Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2008, n. 16145
CASS
Sentenza 5 marzo 2008

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Con riferimento al reato di trattamento illecito dei dati personali, tra la fattispecie dell'art. 35 L. n. 675 del 1996 e quella dell'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta, nella nuova disposizione, una condizione obiettiva di punibilità.

In tema di tutela della riservatezza, l'esonero (art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003), per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, dall'autorizzazione del Garante e dal consenso dell'interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, anche dei principi stabiliti dal codice deontologico delle attività giornalistiche, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa. (La Corte ha disatteso l'assunto dei giudici di merito secondo cui la mancanza, da parte del citato art. 137, di un esplicito richiamo al codice deontologico, conduceva a non ritenere più necessario, a differenza del previgente regime, il rispetto dello stesso ai fini di un lecito trattamento dei dati, in particolare relativi a salute e sfera sessuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2008, n. 16145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16145
Data del deposito : 5 marzo 2008

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