarcimento del danno dipendenti da reato), contempla la sospensione della causa civile soltanto qualora la futura sentenza penale possa assumere nella causa medesima autorità di giudicato, cioè se, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. il diritto contesto in sede civile dipenda dall'accertamento inerente al reato (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in un caso in cui, avendo una società convenuto un suo ex socio e la società, per cui aveva eseguito un incarico di gestione della contabilità e di effettuazione dei connessi adempimenti fiscali, ed avendo essa chiesto l'accertamento della propria estraneità alla ricezione, da parte di quell'ex socio, di somme superiori a quelle occorrenti per il pagamento delle imposte, nonché, subordinatamente, di essere tenuta da lui indenne da eventuali obbligazioni restitutorie, il giudice civile adito aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale, intentato a carico di quel socio e di altri soci, per il reato di appropriazione indebita in danno della società conferente l'incarico: la Suprema Corte ha osservato che il riscontro positivo o negativo in ordine alla sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi del suddetto reato da parte del giudice penale avrebbe potuto soltanto essere utilizzato sotto il profilo probatorio, ma non avrebbe potuto pregiudicare la decisione della causa, tenuto conto che l'eventuale comportamento penalmente illecito del socio in danno del cliente della società attrice nel giudizio civile non rappresentava di per sè atto costitutivo od estintivo dell'obbligazione della società medesima nei riguardi della cliente).

L'ammissibilità, avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., di un ricorso ex art. 42 cod. proc. civ., con il quale si sia chiesto che "si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiudizialità necessaria", non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.

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  • 1Circolare del 29/12/2015 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione
    Agenzia delle Entrate · 29 dicembre 2015

    INDICE PREMESSA 1. MODIFICHE AL D.LGS. N. 546 DEL 1992 1.1 Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria 1.2 Articoli 4, 10, 11 e 23 \- Competenza delle commissioni tributarie e parti del processo 1.3 Articolo 12 - Assistenza tecnica 1.4 Articolo 15 - Spese del giudizio 1.5 Articolo 16 - Comunicazioni e notificazioni 1.6 Articolo 16-bis - Comunicazione e notificazioni per via telematica 1.7 Articolo 17-bis - Il reclamo e la mediazione 1.7.1 Estensione dell\'ambito di applicazione 1.7.2 Semplificazione delle modalit\à di instaurazione del procedimento 1.7.3 Effetti della presentazione del reclamo 1.7.4 Istruttoria del reclamo e il perfezionamento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5083
Data del deposito : 26 maggio 1999

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